NOVITA’ SUI BILANCI 2010

 

 

I nuovi controlli

 

Con l’approssimarsi della scadenza della redazione dei bilanci, si devono fare i conti con i contraccolpi della crisi e la gestione delle perdite, degli accantonamenti e degli apporti dei soci per ripianare i dati negativi. Ma anche le nuove regole sulla revisione legale che costringeranno le assemblee a valutare i presupposti per dotarsi di un collegio sindacale o a fare i conti con i nuovi compiti che l'organo di controllo e i sindaci sono chiamati a svolgere.

 

Nelle società di capitali gli amministratori al termine dell’esercizio devono predisporre il relativo bilancio che, qualora non siano superati, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei 3 parametri previsti, può essere redatto in forma abbreviata. Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Tuttavia, in presenza di specifiche esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società, se previsto dallo statuto, è possibile usufruire del maggior termine di 180 giorni.

 

Controlli e revisioni

Con il bilancio relativo all’esercizio 2010 debutta la revisione legale dei conti annuali e consolidati, introdotta dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, in vigore dal 7 aprile 2010, che ha recepito la Direttiva Comunitaria n. 43/2006. Pertanto imprese e professionisti devono abituarsi a gestire i nuovi controlli imposti dalle regole comunitarie.

 

Altre novità e proroghe

þ     In virtù dell’agevolazione Tremonti-ter i soggetti interessati applicheranno, ai soli fini delle imposte dirette, la detassazione del 50% degli investimenti in beni nuovi della divisione 28 Atecofin, a condizione di avere perfezionato tali investimenti entro il 30/06/2010.

þ     I soggetti che hanno effettuato investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nella Ue, possono beneficiare della c.d. Tremonti-tessile, se svolgono attività di cui alla divisione 13,14 e 15 della classificazione Ateco, oppure attività di produzione di bottoni; gli investimenti rilevano se effettuati nel periodo 2010.

þ     Le società di persone e di capitali che hanno stabilmente incrementato il patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 05/02/2010, potranno operare una variazione in diminuzione ai fini Ires e Irap pari al 3% dell’incremento, in forza del c.d. bonus capitalizzazione.

þ     Continua ad applicarsi, sui soggetti Ires, la regola del ROL di deducibilità limitata sugli interessi passivi, in relazione alla quale è scomparsa la franchigia di 5.000 euro per il 2009; inoltre a decorrere dall’esercizio 2010 è previsto il riporto del ROL inutilizzato. Per i soggetti Irpef, invece, trova applicazione il criterio della deducibilità degli interessi secondo il criterio di inerenza e nei limiti della esistenza di eventuali proventi esenti da imposizione.

þ     Le società che hanno usufruito della moratoria dei debiti e che hanno sospeso il pagamento delle quote capitale, devono darne conto nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. Un documento del CNDCEC del 16/02/11 ha chiarito le modalità di contabilizzazione dei canoni di leasing in ipotesi di adesione alla moratoria dei debiti.

þ     È prorogata, anche per il 2010, la deroga alla disciplina generale per la valutazione dei titoli non immobilizzati, iscritti in bilancio che non costituiscono investimenti durevoli di cui all’articolo 110 del Tuir; infatti, è disposta la possibilità di attribuire a tali titoli un valore diverso da quello di mercato, purché corrispondente al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato ovvero, se disponibile, dalla relazione semestrale.

þ     Con il bilancio relativo al 2010 debutta la revisione legale dei conti e consolidati, introdotta dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, in vigore dal 07/04/2010, che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 43/2006; pertanto le imprese devono abituarsi a gestire i nuovi controlli imposti dalle regole comunitarie: nuovi obblighi per le funzioni di controllo contabile, con giudizi di conformità alle norme che ne disciplinano la relazione e ne rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di esercizio. Inoltre il responsabile del controllo contabile dovrà dare giudizi alla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

þ     I beni in leasing hanno effetti sul bilancio anche per quanto riguarda i conti d’ordine, dove si indica l’importo dei canoni ancora da corrispondere, maggiorato del prezzo di riscatto.

 

Conferme

ú Per le imprese che hanno rivalutato gli immobili nel bilancio 2008, dovranno continuare ad applicare l’ammortamento sul maggior valore iscritto nell’attivo, rilevando nel bilancio 2010 con effetti solo civilistici, in quanto gli effetti fiscali per conteggiare ammortamenti sul maggior valore rivalutato e per beneficare del maggior valore nel computo del plafond delle spese di manutenzione e riparazione sono rinviati al 2013, mentre per quanto attiene la possibilità di considerare il maggior valore del bene nel conteggio delle plusvalenze o minusvalenze da cessione è rinviata al 2014. Occorre darne menzione nella nota integrativa.

