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Le novità della manovra correttiva
Dal 31 maggio scorso è ufficialmente in vigore il D.L. 78/2010, dal titolo “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. La c.d. manovra correttiva, approvata dal Consiglio dei Ministri il 25 maggio scorso, nella sua versione ufficiale consta di 56 articoli suddivisi in tre titoli.
Ieri mattina la firma del Presidente della Repubblica che ha giudicato sufficienti i chiarimenti e le modifiche apportate dal Governo dopo che i tecnici di palazzo Chigi erano intervenuti tenendo conto delle osservazioni del Colle. In serata, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 – Suppl. Ordinario n. 114.
Novità
Il Titolo II è dedicato alle misure fiscali.
} antiriciclaggio: rimane confermata la norma che fissa a 5.000 euro (contro i 12.500 precedenti), il limite relativo all’uso del denaro contante, nonché degli assegni e titoli al portatore.
} immobili “fantasma”: confermate anche le misure relative in base alle quali i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto, a cui si aggiungono i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
} dati catastali: obbligo di indicazione in tutti gli atti pubblici e nelle scritture private autenticate, nonché nei contratti di locazione.
} transfer pricing: nessuna modifica di rilievo per quanto riguarda il potenziamento della partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento fiscale e contributivo, la possibilità di azzerare l’IRAP per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
} controlli automatici: la previsione di controlli per chi “apre” e “chiude” la partita Iva entro un anno, così come per chi dichiara perdite per due anni consecutivi.
} comunicazione telematica: obbligo per le operazioni rilevanti ai fini dell’Iva di importo superiore a 3.000 euro, le cui modalità e i cui termini saranno individuati da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
} accertamento sintetico: modifiche all’attuale sistema di determinazione del reddito c.d. redditometro.
} sistema delle notifiche: nuova modalità di comunicazione di variazione di indirizzo.
} docenti e ricercatori residenti all’estero: il riconoscimento di un ulteriore incentivo per il rientro in Italia.
Nuovo redditometro
Piace poco il “nuovo” redditometro contenuto nella manovra finanziaria; all’indice i “coefficienti di trasformazione” applicati anche alle spese di natura monetaria.
L’intervento contenuto nell’art. 22 del decreto stabilisce che il nuovo testo normativo si applichi a partire dagli accertamenti sui redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto: quindi a partire dai redditi relativi al periodo di imposta 2009.
Entreranno, inoltre, nuovi indicatori, tra i quali l’iscrizione a centri benessere, il leasing di auto di lusso, l’acquisto di opere d’arte in case d’asta o gallerie, l’iscrizione a scuole private. Il nuovo redditometro terrà conto anche delle diversità territoriali, non solo tra Nord e Sud ma anche tra città metropolitane e piccoli paesi, considerando che le condizioni di vita tra chi vive in affitto a Milano, e chi, invece, in un piccolo borgo sono decisamente diverse.
La maggiori novità riguardano:
- l’individuazione dei “fatti indice” di capacità contributiva;
- lo scostamento tra reddito accertato e reddito dichiarato che, secondo differenti requisiti, continua a costituire un presupposto per la legittimità della rettifica;
- la possibilità di prendere in considerazione gli oneri deducibili e le detrazioni d’imposta.
Per i periodi precedenti ancora accertabili, ossia quelli che vanno dal 2005 al 2008, il redditometro verrà invece applicato sulla base del testo dell’art. 38 antecedente alle modifiche, sul quale è quindi opportuno soffermarsi per la difesa del contribuente in relazione agli avvisi di accertamento che sono stati già emanati (e per quelli che invece lo saranno negli anni futuri) con riferimento a queste quattro annualità.
Obbligo di indicazione dei dati catastali
Con la manovra correttiva, sono state introdotte novità in relazione al contenuto dei contratti che trasferiscono la proprietà o concedono ipoteche, nonché in relazione alla registrazione del contratto di locazione a partire dal primo luglio 2010.
Pertanto, da questa data, alla presentazione della richiesta di registrazione dei contratti (stipulati in forma orale o scritta) di locazione o affitto di immobili siti in Italia, colui che richiede la registrazione dovrà indicare i dati catastali dell’immobile locato, se non vuole incorrere nella stessa sanzione prevista per la mancata registrazione del contratto (dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta per la registrazione). La norma si applica anche alle cessioni, risoluzioni o proroghe, anche tacite, degli atti di locazione o affitto di beni.
