NOVITA’ PER IL LAVORO DIPENDENTE

 

 

Nella conversione del decreto milleproroghe

 

Con la conversione nella legge 26 febbraio 2011, n. 10 (G.U. 26 febbraio 2011, n. 47, S.O. n. 53), del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, c.d. Milleproroghe, sono state introdotte alcune novità di particolare interesse per l’amministrazione del personale.

 

Si tratta dell’oramai consueto decreto di fine anno finalizzato a prorogare per l’anno successivo misure temporanee o sperimentali in scadenza. Di seguito si riepilogano le principali disposizioni.

 

Impugnazione dei licenziamenti

La nuova procedura per l’impugnazione dei licenziamenti (art.6, co.1 della L. n.604/66), così come modificata dal Collegato Lavoro dal 24 novembre 2010, è stata “sospesa” fino al 31 dicembre 2011

La norma sospesa prevede che l'impugnazione del licenziamento sia effettuata entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla ricezione, in forma scritta, del licenziamento o dalla comunicazione dei motivi, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale. L’impugnazione diviene inefficace se entro i successivi 270 giorni il ricorso non è depositato nella cancelleria del tribunale competente o non viene effettuata la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. 

La sospensione sembra riguardare, in base al testo di legge, l’intero ambito di applicazione delle decadenze per l’impugnazione, estesa, sempre dal Collegato Lavoro, anche ai contratti a termine, al trasferimento etc. Tuttavia si segnala che, sul punto, è stato approvato dalla Camera in data 25 febbraio 2011 l’ordine del giorno n.12, in cui si afferma che la sospensione non comporta “il differimento dell'applicazione dei termini decadenziali anche alle fattispecie previste ai successivi commi 3 e 4, impegnando così il Governo “a emanare disposizioni in tal senso, al fine di evitare ogni possibile incertezza interpretativa, attraverso l'esplicitazione della permanenza dell'obbligo di impugnare, entro i termini di decadenza previsti, le fattispecie di cui all'articolo 32, commi 3 e 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

 

Lavoratori disabili

Il termine di 60 giorni, previsto per la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione di lavoratori disabili (art.9, co.1, L. n.68/99), è elevato a 90 giorni per i soli datori di lavoro del settore minerario.

 

Lavoratori licenziati da enti non commerciali in crisi

È stata prorogata, per tutto il 2011, l'agevolazione in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali, con più di 1800 dipendenti, operanti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e diverse province del centro-Nord, pari a un trattamento economico corrispondente all'80% dell'importo massimo dell'indennità di mobilità (comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti). 

 

Dilazione di pagamento

In caso di dilazioni di pagamento, concesse dall’agente di riscossione per l'esistenza, in capo al contribuente, di una temporanea situazione di difficoltà finanziaria, qualora non sia effettuato il pagamento della prima rata, ovvero delle prime due rate del piano di rientro, è prevista la possibilità di proroga, fino a 72 mesi, del versamento delle rate non versate se:

Ø      la dilazione è stata concessa prima della data di entrata in vigore del decreto Milleproroghe; 

Ø      viene dimostrato il temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà che ha legittimato la concessione della prima dilazione.

 

Lavoro accessorio

È stata prorogata a tutto il 2011 la possibilità di utilizzare il lavoro occasionale accessorio, con pagamento della prestazione tramite voucher, sia nel caso di lavoratore titolare di un contratto a tempo parziale sia dai percettori di forme di integrazione al reddito. Pertanto, potranno essere richieste, in qualsiasi settore produttivo, prestazioni di lavoro occasionale, con il solo divieto di utilizzo per il datore titolare del rapporto part-time. Inoltre, il lavoro accessorio potrà essere richiesto ai titolari di prestazioni integrative al reddito, nel limite di 3.000,00 euro cumulabili con il trattamento integrativo.

 

Ammortizzatori sociali

Sono stati finanziati, anche per l’anno 2011, gli ammortizzatori sociali previsti dall’art.19, co.1, del D.L. n.185/08, affinché possano garantire un trattamento economico pari a quello della cassa integrazione in deroga.

 

Prorogate le scadenze i per versamenti a seguito dell’alluvione in Veneto

La proroga del termine, prevista espressamente al 30 giugno 2011, si riferisce esclusivamente ai soggetti che abbiano ricevuto l’ordinanza di sgombero o di evacuazione, i cui danni siano stati attestati dal Commissario straordinario, ma solo per i pagamenti sospesi con decreto del 2 dicembre scorso.

 

 

04/04/2011

 

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