PUBBLICATA LA MANOVRA CORRETTIVA
Tutto in un giorno: approvazione, firma e pubblicazione
Il D.L. 6 luglio 2011 n. 98, contenente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (c.d. “manovra correttiva”), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 di ieri, 6 luglio 2011, dopo essere stato firmato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il provvedimento, in vigore da ieri, porterà “linearmente sul sentiero di arrivo al pareggio di bilancio”.
Secondo il Ministro dell’Economia, la manovra correttiva avrà un impatto sull’economia e sulla crescita economica e contribuirà a ridurre il debito pubblico, fino al pareggio di bilancio, che è “fondamentale, perché se sei al pareggio di bilancio il debito scende strutturalmente. La crescita non dipende da un atto, ma deriva dall’azione collettiva di tutti. A differenza del bilancio, che dipende da un Governo e da una legge”. E la manovra, assicura, “sarà legge definitiva ai primi di agosto”.
La riforma fiscale
Alla manovra va affiancato il D.D.L. delega per la riforma fiscale; infatti il D.L. prevede gran parte della manovra necessaria per il pareggio, mentre per la restante parte si dovrà procedere con gli ordinari strumenti di bilancio per il triennio 2012-2014 e i relativi disegni di legge collegati.
Tra le novità fiscali si segnalano:
Reddito d’impresa: modifiche al riporto delle perdite fiscali; alla deduzione dell’ammortamento dei beni in concessione e all’affrancamento dei maggiori valori emersi da operazioni straordinarie.
Contenzioso fiscale: mediazione obbligatoria e sanatoria sulle liti fiscali pendenti per le controversie inferiori a € 20.000; rinvio per gli accertamenti esecutivi al 1° ottobre 2011; eliminazione dell’obbligo di prestare fideiussione per alcuni istituti deflattivi per importi inferiori a € 50.000.
Iva: applicazione del regime dei minimi solo per le persone fisiche minori di 35 anni; cancellazione d’ufficio delle partite Iva inattive da almeno tre anni e sanatoria per chi ha omesso di comunicare la cessata attività.
Studi di settore: aumento delle sanzioni per chi non presenta il modello.
Riduzione delle aliquote ed eliminazione dell’Irap: la legge delega punta alla riduzione a cinque dei tributi statali (imposte sui redditi, Iva, servizi ed accisa); alla riduzione a tre sole aliquote per il prelievo sui redditi personali (20%, 30%, 40%); a semplificazioni degli adempimenti tributari; ad agevolazioni specifiche per l’attuazione di investimenti esteri; alla razionalizzazione delle agevolazioni esistenti per una loro concentrazione in regimi di favore essenzialmente su natalità, lavoro e giovani e alla graduale eliminazione dell’Irap.
In sintesi le novità
In sintesi le altre novità:
§ tassazione forfetaria del 5% per gli imprenditori under 35, che riguarderà anche i cassaintegrati e durerà 5 anni;
§ superbollo sulle auto di grande cilindrata, oltre 225 kw;
§ sanatoria per liti e contenziosi fiscali sotto i 20 mila euro;
§ 0,75% in più di Irap per banche e intermediari, aumento a 120 euro per l’imposta di bollo sui dossier titoli;
§ per i dipendenti della PA, visita fiscale anche nel primo giorno di assenza per malattia, soprattutto nel caso in cui l’assenza risulti essere antecedente o post i giorni non lavorativi;
§ blocco assunzioni del pubblico impiego;
§ dal 2012 il patto di stabilità interno diviene regionalizzato, con sconti per i comuni virtuosi;
§ previdenza: innalzamento graduale da 60 a 65 anni dell’età pensionabile per le donne del settore privato; anticipata al 2014 l’applicazione del criterio che collega il pensionamento alla speranza di vita del lavoratore; introdotta la Covip, authority per le casse previdenziali private; esclusione dalla rivalutazione per le pensioni che superano 5 volte il minimo, rivalutazione al 45% per gli assegni che superano il minimo di 3 volte;
§ politica: livellamento di stipendi e vitalizi agli standard europei, limiti alla cilindrata di auto blu e voli di Stato previsti solamente per le più alte cariche;
§ congelato per un altro anno il rinnovo del contratto degli statali e prolungato lo stop alle assunzioni;
§ previsto anche per il 2012 il bonus produttività;
§ vendita delle case popolari con intese tra governo e regioni ed enti locali;
§ nei comuni di interesse turistico e nelle città d’arte eliminato l’obbligo da parte dei commercianti di aprire e chiudere gli esercizi nei giorni e negli orari stabiliti dalla legge;
§ obbligo per tutti i gestori di pompe di benzina dell’area self service e possibilità di vendere anche il cd. “non oil”, ovvero tabacchi, alimenti, riviste e giornali;
§ misure più rigide contro le scommesse clandestine e chi fa giocare i minori.
