MORATORIA DELLE BANCHE SUI MUTUI

 

 

Parte il “piano famiglia” sui mutui

 

Dal 1° febbraio è partito ufficialmente il cosiddetto “piano famiglie”, l’accordo siglato lo scorso dicembre dall’Abi e dalle associazioni dei consumatori che prevede la sospensione delle rate sui prestiti per 12 mesi per le famiglie in difficoltà con il mutuo a causa della perdita del lavoro o di altri eventi negativi avvenuti da inizio 2009.

 

Secondo l’Abi (Associazione Bancaria Italiana) che ha promosso l’iniziativa, sarebbero già 187 le banche che hanno aderito alla moratoria. Sempre secondo l’Abi il provvedimento dovrebbe interessare 110-130 mila famiglie, tutte clienti degli oltre 90 istituti di credito, equivalenti al 70% degli sportelli presenti in Italia, che hanno detto sì all'intesa. Il valore complessivo dell'operazione dovrebbe ammontare a circa 8 miliardi.

 

Presupposti del piano

Il Piano si focalizza sulle misure oggi attive e relative alla sostenibilità della rata di mutuo per le famiglie che abbiano perso il reddito a causa della crisi; all'accesso a nuovo credito per garantire alcuni consumi primari; al sostegno per l’avvio di micro attività imprenditoriali o alla ricerca di nuova occupazione. Alcuni di questi strumenti sono messi a disposizione dall'industria bancaria in modo autonomo (portabilità e rinegoziazione dei mutui), altri derivano da partnership con il Governo, le Regioni, e i Comuni.

 

Quando si applica

La moratoria si applica ai finanziamenti per l’abitazione principale di importo fino a 150.000 euro e alle famiglie con reddito non superiore a 40.000 euro e si estende anche ai mutui in fase di preammortamento, a quelli cartolarizzati e a coloro che sono rimasti in arretrato con i pagamenti delle rate fino a 180 giorni.

Gli interessati dovranno sottoscrivere un modulo disponibile presso le filiali delle banche aderenti e presentare contestualmente la documentazione in grado di attestare l’evento sfavorevole. Starà alla banca, poi, attivare le procedure di controllo e, una volta verificati i requisiti, procedere entro 45 giorni lavorativi al blocco vero e proprio delle rate.

La sospensione della rata comporta lo slittamento in avanti dell’intero piano di ammortamento. Durante questo periodo continueranno però a maturare gli interessi previsti dal contratto, una circostanza che rende complessivamente più oneroso il rimborso del mutuo per chi aderisce al piano famiglia.

 

Chi può farne richiesta

I soggetti che potranno farne richiesta sono il mutuatario (in caso di mutuo cointestato tutti i cointestatari, ovvero gli eredi - esclusi gli eredi minori - interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore) con un reddito imponibile fino a 40mila euro annui che hanno subito o subiscono nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione), compresi quelli che hanno ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi. Gli eventi sfavorevoli devono verificarsi tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010.

Inclusi nell’operazione anche i mutui cartolarizzati, quelli ceduti a garanzia dell’emissione delle obbligazioni bancarie, i rinegoziati nell’ambito dell’accordo dello scorso anno e quelli che già sono stati oggetto di portabilità. Rientrano altresì nella lista anche i finanziamenti accollati a seguito di frazionamento.

 

Chi è escluso

Sono invece esclusi i mutui con ritardo nei pagamenti superiore ai 6 mesi consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato. Fuori anche i mutui con ritardo nei pagamenti inferiore a 180 giorni qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell’ammortamento e quelli di durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni. Non rientrano nella moratoria neanche i finanziamenti che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi e/o capitale).

 

Computo degli interessi

Capitolo a parte per gli interessi: nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità, a seconda se la sospensione avvenga per la sola quota capitale o per la quota capitale e la quota interessi.

Sull’intera operazione non possono essere previsti ne’ interessi di mora, ne’ spese di istruttoria, e neppure commissioni e garanzie accessorie. La sospensione potrà quindi avvenire in due modi: con il rinvio della somma delle rate sospese a fine mutuo (e in questo caso si pagheranno gli interessi solo sul capitale rinviato che saranno “spalmati” sulle rate alla ripresa del naturale pagamento del mutuo); oppure con il rinvio della parte di rata relativa al solo capitale, continuando quindi a pagare solo la parte della rata relativa agli interessi maturati.

 

Limiti alla convenienza

In ogni caso è bene che siano valutate con attenzione le condizioni offerte dagli istituti di credito.

Saranno le banche a stabilire se lo stop riguarderà la sola quota capitale o l’intera rata (capitale + interessi). Un elemento che i mutuatari dovranno valutare con molta attenzione. Infatti la sospensione dei mutui non è gratuita, perché è vero, nel presentare la richiesta di adesione non si dovranno effettuare versamenti, ma durante il periodo di sospensione continueranno a maturare gli interessi. Pochi presumibilmente per chi ha un prestito a tasso variabile o per chi è nella parte conclusiva del piano di ammortamento, molti di più per chi ha un tasso fisso o ha acceso il mutuo di recente.
Come valutazione tendenziale, con l’attuale livello dei tassi e il presumibile andamento nei prossimi mesi, chi ha un variabile ha minor interesse alla sospensione rispetto a chi ha un fisso, proprio perché in questo momento le rate sono ridotte ai minimi storici.

 

Sospensione per i mutui ed i leasing delle imprese

E’ bene ricordare che anche le medie e piccole aziende (non più di 250 dipendenti) possono usufruire della moratoria dei mutui, debiti per finanziamenti e leasing, chiedendo la sospensione fino a giugno 2010. L’agevolazione consiste nel congelare le quote capitali anche di tutti i finanziamenti agevolati (Artigiancassa, L.R. 28/99 Commercio, L.R. 28/93, Imprenditoria giovanile, L.R. 21/97 Artigianato, L.R. 34/04 Misura Ri.3, POR FESR  Asse I e II ecc...), che si aggiunge alla Moratoria Nazionale sui mutui ordinari ed i leasing. Tale azione è operativa a decorrere dal 1 gennaio 2010, effettuando la richiesta presso l’istituto di credito con cui si è attivato il finanziamento agevolato.

 

 

06/02/2010

 

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