E’ legittimo il licenziamento di un dipendente sulla base di testimonianze di un detective

 

Con la recente sentenza delle Cassazione - Sezione lavoro - del 8 giugno 2011 n. 12489 si può essere licenziati sulla base delle risultanze di un agenzia investigativa, incaricata dal proprio datore di lavoro di controllare la commissione di eventuali illeciti, purché però l’attività di indagine non riguardi l’ordinaria attività lavorativa. E quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso presentato da un cassiere infedele impiegato presso una società di ristorazione.


Secondo i giudici di Piazza Cavour, le disposizioni dello Statuto dei lavoratori, nel limitare i controlli ammissibili da parte del datore di lavoro, infatti, “non precludono a quest’ultimo di ricorrere ad agenzie investigative - purché non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata dall’articolo 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori -, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione degli illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che gli illeciti siano in esecuzione”.

 

Il caso preso in esame dai giudici di legittimità vede come protagonista un dipendente addetto alla cassa licenziato dal proprio datore di lavoro che, attraverso un'agenzia investigativa, aveva verificato l'inosservanza delle procedure di cassa e la mancata registrazione di alcune vendite. Nei primi due gradi di giudizio le Corti avevano ritenuto corretta l'utilizzazione dei controlli investigativi in sede giudiziale e riconosciuta la responsabilità del lavoratore riguardo agli addebiti sollevati. La Suprema Corte, rigettando il ricorso del lavoratore, condivide il richiamo fatto dalla Corte d'Appello al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui "le disposizioni dell'art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento delle persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative - purché non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori -, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione degli illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che gli illeciti siano in esecuzione".

 

La decisione è stata basata sulle disposizioni dello Statuto dei lavoratori, che nella parte in cui pongono dei limiti ai controlli ammissibili da parte del datore di lavoro, non precludono la possibilità che quest’ultimo decida di ricorrere ad agenzie investigative, purché non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, che è invece riservata al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori. E’ invece del tutto giustificato il ricorso ad agenzie investigative in caso di avvenuta perpetrazione degli illeciti e qualora vi sia l’esigenza di verificarne il contenuto, anche se nel caso in cui vi sia solo un semplice sospetto.

 

Nel caso in esame, dunque, il controllo effettuato dall’agenzia investigativa è stato considerato entro i limiti, in quanto non ha riguardato la normale attività lavorativa ma solo le prestazioni del dipendente integranti violazioni di obblighi extracontrattuali penalmente rilevanti.

 

 

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