MAXIEMENDAMENTO AL DECRETO DI FERRAGOSTO

 

 

Posta la fiducia al DL 138/2011 c.d. “decreto di ferragosto”

 

Ieri l’aula del Senato ha votato il DDL di conversione del DL n. 138/2011 del 13 agosto scorso,  mediante voto di fiducia sul maxiemendamento presentato dal Governo; il provvedimento passa ora alla Camera.

 

In virtù delle modifiche apportate al testo licenziato dalla Commissione Bilancio del Senato, l’entità della manovra dovrebbe salire: per il 2013, anno in cui dev’essere raggiunto l’obiettivo del pareggio di bilancio, l’impatto delle misure sul deficit dovrebbe essere pari a 54,2 miliardi di euro. Le ultime novità introdotte dovrebbero valere, stando alla Relazione tecnica diffusa con il maxiemendamento, oltre 4 miliardi: in tale cifra, la parte del leone la gioca l’aumento dell’aliquota Iva.

La decisione di far scattare il graduale innalzamento a 65 anni dell’età pensionabile delle donne nel settore privato dovrebbe consentire allo Stato un risparmio di 90 milioni di euro nel 2015, che saliranno fino a 720 nel 2021.

 

Le novità in sintesi

Tra le misure dell’ultimo minuto decise dal Consiglio dei Ministri e confluite poi nel maxiemendamento, figura l’introduzione di un contributo di solidarietà pari al 3% per i redditi d’importo superiore a 300.000 euro lordi annui, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013. Tale contributo sarà deducibile dal reddito complessivo e, per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso, si applicheranno le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
Con un DPCM, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, l’efficacia di questa disposizione potrà essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.

Oltre all’aumento dell’Iva dal 20% al 21%, altre modifiche riguardano il D.P.R. 633/72, in relazione alle modalità di scorporo dell’IVA per commercianti al minuto e soggetti assimilati e alle operazioni a esigibilità differita effettuate nei confronti di Stato ed enti pubblici e la proroga di un anno dei termini per l’accertamento ai fini IVA pendenti al 31 dicembre 2011 per i soggetti che hanno aderito al condono Iva di cui alla L. n. 289/2002.

Vi è poi il “ripristino” del Sistri e novità sul contributo unificato.

Inoltre, in materia di IRPEF, i Comuni potranno stabilire aliquote dell’addizionale comunale differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui all’art. 1, comma 3-bis del DLgs. n. 360/98 è stabilita solo in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e va intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale non è dovuta e che, nel caso di superamento di tale limite, la stessa si applica sul reddito complessivo.

Confermate, poi, le misure inserite per incentivare la partecipazione del Comuni all’accertamento, l’introduzione, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, di un’imposta di bollo sui trasferimenti in denaro all’estero attraverso istituti bancari, agenzie di money transfer e altri agenti in attività finanziaria, pari al 2% dell’importo trasferito per ogni singola operazione e le misure relative alle società “di comodo” e alla tassazione per le cooperative.

Per i reati fiscali derivanti da ipotesi di evasione, per ciò che concerne la non applicabilità della sospensione condizionale della pena se l’imposta evasa o non versata supera 3 milioni di euro, per i delitti di cui agli artt. 2-10-quater del D.Lgs. n. 74/2000. In base al testo su cui è stata posta la questione di fiducia, infatti, per i delitti previsti dagli artt. 2-10 del medesimo D.Lgs., l’istituto della sospensione non trova applicazione quando non solo l’ammontare dell’imposta evasa è superiore a 3 milioni, ma quando è, congiuntamente, superiore al 30% del fatturato.

 

Aumento dell’IVA dal 20% al 21%

Come annunciato nei giorni scorsi, l’Iva aumenta di un punto: dal 20% al 21% dell’aliquota ordinaria, con destinazione del maggior gettito al miglioramento dei saldi del bilancio pubblico.

L’aumento dell’IVA è sicuramente il grosso del nuovo pacchetto, poiché si tratta di una misura che permette di fare cassa subito e andrà a miglioramento dei saldi, anche se non potrà più essere “spesa” per la delega alla riforma fiscale, come in un primo tempo stabilito.

L’aumento di un punto dell’aliquota ordinaria, secondo la relazione tecnica al maxiemendamento, garantirà un maggior gettito di 4,236 miliardi su base annua dal 2012. Per l’anno 2011 il maggior gettito è stimato in circa 700 milioni.

L’aumento dell’aliquota ordinaria Iva dal 20 al 21% scatterà dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge che convertirà definitivamente il decreto legge 138 del 13 agosto scorso (la Manovra di Ferragosto). Quindi, gli aumenti potranno scattare solo quando ci saranno i voti di Camera e Senato sul decreto legge e solo quando quanto votato dal Parlamento uscirà sulla Gazzetta Ufficiale. Aumenti prima di questa data NON sono giustificati e non c’entrano con l’Iva.

