LA MANOVRA CORRETTIVA E IL DECRETO SVILUPPO NELLE VERSIONI DEFINITIVE
I due provvedimenti convertiti in legge dopo le modifiche
Con l’annunciata rapidità, il Parlamento ha approvato in via definitiva la manovra finanziaria e nel mese di luglio il Governo ha emanato importanti disposizioni volte soprattutto a semplificare adempimenti fiscali, contabili e procedure di riscossione.
Due sono i provvedimenti: il D.L. n. 70/11 – c.d. Decreto Sviluppo – è stato convertito in legge il 12 luglio ed è in vigore dal giorno seguente. Il D.L. n. 98/11 – c.d. Manovra Correttiva – è stato convertito in legge il 15 luglio ed è in vigore dal 17 luglio.
Alcune modifiche introdotte dai decreti intervengono sulle stesse materie come, ad esempio, quelle concernenti le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio per le quali, oltre ad aver eliminato l’obbligo di comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e l’indicazione del costo di manodopera nella fattura, è stata ridotta la ritenuta da applicare in sede di pagamento dal 10% al 4%. Ed ancora, se con il Decreto Sviluppo è stato eliminato l’obbligo di segnalazione nel c.d. “spesometro” delle operazioni pagate con mezzi tracciabili (carte di credito, di debito e prepagate), con la Manovra correttiva tale obbligo è stato reintrodotto per gli enti creditizi eroganti le suddette carte.
Novità del Decreto Sviluppo
In particolare, è stato introdotto l’art. 2 bis “Credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate”, che prevede il rifinanziamento dell’agevolazione di cui all’art. 1, commi da 271 a 279, Legge n. 296/2006, ossia della c.d. Visco- sud che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Con apposito Decreto saranno poi stabiliti i limiti di finanziamento spettanti a ciascuna Regione, la durata dell’agevolazione, nonché le altre disposizioni attuative.
Novità della Manovra Correttiva
Con la Manovra correttiva sono state apportate importanti novità per quanto concerne i cosiddetti regimi forfetizzati, in particolare è stato introdotto, per incentivare l’imprenditoria giovanile, un nuovo regime c.d. dei super-minimi, comportante una tassazione in misura forfetaria pari al 5% (di contro è stato abolito il regime dei minimi introdotto con la L. n. 244/07). Nel comparto Iva, oltre alla previsione della chiusura delle partite Iva inattive, sono state inserite novità, in sede di conversione in legge del Decreto Sviluppo, per quanto attiene ai depositi Iva.
Per quanto riguarda le disposizioni di natura fiscale, la legge di conversione ha sostanzialmente confermato quanto disposto dal testo originario del Decreto.
In particolare le disposizioni di maggior rilievo riguardano:
- la riduzione al 4% della ritenuta applicabile alle imprese per i lavori che consentono al cliente di usufruire della detrazione del 36% e 55%;
- la possibilità di riporto illimitato delle perdite fiscali negli esercizi successivi, ma entro il limite dell’80% del reddito conseguito;
- il regime sanzionatorio in caso di omessa / infedele compilazione degli studi di settore;
- l’introduzione di un nuovo regime di tassazione del reddito per le nuove attività d’impresa / lavoro autonomo;
- la possibilità di definire le liti fiscali pendenti all’1.5.2011 di importo non superiore a € 20.000.
Si evidenzia che in sede di conversione è stata introdotta la previsione di ridurre le vigenti agevolazioni ai fini Irpef, Ires, Irap, Iva, imposte indirette, ecc. del 5% nel 2013 e del 20% dal 2014.
Rivalutazione terreni e quote sociali
Viene reintrodotta la facoltà di rivalutare, tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva, i valori delle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili posseduti alla data del 1/07/11. La perizia di stima dovrà essere asseverata entro il 30/06/12 ed il versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva dovuta dovrà essere effettuato anch’esso entro il 30/06/12. In caso di precedente rideterminazione del valore è possibile compensare l’importo dell’imposta sostitutiva versata a suo tempo oppure chiedere il rimborso.
Per un maggior approfondimento: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1180
Nuovo regime dei minimi
Dal 1° gennaio 2012, il regime dei contribuenti minimi di cui alla L. n. 244/07 sarà riservato esclusivamente ad imprenditori e professionisti che intraprendono o hanno intrapreso un’attività dopo il 31/12/07. L’imposta sostitutiva scenderà dal 20% al 5% e la permanenza massima nel regime è fissata in 5 anni. In deroga a tale limite, il regime è applicabile fino al compimento dei 35 anni di età (ad esempio, un contribuente che intraprende l’attività nel corso del 28° anno di età, potrà usufruire del regime agevolato fino al compimento del 35° anno).
In soggetti che dal 1° gennaio 2012 non potranno più avvalersi del regime dei minimi per effetto della nuova disposizione, potranno comunque beneficiare di un regime naturale semplificato, nel quale saranno esonerati dall’Irap, dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili e dai versamenti periodici Iva.
Per un maggior approfondimento: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1198
Detrazione del 36% e 55%
Viene abolito l’obbligo della comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per poter usufruire della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. Sarà sufficiente, oltre alla comunicazione di inizio lavori al Comune competente, l’indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati catastali dell’immobile ed in caso di lavori eseguiti dal detentore (quale può essere l’affittuario) gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (il contratto locativo); e gli altri dati richiesti ai fini della detrazione.