I nuovi obblighi riguardano gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto:
- il trasferimento di diritti reali (ad esempio: compravendite immobiliari, permute, conferimenti immobiliari, ecc.);
- la costituzione di diritti reali (ad esempio, la costituzione dell’usufrutto);
- la divisione;
a condizione che abbiano ad oggetto unità immobiliari urbane già esistenti.
Immobili non accatastati
A norma dell’art. 19 della manovra, tutti i proprietari di immobili ad uso abitativo e non, devono presentare al NCEU (Nuovo Catasto Edilizio Urbano) la dichiarazione di accatastamento (la disposizione vale anche per quegli immobili sottoposti a ristrutturazione e riqualificazione la cui rendita non risulta aggiornata).
Le sanzioni previste sono:
· 1/3 delle sanzioni Irpef, ICI, ecc. (non versate negli anni precedenti) in ipotesi di regolarizzazione spontanea;
· in caso di omessa regolarizzazione entro 90 gg. dal termine previsto dal decreto d’attuazione, l’Ufficio potrà attribuire una rendita presunta e la sanzione sarà pari a 1/3 del valore della rendita medesima.
Ristrutturazioni edilizie e riqualificazioni energetiche
L’art. 26 del nuovo D.L. 78/2010 prevede l’assoggettamento a ritenuta d'acconto del 10% dei compensi percepiti dal prestatore d'opera tramite bonifico bancario o postale.
Banca e/o Posta fungeranno da sostituto d'imposta e saranno tenute a versare all’Erario tali ritenute entro il 16° giorno successivo a quello dell'accredito del bonifico. In sostanza tale ritenuta d’acconto per le imprese prestatrici d’opera avrà la medesima funzione della ritenuta d’acconto dei professionisti.
Sarà l’Agenzia delle Entrate, con apposite circolari, a individuare le tipologie di pagamenti interessate dalla novità e le modalità di assolvimento.
Nuove notifiche
Tra le novità previste dalla manovra correttiva, sono previste modifiche anche al sistema delle notificazioni, nonché alle modalità di comunicazione di variazione di indirizzo.
In primo luogo, quanto ai soggetti abilitati alla notifica di atti impositivi, sino ad oggi, oltre ai messi comunali anche i messi speciali autorizzati dall’Ufficio delle imposte sono abilitati a svolgere tale attività. Il decreto in esame interviene sull’art. 60, comma 1, lett. a), DPR 1973, n. 600, abrogando l’inciso delle imposte cosicché non è dato capire da quale Ufficio tali messi speciali dovranno essere autorizzati; è auspicabile che, in sede di conversione, venga individuato esplicitamente il soggetto deputato a rilasciare tale autorizzazione.
L’elezione o la variazione di domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano, continuerà ad avere effetto dal trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di variazione, ma tali variazioni non dovranno più essere inserite nella dichiarazione annuale, che dunque perderà di efficacia a tali fini. Sarà invece necessaria un’apposita comunicazione, da inviare al competente ufficio dell’Agenzia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in alternativa da trasmettere telematicamente, secondo le modalità e i criteri che verranno stabiliti da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Ulteriore novità riguarderà la notifica delle cartelle di pagamento: sarà possibile procedere alla notifica anche a mezzo posta elettronica certificata.
Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti
Il D.L. 78/2010 ha previsto alcuni provvedimenti in tema di crisi di impresa, modificando la legge fallimentare in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti.
In particolare, è stato introdotto il nuovo art. 182-quater, che contiene una disposizione orientata ad agevolare un effettivo accesso al credito da parte delle imprese che si trovino, manifestamente, in stato di crisi. La norma in oggetto prevede che siano prededucibili, in caso di successivo fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari:
- in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato;
- in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di concordato preventivo o dall’accordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l’accordo siano omologati.
I finanziamenti così concessi dagli istituti di credito all’impresa potranno godere, quindi, del duplice vantaggio dell’irrevocabilità dei rimborsi e delle garanzie concesse e della collocazione privilegiata della prededuzione.
Limite all’utilizzo del contante
L’articolo 20 del DL 78/2010 introduce, con decorrenza immediata, cioè dal 31 maggio, novità di estremo rilevo in tema di trasferibilità di denaro contante e di emissione di assegni bancari e postali.