Tempi più lunghi per l’attuazione del disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale, approvato contestualmente alla manovra, che affida a successivi decreti legislativi da emanare entro tre anni i contenuti che riguardano in particolare:
Irpef: passaggio dalle attuali cinque aliquote a tre - 20%, 30%, 40%, con riordino dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale;
Iva: revisione graduale delle aliquote, coordinamento con il sistema dell’accisa, razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;
introduzione dell’imposta sui servizi, che riunisce imposta di registro, ipotecarie e catastali, imposta di bollo, tassa sulle concessioni governative, tassa sui contratti di borsa, imposta sulle assicurazioni, imposta sugli intrattenimenti;
accise: determinate e coordinate con l’imposta sui consumi;
graduale eliminazione dell’Irap;
nuovi investimenti e attrazione di investimenti esteri: si rende deducibile il rendimento del capitale di rischio;
riforma assistenziale: previsti interventi di riqualificazione e riordino della spesa in materia sociale.
Sanatoria sul contenzioso tributario
Nella manovra è ora previsto anche un taglio del contenzioso tributario a due vie:
- per le liti pendenti al 1° maggio 2011 (ritorna la sanatoria del 2002);
- per quelle future dal 1° gennaio 2012, il Governo gioca la carta della mediazione obbligatoria.
In particolare, le liti fiscali pendenti al 1° maggio scorso e di importo fino a 2.000 euro potranno essere chiuse dal contribuente versando 150 euro. Per quelle da 2 a 20.000 il costo della chiusura sarà variabile:
- 10 % del valore della lite se l'ultimo scontro lo ha vinto il contribuente;
- 50 % se a vincere è stata invece l'Amministrazione Finanziaria;
- 30 % nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non ci sia stata alcuna pronuncia giurisdizionale.
Secondo la nuova norma si potranno chiudere le liti instaurate con le Entrate. Per farlo il contribuente dovrà versare le somme richieste entro il prossimo 30 novembre mentre la domanda di definizione agevolata andrà presentata entro il 31 marzo 2012.
Tutte le liti che possono rientrare nella nuova sanatoria sono di fatto sospese fino al 30 giugno 2012.
Inoltre, dal 1° gennaio 2012 per le controversie inferiori ai 20.000 euro e relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente che vorrà opporsi dovrà preventivamente presentare “reclamo”. La potenziale lite, in questo modo, prima di imboccare la strada delle Commissioni Tributarie seguirà una via amministrativa. Il reclamo, infatti, dovrà essere inviato dal contribuente alla Direzione Provinciale o Regionale delle Entrate e dovrà contenere una “motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa”.
L'ufficio, se non intende accettare la proposta del contribuente, formulerà un sua ipotesi di mediazione tenendo in considerazione le questioni controverse, la sostenibilità della pretesa e il grado di economicità dell’azione amministrativa. Decorsi inutilmente 90 giorni, il ricorso del contribuente contro le pretese del Fisco imboccherà di nuovo la via del contenzioso.
Regime dei “minimi” escluso agli over 35
Il D.L. prevede anche una modifica del regime dei contribuenti minimi, originariamente introdotto dall’art. 1, commi 96-117, della L. n. 244/2007.
In primo luogo, viene ridotto, a partire dal 1° gennaio 2012, il novero dei soggetti che possono accedere all’istituto agevolato IRPEF (imposta sostitutiva del 20% ed esclusione dagli studi di settore), ovvero le sole persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione, aventi – alla data di inizio dell’attività – un’età non superiore ai 35 anni.
