MORATORIA PER I DEBITI DELLE IMPRESE

 

 

Siglato l’accordo per congelare i debiti di piccole e medie imprese

 

Con l’intesa firmata lo scorso 3 agosto tra Associazione Bancaria Italiana, Confindustria e tutte le organizzazioni imprenditoriali, commerciali ed artigianali, è stato siglato un accordo per fare fronte all’emergenza del credito delle imprese.

L’obiettivo dell’accordo è di favorire la continuità dell’afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle piccole e medie imprese liquidità sufficiente per superare la fase di difficoltà temporanea.

 

Per gli Istituti di credito che aderiranno – l’adesione da parte delle banche è volontaria – si potrà ottenere la sospensione di 12 mesi dal pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, la sospensione di 12 o di 6 mesi dalla quota capitale delle operazioni di leasing rispettivamente immobiliare o mobiliare, con esclusione dei finanziamenti e operazioni con agevolazioni pubbliche.

Sul credito a breve, la scadenza viene allungata di 270 giorni, per sostenere le esigenze di cassa, riferite ad operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili.

 

Chi può accedere

Tutte le aziende piccole e medie, fino a 50milioni di euro di fatturato e fino a 250 dipendenti, che alla data del 30 settembre 2008 non abbiano registrato “sofferenze” (ritardi, debiti incagliati o procedure esecutive in corso), mentre per le rate non pagate il termine deve essere entro 180 giorni dalla presentazione delle domande. Vi rientrano quindi le aziende che presentano difficoltà temporanee, ma che possono provare la continuità aziendale.

 

Sospensione del debito

La sospensione della quota capitale determina la traslazione del piano di ammortamento per analogo periodo. Le rate sospese, per la quota capitale, vengono ammortizzate utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità. Nella pratica vengono solo corrisposti gli interessi, mentre il rimborso del capitale viene posticipato.

 

Costi dell’operazione

L’accordo non prevede l’applicazione di ulteriori costi per le imprese che accedono alla sospensione, fatti salvi gli interessi calcolati sulla base del contratto, che continueranno ad essere pagati a scadenza.

Non ci saranno costi amministrativi, né aumenti di tassi, né la richiesta di garanzie aggiuntive.

 

Tempi

Le aziende che vogliono approfittare dell’intesa potranno presentare le domande ai propri Istituti di credito entro il 30 giugno 2010 e l’Istituto dovrà dare risposta entro 30 giorni.

 

Durata dei benefici

La moratoria vale per un solo anno. Con l’autorizzazione della propria banca è possibile sospendere per 12 mesi i pagamenti di rate in quota capitale del mutuo oppure della quota capitale implicita conteggiata nei canoni di leasing immobiliare o mobiliare (nell’ultimo caso la sospensione può solo essere di 6 mesi).

Si può ottenere anche un allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per soddisfare esigenze di cassa.

 

Esempio di applicazione

Ecco un esempio concreto diffuso dall’Abi di applicazione della moratoria. Si tratta di un mutuo di 100mila euro da rimborsare in dieci anni con un tasso del 5%. Se la banca accorda la moratoria e supponiamo che il debito si ritrovi alla quarta rata di scadenza: per il 2009 non dovrà pagare € 9.204 di quota capitale, ma solo € 3.747 di quota interessi; la quota risparmiata slitta alla fine del mutuo.

 

Anno

Numero rata

Rata (euro)

Debito residuo 100.000 €

Quota interessi

(euro)

Quota capitale (euro)

2006

1

12.950

92.050

5.000

7.950

2007

2

12.950

83.702

4.602

8.348

2008

3

12.950

74.936

4.185

8.765

2009

4

12.950

65.733

3.747

9.204

2010

5

12.950

56.069

3.287

9.664

2011

6

12.950

45.922

2.803

10.147

2012

7

12.950

35.267

2.296

10.654

2013

8

12.950

24.080

1.763

11.187

2014

9

12.950

12.334

1.204

11.746

2015

10

12.950

-

617

12.334

 

 

06/08/2009

 

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Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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