Conseguentemente si è dovuto procedere a modificare a “cascata” altre disposizioni del D.P.R. 633/72 che in qualche modo dipendono dall’applicazione delle aliquote d’imposta, quali le modalità di scorporo dell’imposta per i soggetti di cui all’art. 22, nonché per dettare regole specifiche per le operazioni ad esigibilità differita di cui all’art. 6, co. effettuate nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici ivi indicati.

Scorporo dell’Iva

Relativamente alla prima delle predette novità (art. 2, co. 2-bis, lett. b introdotto nel DL 138/2011), la modifica riguarda il testo dell’art. 27, comma 2 del DPR 633/72, che disciplina la procedura di “scorporo” dell’IVA, in sede di liquidazione periodica, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati, di cui all’art. 22 del DPR 633/72. Come noto, poiché i corrispettivi delle operazioni effettuati da tali soggetti sono comprensivi d’imposta, in sede di liquidazione è necessario scorporare il tributo: a tal fine, l’art. 27, comma 2 del DPR 633/72 consente di utilizzare due procedure alternative: il metodo della percentuale di scorporo (con il quale il corrispettivo lordo deve essere diminuito di una diversa percentuale a seconda dell’aliquota applicabile), ovvero quello matematico (con il quale dapprima si determina l’imponibile dividendo per alcuni valori, ovviamente variabili a seconda dell’aliquota, l’importo complessivo dei corrispettivi, e successivamente a tali imponibili si applica l’aliquota prevista, ottenendo la relativa imposta).

Correttamente, a seguito dell’innalzamento dell’aliquota ordinaria di un punto, il legislatore ha conseguentemente modificato il valore per l’ottenimento dell’imponibile al 21% dei corrispettivi assoggettati alla nuova aliquota ordinaria, passando dall’attuale 120 al futuro 121. È bene evidenziare che la tecnica legislativa adottata è quella di aver riscritto per intero il comma 2 dell’art. 27 del DPR 633/72, consentendo d’ora in poi l’utilizzo del solo metodo matematico per lo scorporo dei corrispettivi, non essendo più riproposto il metodo delle percentuali di scorporo. Si ritiene corretta l’eliminazione di tale ultimo metodo, in quanto il risultato cui perveniva non era corretto dal punto di vista tecnico, essendo quindi preferibile (ed in futuro obbligatorio, come detto), il metodo matematico.

Esigibilità differita

Per quanto riguarda la seconda novità, invece, il comma 2-quater dell’art. 2, aggiunto dal maxiemendamento al DL 138/2011, contiene una specifica disposizione normativa per disciplinare le operazioni effettuate con lo Stato e gli enti pubblici, per le quali si rende applicabile, quale regime naturale, l’esigibilità differita dell’imposta alla data dell’incasso del corrispettivo (art. 6, comma 5 del DPR 633/72). In buona sostanza, per tali operazioni si verifica uno “sdoppiamento” tra il momento di effettuazione dell’operazione (collegato alla consegna o spedizione per i beni mobili), e quello di esigibilità del tributo (che si realizza solamente all’atto del pagamento del corrispettivo).

In tal senso il legislatore, al fine di evitare che l’innalzamento dell’aliquota possa colpire anche operazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della modifica normativa, la cui imposta tuttavia non sia ancora esigibile in quanto il pagamento interviene in data successiva, dispone che la variazione dell’aliquota non si applica alle operazioni di cui all’art. 6, comma 5 del DPR 633/72 (come detto, sono quelle effettuate nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti ivi indicati), “per le quali al giorno precedente la data di cui al comma 2” (data di entrata in vigore della legge di conversione, ndr) “sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorchè al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato”.

In buona sostanza, ciò che rileva è che il documento emesso dal soggetto passivo, per l’operazione effettuata nei confronti di uno dei soggetti indicati nell’art. 6, comma 5 del DPR 633/72, sia stato già emesso e registrato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione, in quanto elemento “discriminante” per l’applicazione della “vecchia” aliquota del 20%.

 

Condono Iva del 2002

Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l’accertamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno.

Poiché l’ultimo anno condonabile, ossia il 2002, i termini di accertamento, in scadenza al 2007, si estendono fino al 2011, se l’evasione IVA, “autodenunciata” con il condono privo di effetti, è tale da integrare gli estremi del reato, con l’aggiunta alla fine del comma 5-ter dell’art. 2 della manovra-bis, il Governo si assicura la possibilità fino a tutto il 2012, di tutelarsi da eventuali “contropiedi” a tempo scaduto da parte dei contribuenti.

Agenzia delle Entrate ed Equitalia, infatti, per recuperare le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi di condoni e sanatorie di cui alla L. n. 289/2002, anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono all’avvio, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL, di una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi 30 giorni, Equitalia provvederà ad avviare ogni azione coattiva necessaria al fine dell’integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.
In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro tale termine, la misura prevede una sanzione pari al 50% delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l’accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza entro il 31 dicembre 2012, anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono.