ú Continuano ad applicarsi le limitazioni forfetarie alla deducibilità delle spese qualificabili come di rappresentanza e la deduzione limitata al 75% del loro ammontare per le spese di vitto e alloggio. Quelle che rientrano anche tra quelle di rappresentanza, sono soggette al doppio test di deduzione: prima ragguagliato al 75%, poi con il plafond complessivo in base ai ricavi (sommando le altre spese di rappresentanza). Le limitazioni non si applicano per le spese sostenute in occasione di trasferte fuori dal territorio comunale per i dipendenti e collaboratori e per quelle di servizio mensa.

ú Deduzione integrale delle spese di rappresentanza entro le soglie del fatturato (1,3% fino a 10milioni; 0,5% tra 10 e 50 milioni; 0,1% oltre 50milioni) sempreché rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità. Esclusione dai calcoli per gli omaggi fino a 50 euro, il cui importo non dovrà essere considerato nei limiti prima indicati.

ú La tassazione delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni Pex, passano dal 40% al 49,72%.

ú Ai bilanci delle società di capitali chiusi dopo il 16 febbraio 2009 e soggetti al deposito presso il registro imprese, si deve adottare la modalità di presentazione XBRL che consiste nella possibilità di rappresentare informazioni di natura economica e finanziaria in maniera univoca da parte dei sistemi informatici deputati alla rielaborazione dei dati contabili.

ú Vengono richieste, sia per i bilanci in forma abbreviata che per quelli in forma ordinaria, nuove informazioni nella nota integrativa, in relazione ai rapporti con parti collegate ed alle operazioni fuori bilancio, oltre alla indicazione dei compensi all’organo amministrativo, di controllo ed al revisore legale.

ú Confermati i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, come risultano dal nuovo art. 2435-bis del c.c.: 50 dipendenti, attivo di 4,4 milioni di euro e ricavi per 8,8 milioni di euro; l’innalzamento di tali parametri potrebbe determinare il venir meno dell’obbligo di nomina del Collegio Sindacale. Conferme anche per il bilancio consolidato: 250 dipendenti, attivo di 17,5milioni di euro, ricavi totali di 35milioni di euro.

ú Continua ad applicarsi l’aliquota Ires al 27,5% (tranne che per le imprese del settore petrolifero ed elettrico), con aumento della base imponibile (eliminazione degli ammortamenti anticipati e limitata deducibilità degli interessi passivi).

ú Confermata l’aliquota Irap al 3,9% (fatte salve le maggiorazioni o riduzioni regionali) ed eliminazione delle variazioni fiscali dell’imponibile, che svincolerà la base imponibile dell’Irap da quella dell’Ires; come già l’anno scorso, il modello non verrà più unificato al modello Unico, ma inviato con modalità autonoma alle Regioni.

ú Continua la parziale deducibilità dell’Irap nella determinazione del reddito di impresa, nel limite del 10% dell’imposta regionale, riferita forfetariamente all’imposta versata nel periodo di imposta, senza la necessità di distinguere la quota parte riferita agli interessi passivi ed alle spese per il personale dipendente.

ú Gli ammortamenti debbono essere conteggiati secondo le regole civilistiche e la loro misura può essere dedotta nei limiti delle percentuali contenute nella tabella del D.M. 31.12.88. Sono inoltre ormai scomparsi ammortamenti anticipati ed accelerati e, sempre dal versante fiscale, la percentuale di ammortamento deve essere ridotta al 50% nel primo anno di entrata in funzione del bene.

ú Rimangono invariate le regole in tema di scorporo delle aree, con l’indeducibilità della quota di ammortamento dei terreni pertinenziali, con obbligo di scorporo del valore delle aree riferite ai fabbricati strumentali detenuti dalle imprese, per la irrilevanza fiscale dei terreni sui quali insistono i fabbricati o loro pertinenze. Medesimo criterio vale anche per i fabbricati condotti in leasing, scomputando dai canoni di competenza la quota capitale riferibile al terreno, anch’essa indeducibile.

ú Per i costi sostenuti in paesi a fiscalità privilegiata c.d. black-list, continuano a doversi indicare separatamente i costi sostenuti per merci e servizi. I soggetti che operano operazioni infragruppo con soggetti residenti in Stati esteri, possono attestare di avere predisposto la documentazione comprovante l’utilizzo di regole trasparenti per la determinazione dei valori utilizzati negli scambi. Infatti, è previsto l’esonero da sanzioni qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione Finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal suddetto provvedimento deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione Finanziaria.

