MANOVRA CORRETTIVA ESTIVA

 

 

 


È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 174 alla G.U. del 30 luglio 2010 n. 176, la legge di conversione del decreto di Manovra correttiva estiva – L. n.122 – con il relativo testo coordinato del D.L. n.78 del 31 maggio 2010.

 

La Manovra estiva, nella versione definitiva, si presenta strutturata in oltre 50 articoli, che spaziano su molti temi: il nuovo redditometro; l’invio delle operazioni Iva di importo superiore a € 3.000; la possibilità di compensare crediti verso la P.A. con debiti iscritti a ruoli; le disposizioni sulla revisione del catasto; l’obbligo di registrazione telematica dei contratti di affitto; la ritenuta del 10% sui bonifici per agevolazioni dal 36% e 55%.

 

Argomenti

Le principali novità riguardano:

·         limiti all’uso del contante;

·         aggiornamento del catasto;

·         dati catastali negli atti immobiliari;

·         nuovo accertamento sintetico da redditometro;

·         elenchi clienti e fornitori;

·         ritenuta d’acconto del 10% su pagamenti per i quali si beneficia di detrazioni e deduzioni (ad es. detrazione del 36% su interventi edili);

·         imprese “apri e chiudi” e “in perdita sistematica”;

·         operazioni intracomunitarie per imprese di nuova costituzione;

·         incrocio dei dati tra Inps e Agenzia Entrate;

·         esecutività degli avvisi di accertamento;

·         divieto di compensazione in presenza di debiti erariali;

·         potenziata la riscossione dell’Inps;

·         finestre pensionistiche;

·         premi di produttività.

 

Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore

Si abbassa la soglia dagli attuali € 12.500 a € 5.000, quale somma massima movimentabile in contante per singola operazione o per masse di operazioni che paiono tra loro artificiosamente frazionate. Sono interessati alle modifiche:

-          i trasferimenti di denaro contante;

-          la consegna di assegni bancari e postali, che, se emessi per importi pari o superiori ad € 5.000, devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

-          la detenzione di libretti di deposito al portatore (quelli di saldo superiore dovranno essere riconvertiti o estinti entro il 30/06/11).

Per rendere più credibili le nuove soglie, è stato revisionato il meccanismo sanzionatorio, con la previsione di incremento delle sanzioni minime e di apposite maggiorazioni per violazioni superiori a € 50.000.

 

Aggiornamento del catasto

Prevista la necessità di aggiornamento l’aggiornamento del catasto anche con il “recupero” di unità immobiliari attualmente non censite. L’Agenzia del Territorio, entro il termine del 30/09/10, dovrà trasmettere a ciascun Comune l’elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto immobili.

I titolari di diritti reali sugli immobili compresi negli elenchi comunicati ai comuni, dal 1° gennaio al 31/12/09, sono obbligati a presentare, entro il 31/12/10, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. Il medesimo obbligo grava, sempre entro il termine del 31/12/10, su coloro che siano titolari di diritti reali su immobili, che abbiano subito variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto.

 

Dati catastali negli atti immobiliari

Viene introdotto l’obbligo di indicare, a pena di nullità, per taluni atti pubblici e scritture private riguardanti fabbricati l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto. E’ prevista la possibilità di ricorrere all’attestazione di un tecnico abilitato.

La richiesta di registrazione dei contratti verbali o scritti di locazione o affitto di immobili deve contenere l’indicazione dei dati catastali.

 

Nuovo accertamento sintetico da redditometro

A decorrere dal periodo 2009 vengono riscritte le regole del redditometro come segue:

-          salvo prova contraria, tutto quanto si è speso nel periodo d’imposta si presume finanziato con redditi posseduti nel periodo medesimo;

-          si prevede, inoltre, la possibilità di una ricostruzione induttiva, fondata su elementi indicativi di capacità contributiva individuati mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, da stabilirsi con decreto del Ministro dell’Economia con periodicità biennale;

-          la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20%;

-          prima di emettere avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate è obbligata ad attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente;

-          dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’art.10 del Tuir, ferma restando la spettanza delle detrazioni d’imposta relative ad oneri per i quali le stesse competono.

 

Elenchi clienti e fornitori

Con una disposizione che necessità di provvedimenti attuativi, viene stabilito l’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nei confronti di clienti e di fornitori, di importo pari o superiore ad € 3.000. In via informale, l’Agenzia ha anticipato che non saranno interessate dalla comunicazione le operazioni poste in essere nei confronti di privati, in quanto i dati non saranno utilizzati ai fini del redditometro.

In caso di omissione della comunicazione o di una sua effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione da € 258 ad € 2.065.

 

Ritenuta d’acconto del 10%

Viene previsto l’obbligo di assoggettamento a ritenuta d’acconto pari al 10% dei compensi corrisposti, mediante bonifici bancari o postali, quale modalità obbligatoria di pagamento per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di’imposta (agevolazione del 36% e del 55%). La ritenuta d’acconto dovrà essere operata dalla banca del beneficiario del bonifico all’atto di accreditamento delle somme a favore dello stesso.