Viene infatti previsto, fra l’altro, che:
- le transazioni in contanti effettuate fra soggetti diversi in unica soluzione senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa, sono inibiti per importi pari o superiori a 5.000 euro;
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario nonché la clausola di intrasferibilità.
Si rimanda a quanto già pubblicato sul nostro sito il 31 maggio scorso:
http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=981
Sintesi del provvedimento
Di seguito si riportano, in forma tabellare, le principali misure contenute nel pacchetto fiscale e relative allo sviluppo contenute nella “manovra correttiva”.
Misura della “manovra correttiva” |
Contenuto |
Aggiornamento dell’accertamento sintetico |
Nel caso in cui lo scostamento tra il reddito dichiarato dal contribuente e quello determinato presuntivamente superi il 20% (finora 25%), l’Agenzia delle Entrate può determinare che quanto speso sia frutto di un maggiore reddito non dichiarato. A tale risultato può giungere mediante l’uso del redditometro, oppure avvalendosi di una metodologia di stima del reddito individuale basata su elementi significativi per il gruppo familiare di appartenenza: tipologia della famiglia (coppia con figlio, single, ecc), localizzazione territoriale (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e isole; aree metropolitane o non), classe di reddito familiare (voci di spesa: auto, barche, centri benessere esclusivi, acquisti a case d’asta ecc). I diritti del contribuente sono garantiti e tutelati dalla possibilità di fornire tutti gli elementi di prova a proprio favore (dimostrando, per esempio, che le spese siano state sostenute grazie a eredità percepite o vincite al lotto) sia prima sia dopo l’avvio del procedimento di accertamento |
Case “fantasma” |
Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di fabbricati non censiti, individuati attraverso la mappatura fotografica del territorio, hanno l’obbligo di denunciare l’immobile e farlo accatastare, così da generare un gettito fiscale. In mancanza, l’Agenzia del Territorio procede d’ufficio ad attribuire una rendita presunta all’immobile contestandone il valore anche in maniera retroattiva. L’accatastamento non comporta alcuna moratoria né a fini penali né a fini edilizio-urbanistici. Viene inoltre istituita l’Anagrafe immobiliare integrata, che riunisce le banche dati esistenti e individua la proprietà dei singoli immobili; ci sarà infine una collaborazione più intensa tra Agenzia del Territorio e Comuni |
Antiriciclaggio e tracciabilità del contante |
Si adegua alle disposizioni comunitarie, passando da 12.500 a 5mila euro, la soglia sopra la quale è obbligatorio effettuare i pagamenti di beni o servizi con assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario, postale, o mediante sistemi di pagamento elettronico |
Comunicazione telematica fatture sopra i 3.000 euro |
Si rafforza il contrasto e la prevenzione dell’evasione soprattutto in materia di IVA (frodi carosello e false fatturazioni) attraverso l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per importi non inferiori a 3mila euro. La soglia mira a escludere milioni di soggetti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all’adempimento non appaiono proporzionati alla pur importante finalità, concentrandosi sui veri evasori |
Partecipazione dei Comuni alla lotta all’evasione |
Per rendere più incisivo il
contrasto, si introduce l’obbligo (finora facoltà) per gli enti locali
con più di 5mila abitanti di costituire, entro 90 giorni dall’entrata
in vigore del decreto, il Consiglio tributario, che ha il compito di
segnalare ad Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e INPS gli elementi
utili per integrare quanto dichiarato dal contribuente al fine di far
emergere maggiori imponibili fiscali e contributivi. Per i Comuni sotto i
5mila abitanti, che fino a oggi non si siano già dotati del Consiglio
tributario, viene previsto l’obbligo di riunirsi in Consorzio. |
Potenziamento dei processi di riscossione di Agenzia delle Entrate e INPS |
Va in soffitta la cartella di
pagamento per i tributi dovuti all’Agenzia delle Entrate. Dal 1° luglio
2011 l’avviso di accertamento del Fisco, infatti, costituirà titolo
esecutivo. Da un lato, la pretesa tributaria contenuta nell’avviso di
accertamento sarà più chiara per il contribuente, dall’altro saranno
contratti i tempi di riscossione. Analoga norma si applica ai contributi
dell’INPS. |
Contrasto di interessi |