ú Con effetto 01.01.2008 modifiche ai termini di durata dei contratti di leasing: confermati i 4 anni di durata minima per le autovetture (48 mesi), mentre per i veicoli senza limitazioni di deducibilità (autocarri), la durata minima del contratto deve essere di almeno 2/3 del periodo di ammortamento (40 mesi).

ú Il periodo di possesso del bene per la rateazione della plusvalenza in caso di riscatto del leasing, non decorre più dalla data del riscatto, ma anteriormente alla data di consegna del bene (R.M. 379/E/2007).

ú Impossibilità di dedurre, con la soppressione del quadro EC gli ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore con rilevanza solo fiscale (art. 104, co.4 let. b del Tuir).

ú Confermata la disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi: per le società di persone e le ditte individuali gli interessi passivi saranno deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi imponibili ed i ricavi complessivi, riproponendo nella sostanza il meccanismo del pro rata “generale” (art. 61 del Tuir). Per i soggetti Ires la nuova disciplina è contenuta nell’art. 96 del Tuir e prevede che gli interessi passivi e gli oneri a questi assimilati siano fiscalmente deducibili fino a concorrenza di quelli attivi, e per la parte eccedente, nel limite del 30% del R.O.L. (risultato operativo lordo = valore – costi della produzione), con esclusione dei canoni di locazione finanziaria.

ú Gli interessi passivi delle immobiliari contratti senza la garanzia ipotecaria, al solo scopo di finanziare attività diverse dall’acquisto di immobili oppure per il funzionamento della società (esempio per ottenere il rimborso dei finanziamenti soci), diventano completamente indeducibili.

ú La manovra anti-crisi ha aperto alle imprese la possibilità di riassorbimento dei disallineamenti tra bilancio Ias e reddito di impresa generati fino al bilancio 2007, permettendo il riallineamento del saldo globale delle differenze positive e negative o di procedere per singole fattispecie.

ú Principio di derivazione (art. 83 del Tuir), secondo cui il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni dei componenti per effetto dei principi contabili internazionali, senza più operare deduzioni extracontabili per ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni.

ú Il Fisco diventa più sensibile alle scelte di bilancio operate dalle imprese, nel timore che talune società interpretino le novità del bilancio come opportunità a conseguire vantaggi fiscali; infatti uno degli aspetti più evidenti della manovra di fine anno è quello per cui le basi imponibili sono decisamente ancorate al risultato civilistico, con la facoltà della Amministrazione Finanziaria di sindacare le scelte operate dalle imprese (esempio, gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore al conto economico a partire dall’esercizio 2008, possono essere disconosciuti dalla A.F. se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti comportamenti, in base a corretti principi contabili). La legge autorizza espressamente l’A.F. a operare accertamenti nei casi in cui i valori dichiarati non risultino conformi ai principi contabili adottati dall’impresa.

ú Dal bilancio 2008 si sono aperti anche due fronti di possibili controlli del Fisco, sulla regolarità dei criteri di valutazione per le società che adottano i principi contabili internazionali, con la rilevanza esclusiva delle regole contabili in materia di imputazione e quantificazione sancita dalla Finanziaria per il 2008 e disciplinata dal decreto ministeriale sul rapporto tra Ires e Ias; si imporrà ai verificatori il difficile compito di stabilire che le risultanze del bilancio siano, per quanto riguarda l’imputazione dei componenti reddituali, corrette rispetto a quanto indicato dai principi contabili internazionali.

ú Limitata deducibilità per i costi delle autovetture, nella misura del 40% con il tetto a € 18.076,00 per quantificare ammortamenti e leasing.

ú Deduzione al 80% per i costi telefonici che vale per tutti i servizi di comunicazione (elettronica, fissa e mobile) telefono, fax e internet. Sono incluse oltre alle spese delle bollette, gli ammortamenti, i canoni di leasing e di noleggio, le spese di manutenzione dei beni strettamente necessari per la connessione (modem o router), mentre restano esclusi i costi relativi ai computer, ancorché collegati a internet.

ú Per le commesse ultrannuali non è più possibile utilizzare la valutazione al costo, ma deve essere utilizzato il criterio dei corrispettivi pattuiti o della percentuale di completamento.

ú Dovranno essere riviste le appostazioni relative alla fiscalità differita delle imposte differite attive e passive, risultando generalmente eccedenti rispetto alla minor misura del prelievo fiscale futuro, considerando dal 2008 la riduzione dell’Ires al 27,50% e l’Irap al 3,90%.

