LA SCOMPARSA DEL MASSIMO SCOPERTO

 

 

Entro fine giugno i contratti bancari vanno adeguati

 

Con la legge di conversione del D.L. 185/2008 (L. 2/2009) sono stati introdotte alcune novità in materia bancaria e nello specifico sono state previste ulteriori disposizioni concernenti i contratti bancari e la misura delle commissioni di massimo scoperto (CMS). Entro il 27 giugno prossimo tutti i contratti di conto corrente bancario dovranno essere adeguati.

 

Nel primo comma di tale articolo, il legislatore si è preoccupato di dichiarare nulle le clausole contrattuali riguardanti la commissione di massimo scoperto nel caso in cui il saldo del cliente risulti a debito per un lasso di tempo, continuativo, inferiore a 30 giorni oppure a fronte di utilizzi in assenza di fido. Ne deriva quindi che detta clausola potrà essere utilizzata in favore della banca solo per saldi a debito continuativi e comunque superiori ai 30 giorni.

 

Novità

Quanto introdotto dall’art. 2-bis mette fine al contenzioso giudiziario che si era instaurato tra banche e correntisti, stabilendo la nullità di tutte le clausole, che comunque denominate, prevedevano una numerazione in favore della banca per la messa a disposizione di fondi in favore del correntista, indipendentemente dall’effettivo prelievo della somma, oppure che prevedevano un compenso in favore della banca, indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte della clientela.

Al riguarda sul nostro sito internet avevamo già dato spazio al commento ad una non recente sentenza della Cassazione che aveva fatto chiarezza sulla illegittimità di taluni istituti di credito:

http://www.studioansaldi.eu/ita/dett.asp?ID=746

 

Definizione

In un contratto di apertura di credito (fido bancario o affidamento) sottoscritto tra banca e cliente, si definisce commissione di massimo scoperto (CMS) una percentuale, calcolata al tasso convenuto, sulla massima esposizione avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento ed essa si aggiunge agli interessi convenzionali.

La commissione di massimo scoperto è motivata dal fatto che il fido bancario ha natura onerosa per l’istituto di credito. La commissione di massimo scoperto è derivata dalla cosiddetta provvigione di conto costituita dall’aggio dovuto alla banca in caso di apertura di credito, calcolato sulle somme poste a disposizione ma non utilizzate dal cliente. In sostanza la provvigione di conto remunerava la banca per il semplice fatto di tenere impegnata e a disposizione una certa somma anche se non prelevata dal cliente.

 

Nuova disciplina

Secondo la nuova disposizione, sono nulle le clausole contrattuali che prevedono l’applicazione del CMS quando:

a)      il cliente non ha un fido;

b)      il saldo del c/c è a debito per meno di trenta giorni consecutivi;

c)      per la banca è convenuta una numerazione per la sola messa a disposizione di una linea di credito a prescindere dall’utilizzo;

d)      per la banca è prevista una remunerazione a prescindere dalla durata dell’utilizzo dei fondi.

 

Contratti già in corso

L’ultimo comma dell’art. 2-bis si occupa dei contratti già in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa e quindi in essere alla data del 29 gennaio 2009.

Tali contratti dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni entro il 27 giugno prossimo, in quanto è espressamente previsto dalla normativa che l’adeguamento debba avvenire entro 150 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

 

Casi di eccezione

Possono essere previste commissioni di massimo scoperto solo se ricorrono le seguenti condizioni:

1)      sono approvate per iscritto, con patto non rinnovabile tacitamente;

2)      il tasso debitore è riferito per le somme effettivamente utilizzate;

3)      il tasso debitore è proporzionale all’importo e alla durata del fido.

 

Modifica dei contratti

E’ anche previsto che l’obbligo di adeguamento costituisca giustificato motivo di recesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali).

Tali modifiche devono essere espressamente comunicate al cliente in forma scritta, con preavviso minimo di trenta giorni.

 

Sotto la lente le comunicazioni inviate dalle banche

Le banche stanno predisponendo delle comunicazioni da inviare ai correntisti, con richiesta di modifica delle condizioni contrattuali. Da una analisi dei fogli informativi delle principali banche, pare spuntino delle nuove spese.

Da uno studio compiuto da AltroConsumo su uno sconfinamento di c/c di 500,00 euro per 7 giorni a causa di un solo addebito partita a debito, su un conto senza fido concordato al momento dell’apertura, emerge una crescita dei costi e soprattutto un meccanismo di applicazione delle spese che mal si concilia con il criterio imposto dalla legge che vorrebbe spese commisurate all’importo e alla durata del rosso.

 

Sempre più vicina l’ipotesi del rimborso

Il cliente può chiedere il rimborso degli interessi illegittimamente applicati negli ultimi 10 anni.

L’interpretazione giurisprudenziale supporta quindi una richiesta di restituzione delle somme ingiustamente addebitate.

La richiesta può essere presentata anche nel caso in cui il rapporto bancario sia estinto, prescrivendosi il relativo diritto in dieci anni decorrenti dalla data di chiusura del conto corrente.

E’ possibile effettuare conteggi preventivi al fine di valutare la convenienza all’avvio di azione legale per il recupero delle commissioni indebitamente addebitate.

Per informazioni è possibile contattare lo Studio, inviando una mail all’indirizzo info@ansaldisrl.it

 

 

06/06/2009

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.