Con l’obiettivo di utilizzare in maniera antievasiva il contrasto di interessi tra chi fornisce e chi usufruisce di prestazioni di servizi o cessione di beni, è stata prevista una ritenuta a titolo di acconto sui bonifici disposti da coloro che sostengono spese per le quali spettano le detrazioni in dichiarazione dei redditi (ad es., le ristrutturazioni edilizie che danno diritto alla detrazione del 36% delle spese sostenute) |
Misure sulle compensazioni |
Dal 1° gennaio 2011, i crediti relativi alle imposte erariali non potranno più essere compensati in presenza di ruoli erariali per i quali è scaduto il termine di pagamento. Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza vigileranno per far sì che il divieto venga rispettato |
Transfer pricing |
L’Italia si allinea alle direttive OCSE in materia di transfer pricing attraverso più trasparenza da parte del contribuente, maggiore speditezza dei controlli, non applicabilità delle sanzioni per tutti i comportamenti adottati in buona fede, nel rispetto dello Statuto del contribuente |
Controlli sui soggetti che aderiscono al consolidato |
Vengono razionalizzate le disposizioni relative all’accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale. In particolare, in considerazione della responsabilità solidale tra il soggetto consolidante e ciascuna società consolidata, l’accertamento nei confronti di tali soggetti, quanto ai redditi propri, è ricondotto a un unico atto, emesso dall’ufficio competente sulla consolidata interessata dalle rettifiche e notificato anche alla consolidante. Finora, invece, il livello di accertamento era doppio. In questo modo, si consente a entrambi i soggetti necessariamente coinvolti nell’accertamento di partecipare sin dall’inizio alle diverse fasi del procedimento. Due gli obiettivi: migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa e realizzare una maggiore tutela del diritto alla difesa dei contribuenti sottoposti a controllo |
Fiscalità di vantaggio per il Sud |
Nell’ambito del federalismo fiscale, alle Regioni del Sud viene trasferito il potere impositivo in materia di IRAP per le nuove imprese. Le Regioni potranno quindi determinare l’aliquota dell’imposta fino ad azzerarla |
Reti di imprese |
Sono attribuiti vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari alle aziende appartenenti a reti di imprese riconosciute |
Sospensione in sede giudiziale della riscossione |
I ruoli erariali e previdenziali possono essere sospesi dai giudici tributari per un massimo di 150 giorni (e non più, come ora, senza limite temporale) per incentivare la trattazione della cause, assicurando all’Erario la riscossione in tempi brevi |
Contrasto alle frodi anti-UE |
In linea con le indicazioni della Commissione europea, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie passa attraverso l’autorizzazione da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate. All’atto di richiesta della partita IVA, infatti, l’operatore economico dovrà specificare se intende effettuare operazioni intra-UE. In caso affermativo, vige la regola del silenzio assenso: se, cioè, entro 30 giorni, l’ufficio non comunica il provvedimento di diniego, al 31° il soggetto potrà effettuare operazioni intracomunitarie e sarà inserito nell’archivio VIES. Spetterà a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilire criteri e modalità per l’adeguamento delle partite IVA già attribuite alla nuova normativa |
Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi” e in perdita sistemica |
Stretta di Entrate, Guardia di finanza e INPS anche nei confronti di imprese che cessano l’attività entro un anno dalla nascita (fenomeno che l’esperienza dei controlli fiscali conferma essere particolarmente a rischio di frodi). Controlli ad hoc sia sulle imprese che si dichiarano in perdita, per due o più periodi di imposta, non determinata dai compensi erogati ad amministratori e soci, sia nei confronti dei circa 70mila soggetti che non sono sottoposti né agli studi di settore, né al tutoraggio riservato alle grandi imprese |
Fondi immobiliari chiusi |
Stretta sui fondi immobiliari c.d. “veicolo” attraverso il contrasto dell’utilizzo strumentale di quelli a ristretta base partecipativa, finalizzato al godimento di benefici fiscali. Modificando la nozione civilistica dei fondi comuni di investimento immobiliare prevista dal TUF, specificandone la funzione economica (raccolta del risparmio tra una pluralità di investitori; autonomia delle scelte di investimento della SGR), la vigilanza di Bankitalia e il regime fiscale agevolato vengono circoscritti ai soli fondi che gestiscono risparmio diffuso. I fondi esistenti possono adeguarsi pagando un’imposta sostitutiva |
05/06/2010