Viene parimenti eliminato l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera.
Detrazioni 36% ristrutturazioni edilizie e 55% risparmio energetico: viene ridotta dal 10% al 4%, la ritenuta che le banche e le poste devono operare sui bonifici per il pagamento di spese per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico.
Semplificazioni in edilizia e urbanistica
Rilascio del permesso di costruire con il silenzio-assenso
Viene modificato il procedimento per il rilascio del permesso a costruire: decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo in merito alla richiesta di permesso, si forma il silenzio-assenso, salvo i casi particolari in cui vi siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Tipizzazione contratto di cubatura
Viene previsto l’obbligo per i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori, comunque denominati, di trascrizione nelle Conservatorie dei Pubblici registri immobiliari.
Abrogazione obbligo di comunicazione di cessione del fabbricato
Per semplificare le procedure inerenti il trasferimento di unità immobiliari è abolito l’obbligo di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza dell’avvenuta cessione del fabbricato che viene assorbita dalla registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili e diritti immobiliari.
Abrogazione divieto di utilizzo dei dati ipocatastali
Al fine di agevolare la circolazione delle informazioni relative agli immobili viene abolito il divieto di utilizzo a fini commerciali dei dati ipotecari e catastali, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy.
Decorrenza sanzioni per mancata denuncia in Catasto
Viene prorogata al 1° luglio 2011 la decorrenza per l’applicazione delle sanzioni maggiorate per omessa presentazione in Catasto della denuncia di nuova iscrizione o di variazione di un’unità immobiliare.
Scia
Vengono introdotte alcune semplificazioni in materia di Scia (segnalazione certificata di inizio attività). In particolare viene prevista la possibilità di presentazione della stessa mediante raccomandata AR, con l’esclusione di quei procedimenti per i quali è ammesso solo l’invio telematico e la riduzione delle tempistiche di controllo limitatamente alla Scia in campo edile.
Accatastamento dei fabbricati rurali
Entro il 30 settembre 2011, ai fini del riconoscimento della ruralità, i contribuenti interessati possono presentare una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 o D/10. Alla domanda deve essere allegata un’autocertificazione attestante il possesso, da almeno un quinquennio, dei requisiti di ruralità dell’immobile.
Durata delle verifiche fiscali
Per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, il periodo di permanenza presso la sede non può essere superiore a 15 giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre.
Per gli altri soggetti il termine resta di 30 giorni, prorogabili di altri 30. Ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza dell’A.F. presso la sede del contribuente. Le citate disposizioni si applicano anche per le verifiche eseguite dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.
Ravvedimento operoso
È stabilita per tutti una nuova misura della sanzione per i versamenti eseguiti entro 15 giorni dall’ordinaria scadenza: la sanzione piena (30%) è ridotta al 2% per ogni giorno di ritardo entro i 15. Tale nuova disciplina si riflette anche sull’istituto del ravvedimento operoso, applicando il quale la sanzione sarà pari allo 0,20% per ogni giorno di ritardo (ad esempio, per cinque giorni di ritardo la sanzione ridotta sarà pari all’1%, corrispondente ad 1/10 del 10%).
Per un maggior approfondimento: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1187
Chiusura partite Iva inattive
Sono revocate d’Ufficio le partite Iva per le quali non sia esercitata l’attività per 3 annualità consecutive. Stesse conseguenze in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale. Contro il provvedimento di revoca il contribuente potrà adire la Commissione Tributaria Provinciale. Viene introdotta una mini sanatoria per la chiusura delle partite Iva con pagamento della sanzione ridotta (€ 129,00) per la mancata dichiarazione di cessazione attività, utilizzando il codice tributo 8110.
Chiusura delle liti fiscali pendenti
Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e concentrare le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento relativo al nuovo istituto del reclamo, la Manovra Correttiva ha previsto che le liti fiscali di valore non superiore ad € 20.000, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni Tributarie od al giudice ordinario in ogni grado del giudizio ed anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi della norma sopra indicata sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
Detassazione per il lavoro dipendente
Per l’anno 2012 è previsto che le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa, o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, siano assoggettate a una tassazione agevolata e beneficino di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro, ma il Governo dovrà provvedere entro il 31 dicembre 2011 alla definizione dei benefici e delle modalità attuative.
Gestione Separata
L’Inps, con circolare n. 99 del 22 luglio 2011, ha fornito alcuni chiarimenti sulle disposizioni della Manovra correttiva in materia di versamenti contributivi. In primis viene ricordato che fra sei mesi anche i pensionati, che continuino a svolgere l’attività professionale, dovranno versare alle casse professionali (alcuni dei quali erano esenti) i contributi con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti.
Ne deriva che tali soggetti saranno esclusi dall’obbligo di versamento alla Gestione separata, senza possibilità di ripetizione del versato (art.18 co.11 e 12 D.L. n.98/11).
Viene ribadito l’obbligo di versamento alla Gestione separata per tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali. Inoltre viene ricordato che liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria e che l’eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà non comporta esclusione dal versamento alla
gestione separata (art. 18 co. 12 D.L. n. 98/11).
03/08/2011