In materia di entrate, poi, non è stata approvata la norma che prevedeva l’indicazione dei rapporti finanziari in dichiarazione dei redditi, ma in base al nuovo testo l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare analisi preventive all’accertamento su tali rapporti dei contribuenti.

 

Contributo del 3% sopra i 300.000 euro di reddito

Scatta il contributo di solidarietà del 3% «fino al pareggio di bilancio» per i redditi sopra i 300mila euro. E non più per quelli al di sopra dei 500mila come era stato deciso in un primo momento al termine del vertice di maggioranza.

Con l’abbassamento a 300mila euro della soglia del reddito complessivo oltre il quale si paga il contributo del 3%, aumenta a 34mila la platea dei contribuenti interessata al versamento del contributo, mentre con la precedente soglia, erano 11.500 i contribuenti interessati.

Non ci sarà il doppio prelievo per i dipendenti pubblici a cui già è applicato il taglio dello stipendio previsto dalla manovra dello scorso anno (del 5% sopra i 90mila euro e del 10% sopra i 150mila). Inoltre il contributo di solidarietà non sarà applicato nemmeno alle pensioni d’oro per le quali la manovra di luglio prevedeva già un contributo del 5% sopra i 90 mila euro e del 10% sopra i 150 mila. Lo prevede il maxi-emendamento alla manovra su cui il governo ha posto la fiducia. Il testo precisa che le disposizioni contenute all'articolo 9 della manovra dello scorso anno e all’art. 18 della manovra di luglio «continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1 agosto 2011 al 31 dicembre 2014». Il contributo di solidarietà, si legge ancora, «non si applica sui redditi» di cui alle suddette disposizioni.

 

Certificazione dei debiti della P.A. alle imprese

Un nuovo articolo riguarda la certificazione dei debiti delle P.A. verso le imprese con possibilità di anticipazione finanziaria a mezzo banche, con l’obiettivo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale e superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 5, comma 7, lett. a) del DL n. 269/2003 (conv. L. 326/2003).
La misura stabilisce infatti che i soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane e le aziende con meno di 50 dipendenti e in possesso dei requisiti che il DM 18 settembre 1997 attribuisce alle piccole imprese, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche e delle società a totale partecipazione pubblica, possono richiedere loro, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento. Inoltre, possono cedere il credito vantato a un istituto di credito che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell’intero ammontare del credito.

Le modalità di attuazione di tali disposizioni verranno definite con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione della manovra.

 

Ritorna il SISTRI

Solo il 13 agosto scorso il SISTRI (il Sistema di controllo digitalizzato della tracciabilità dei rifiuti) veniva soppresso. Nel testo del DDL di conversione del DL n. 138/2011 (c.d. “manovra di Ferragosto”) che nella tarda serata di ieri, 7 settembre 2011, ha ottenuto la fiducia, tuttavia, è ricomparso.
I commi 2 e 3 dell’articolo 6 nel testo originario del DL n. 138, che disponevano l’abrogazione delle norme istitutive del Sistema, di quelle che prevedevano gli stanziamenti per la sua operatività, di quelle relative al regime sanzionatorio e di tutte le altre connesse, infatti, sono stati sostituiti con tre nuovi commi.

Le principali novità riguardano la proroga al 9 febbraio 2012 dell’operatività del Sistema per tutte le imprese interessate, la previsione di nuove verifiche tecniche e di test di funzionamento, l’introduzione di deroghe per specifiche tipologie di rifiuti e di alcune semplificazioni.

Il nuovo co. 2 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 138/2011, il Ministero dell’Ambiente, attraverso il SISTRI, assicurerà la verifica tecnica delle componenti software e hardware e organizzerà dei test di funzionamento in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative al fine di superare le criticità che le imprese denunciano da tempo.

Per i soggetti individuati dall’articolo 1 del D.M. 26 maggio 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2011 n. 124), comprese le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti, il termine di entrata in operatività del SISTRI è fissato al 9 febbraio 2012. Il calendario per l’applicazione del SISTRI era stato da poco rivisto con il suddetto decreto ministeriale, che aveva cristallizzato la tempistica a seconda delle caratteristiche delle imprese e degli enti produttori di rifiuti.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, inoltre, è prevista l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Ambiente che individuerà specifiche tipologie di rifiuti alle quali si applicheranno, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

Gli operatori che producono solo rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati ex lege potranno delegare i propri adempimenti SISTRI ai Consorzi di recupero, secondo le modalità previste per le associazioni di categoria.

 

Pensione anticipata al 2014 per le donne

Il provvedimento anticipa di due anni il graduale percorso di allineamento dell'età pensionabile delle lavoratrici del settore privato ai livelli già previsti per le lavoratrici del settore pubblico.

L'accelerazione scatterà già dal 2014, invece che dal 2016. L'allineamento è previsto, quindi, con gradualità dal 2014, per completarsi a partire dal 2026, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno.

Non è stata toccata la norma sul pensionamento delle donne che lavorano nel pubblico impiego, già fissata in passato: andranno in pensione a 65 anni dal 2012.

 

 

08/09/2011

 

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