 

Imprese “apri e chiudi” e “in perdita sistematica”

Al fine di attivare una specifica azione di vigilanza su una categoria di contribuenti a rischio fiscale, si stabilisce che le imprese che cessano l’attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell’Inps.

Le imprese che dichiarano perdite fiscali, non imputabili all’erogazione di compensi agli amministratori e ai soci, per più di un periodo d’imposta, saranno soggette ad una vigilanza sistematica da parte dell’Amministrazione.

Il controllo non scatterà nel caso delle società che abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.

 

Operazioni intracomunitarie per le imprese di nuova costituzione

All’atto dell’apertura di una partita Iva, all’operatore economico viene richiesto di specificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie; le stesse operazioni resteranno comunque precluse per i successivi 30 giorni.

Salvo non riceva esplicito diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà operare con i paesi UE a decorrere dal 31° giorno.

 

Incrocio dei dati tra Inps e A.E.

Al fine di contrastare fenomeni di microevasione (evasione totale sui redditi di lavoro dipendente da parte di un’ampia categoria di soggetti a fronte del godimento in modo massivo di servizi e prestazioni sociali), si prevede l’affidamento dei controlli su tale ambito, in via esclusiva, ad apposite articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale.

 

Esecutività degli avvisi di accertamento

Dal prossimo 1.07.2011 verrà modificato l’attuale sistema di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e dell’Iva. Infatti, non vi sarà più l’emissione di un avviso di accertamento seguito, in caso di mancato pagamento, da una cartella esattoriale, bensì di atto che, decorsi 60 giorni dalla notifica, rappresenterà già (per imposte e sanzioni) un titolo esecutivo.

Da un lato, dunque, si risparmieranno i diritti di riscossione oggi applicati da Equitalia; dall’altro, in caso di mancato pagamento, gli stessi diritti graveranno unicamente sul contribuente, in quanto la riscossione delle somme tornerà ad essere affidata ad Equitalia, sia pure senza più l’emissione della cartella di pagamento.

 

Divieto di compensazione in presenza di debiti erariali

A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Per attivare la procedura si prevede che il creditore acquisisca la certificazione dell’esigibilità dei crediti di cui all’art. 9, co.3-bis, del D.L. n. 185/08, la quale costituirà titolo idoneo per essere utilizzata ai fini del pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo.

La disposizione condiziona l’estinzione del debito a ruolo alla verifica dell’esistenza e della validità della certificazione. Inoltre, nel caso in cui la regione o l’ente locale ovvero l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine indicato nella stessa, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell’ente locale o dell’ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni previste al Titolo II del medesimo DPR n.602 sulla riscossione.

Il compito di definire le modalità di attuazione delle disposizioni in esame è demandato ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Potenziata la riscossione dell’Inps

La disposizione è finalizzata a realizzare, attraverso una semplificazione del processo di gestione del recupero dei crediti contributivi denunciati o accertati d’ufficio, dei crediti per prestazioni previdenziali indebitamente erogate, una più efficace azione di contrasto all’omissione contributiva e ad assicurare la correttezza delle prestazioni dell’Istituto.

In particolare:

·         a decorrere dall’1/01/11, nell’ambito del sistema di riscossione dei crediti a qualsiasi titolo dovuti, comprese sanzioni, somme aggiuntive e interessi legali, si attribuisce la natura di titolo esecutivo all’avviso di addebito dell’Istituto notificato al debitore;

·         l’avviso di addebito conterrà tutti gli elementi identificativi della pretesa dell’Istituto e l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicato. L’avviso dovrà essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell’ufficio che ha emesso l’atto.

 

Finestre pensionistiche

È modificato il regime delle decorrenze per il pensionamento con riduzione delle attuali finestre di accesso ad una sola, anche per le pensioni di anzianità, decorsi:

·    12 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, per i lavoratori dipendenti;

·    18 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, per i lavoratori autonomi.

Le disposizioni si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento a decorrere dall’anno 2011.

Dal 10 gennaio 2015 il pensionamento sarà collegato all'aspettativa di vita, con un ulteriore posticipo che, inizialmente, non potrà superare i tre mesi.

Le disposizioni previgenti continueranno ad applicarsi nei casi di lavoratori che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 ed è inoltre stata introdotta una deroga alla nuova disciplina, nel limite di 10.000 soggetti, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, in base ad accordi stipulati prima del 30 aprile 2010, di mobilità lunga, in base ad accordi stipulati prima del 30 giugno 2010, ovvero percettori di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, co. 28, della L. n. 662/96.

 

Premi di produttività

Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, saranno soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000,00 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000,00 euro. Le medesime somme godranno altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate. La misura dei benefici sarà determinata entro il 31.12.2010.

 

 

14/09/2010

 

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