MEDIAZIONE TRIBUTARIA PER LE LITI MINORI
Dal 1° aprile sarà più facile definire le liti fiscali
Dal prossimo 1° aprile entrerà in vigore l’istituto della mediazione tributaria per le liti fiscali minori, di valore fino a 20mila euro. Lo scopo dell’istituto è rimuovere in via preventiva e immediata gli eventuali profili di illegittimità e infondatezza degli atti, evitando l’instaurazione del giudizio e contribuendo direttamente al miglioramento della qualità dell’azione amministrativa. In caso di accordo, prevede anche una riduzione al 40% delle sanzioni.
Più semplice chiudere le liti fiscali minori, di valore fino a 20mila euro, a partire dal prossimo 1° aprile. Per gli atti notificati da questa data in poi, infatti, entra in vigore l’istituto della mediazione tributaria che apre una finestra di dialogo prima del contenzioso vero e proprio e, in caso di accordo, prevede anche una riduzione al 40% delle sanzioni.
Nel 2011, mentre il numero dei ricorsi è diminuito del 9,2% rispetto al 2010, il numero delle liti pendenti è aumentato del 5,9%. Il numero delle controversie vinte da parte dell’Agenzia delle Entrate rimane stabile, attestandosi al 61,4%, mentre aumenta l’indice di vittoria per valore, che raggiunge il 73,5% (rispetto al 70,3% del 2010).
Nuovo iter procedurale
Il contribuente deve presentare prima un reclamo circostanziato all’Agenzia delle Entrate e poi ricorso davanti alle Commissioni tributarie. L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto e può contenere oltre all’eventuale proposta di mediazione anche una richiesta di sospensione dell’atto impugnato.
Nei 90 giorni successivi, l’Ufficio prenderà in esame, attraverso strutture diverse da quelle che hanno definito e redatto l’accertamento, l’istanza e deciderà se accoglierla, del tutto o parzialmente, oppure formulare d’ufficio una proposta di mediazione.
Se entro i 90 giorni non si raggiunge un’intesa o nel frattempo l’Ufficio non ha espresso diniego, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso.
Nel caso in cui la mediazione si concluda positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al quale le sanzioni vengono ridotte al 40%, sia nell’ipotesi di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato.
La riduzione delle sanzioni
Nel caso in cui la mediazione si concluda positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al quale le sanzioni vengono ridotte al 40%. Ciò sia nell’ipotesi di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato.
Modalità di pagamento
Come già avviene per la definizione degli avvisi di accertamento, il pagamento può essere effettuato per l’intero importo o per la prima rata, in caso di rateizzazione (fino a un massimo di 8 pagamenti trimestrali di pari importo), va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La mediazione tributaria, a differenza degli altri istituti deflattivi del contenzioso, come spiega la circolare n. 9/E del 19 marzo scorso dell’Agenzia delle Entrate, ha carattere generale e obbligatorio.
Generale, in quanto opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi; obbligatorio, in quanto il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare preventivamente l’istanza di mediazione, pena l’inammissibilità del ricorso stesso, mentre l’Ufficio è tenuto a esaminare l’istanza e a esprimersi al riguardo.
Viene poi affermato che il reclamo risulta alternativo rispetto all’acquiescenza (sanzioni ridotte a un terzo); tuttavia, viene sottolineato che l’Ufficio risulta legittimato a concludere un accordo di mediazione che conferma integralmente l’atto impositivo, con il beneficio per il contribuente della riduzione delle sanzioni al 40% (se ciò non risulta più favorevole rispetto ad eventuali definizioni precedenti al reclamo o alla mediazione).
Va notato che nella circolare si afferma che, quando non si giunge all’annullamento dell’atto, si deve in linea di massima accettare o la proposta di mediazione dell’Ufficio o quella fatta dal contribuente. Si deve evitare, in linea di principio, una mediazione parziale, visto che gli istituti hanno come finalità quella di giungere alla definizione del rapporto, evitando l'attivazione della fase giurisdizionale.
26/03/2012