È, inoltre, prevista l’efficacia
quinquennale dell’opzione, per il periodo d’imposta di avvio dell’attività ed i
quattro successivi, purchè risultino congiuntamente soddisfatte le seguenti
condizioni:
- il contribuente non abbia esercitato, negli ultimi tre anni, un’attività
artistica, professionale o imprenditoriale, anche in forma associata o
familiare;
- l’attività da assoggettare al regime dei minimi non costituisca, in nessun modo, la mera prosecuzione di un’altra precedentemente svolta, sotto forma di lavoro autonomo o dipendente, salvo il caso in cui sia consistita nel periodo di pratica professionale obbligatoria. È, invece, ammessa la continuazione dell’attività svolta da un altro soggetto, qualora l’ammontare dei relativi ricavi – conseguiti nell’anno precedente a quello di accesso al beneficio – non sia superiore a 30.000 euro.
Le modalità attuative delle novità introdotte dalla manovra saranno, poi, definite con appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Aumento dei bolli
Tra le novità, sono da segnalare l’introduzione di un’addizionale al bollo auto e l’aumento dell’imposta di bollo sui depositi di titoli.
In relazione al primo aspetto, è stabilito che, a partire dal 2011, alla tassa automobilistica sulle autovetture sia applicata un’addizionale erariale. Quest’ultima interessa, tuttavia, non tutte le autovetture, ma soltanto quelle di potenza superiore ai 225 Kw (ovvero 306 cv).
La misura è contenuta nell’articolo 23, comma 21 della manovra. Più specificatamente, la disposizione normativa prevede che alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza superiore a 225 Kw sia dovuta un’addizionale del c.d. “bollo auto” in misura pari a 10 euro per ogni Kw di potenza superiore ai 225.
Le modalità e i termini per il versamento dell’addizionale saranno stabiliti da un Provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della norma.
In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale, si applica la sanzione del 30% dell’importo non versato, di cui all’articolo 13 del DLgs. n. 471/1997.
Passando alla seconda novità del
decreto, il comma 7 dello stesso articolo 23 ha previsto l’aumento dell’imposta
di bollo per le comunicazioni relative ai depositi di titoli
inviate dagli intermediari finanziari.
La manovra correttiva, infatti, aggiungendo il nuovo comma 2-ter
all’art. 13 della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972, ha previsto che la
suddetta imposta, per ogni esemplare di comunicazione,
sia pari a 120 euro con periodicità annuale (60 euro con
periodicità semestrale; 30 euro con periodicità trimestrale e 10 euro con
periodicità mensile).
Un aumento considerevole se si considera che, prima delle modifiche apportate al citato art. 13 della Tariffa allegata al T.U. del bollo, gli estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti, ai sensi dell’articolo 119 del DLgs. n. 385/93, nonché estratti di conto corrente postale, scontavano l’imposta di bollo, per ogni esemplare, in misura pari a 22,80 euro con periodicità annuale (11,40 euro con periodicità semestrale; 5,70 euro con periodicità trimestrale e 1,90 euro con periodicità mensile).
Ridotta al 4% la ritenuta sui bonifici per interventi edilizi
La manovra correttiva 2011 taglia dal 10% al 4% la ritenuta d’acconto sui bonifici effettuati per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche che usufruiscono delle detrazioni Irpef. Si abbassa quindi il prelievo sui pagamenti versati dai clienti che usufruiscono del bonus fiscale alle imprese che realizzano la riqualificazione. Ne potranno beneficiare:
ð interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 1, Legge n. 449/97, per i quali il contribuente beneficia della detrazione Irpef del 36%;
ð interventi di risparmio energetico ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per i quali il contribuente beneficia della detrazione Irpef/Ires del 55%.
Ricordiamo che è stato il D.L. 78/2010, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica, a introdurre la ritenuta del 10% da parte di banche e Poste sui bonifici versati dai clienti, che usufruiscono delle detrazioni del 36% e 55%, alle imprese che hanno effettuato i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica.
07/07/2011