ú Il costo dei soli marchi (immobilizzazioni immateriali) è ammesso in deduzione nella misura di 1/18 annuo (quota del 5,56%), indipendentemente dall’iscrizione in bilancio, come previsto dal D.L. 226/06 che ha apportato modifiche all’art. 103 del Tuir.

ú Col regime opzione della trasparenza per le società di capitali, i redditi (o le perdite) realizzate dalla società vengono imputate a ciascun socio, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla avvenuta o meno percezione dello stesso.

ú Le perdite dei soci in società trasparenti, anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza, non possono essere utilizzate per compensare redditi ricevuti dalla società trasparente (D.L. 223/06).

ú Divengono indeducibili le minusvalenze realizzate in caso di assegnazione o destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa.

ú Non è più possibile per le società di capitali posticipare l’approvazione del bilancio nel termine più ampio dei 180 gg (6 mesi), dovendosi applicare le norme imperative dell’art. 2364 co.2, che prevede l’approvazione entro 120 gg (30 aprile 2011), salvo i casi di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società, che possono beneficiare del più ampio termine dei 180 gg. (30 giugno 2011).

ú Continua ad applicarsi per le immobilizzazioni finanziarie e gli strumenti derivati la valutazione al fair value (valore equo o valore di mercato da una libera transazione), da indicare nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione secondo il principio contabile Oic 3, con esonero per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

ú Nuova disciplina per le società “esterovestite”, che salvo prova contraria si considerano residenti nel territorio dello Stato, se controllate o amministrate da soggetti ivi residenti.

ú Per le operazioni in valuta non euro vi è irrilevanza fiscale della conversione “civilistica” al cambio effettuato alla chiusura dell’esercizio.

ú Permane il limite di effettiva sostenibilità per l’abbattimento forfetario del 15% delle spese di manutenzione ordinaria sugli immobili patrimonio delle imprese, locati a terzi.

ú Deduzioni fiscali per l’Irap dal cuneo fiscale, con un importo forfetario su base annua per ciascun dipendente a tempo indeterminato, pari a 4.600 euro. Per i contributi la circolare 61/E/2007 ha chiarito che occorre individuare l’importo di ciascun mese, aggiungendo pro-quota gli oneri sociali della tredicesima. La presente deduzione opera in alternatività con le altre deduzioni (per apprendisti, disabili, formazione-lavoro e ricerca), pertanto si potrà scegliere per ciascun dipendente la deduzione più conveniente.

 

Rinvio

Non sono state aggiornate, come invece era stato promesso, le tabelle dei coefficienti di ammortamento e le percentuali di ammortamento contenute nel D.M. 31/12/88.

 

Procedure per l’approvazione dei bilanci

Con riferimento ad un bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, gli adempimenti ed i termini di scadenza “ordinario” di 120 giorni sono i seguenti:

 

adempimento

scadenza

Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda)

Verificare i termini statutari di convocazione

Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione

Entro 31 marzo 2011

Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo

Entro 31 marzo 2011

Deposito presso la sede sociale della bozza di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo

Entro 15 aprile 2011

Convocazione dell’assemblea dei soci

Verificare i termini statutari di convocazione

Assemblea dei soci per la delibera di approvazione del bilancio

Entro 30 aprile 2011 (se prima convocazione)

Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese

Entro 30 maggio 2011 (30 gg successivi dalla approvazione)

 

Al verificarsi di particolari condizioni (art. 2364 co. 2 del codice civile) è consentito presentare il bilancio ai soci entro il maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, con ulteriori 30 giorni di tempo per il deposito al registro Imprese. Le condizioni per il verificarsi della proroga a 180 giorni sono:

a)      una previsione statutaria che consenta la dilazione, la cui assenza non consente il differimento, pur in presenza delle successive condizioni;

b)      il ricorrere di alcune circostanze che giustificano la dilazione;

c)      l’obbligo per gli amministratori di segnalare nella relazione sulla gestione le motivazioni che hanno giustificato la dilazione.

I termini di scadenza “prorogati” a 180 sono i seguenti:

 

adempimento

scadenza

Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda)

Verificare i termini statutari di convocazione

Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione

Entro 30 maggio 2011

Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo

Entro 30 maggio 2011

Deposito presso la sede sociale della bozza di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo

Entro 14 giugno 2011

Convocazione dell’assemblea dei soci

Verificare i termini statutari di convocazione

Assemblea dei soci per la delibera di approvazione del bilancio

Entro 29 giugno 2011 (se prima convocazione)

Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese

Entro 29 luglio 2011 (30 gg successivi dalla approvazione)

 

Novità per i professionisti

þ     Le plusvalenze su immobili strumentali rilevano solo se acquistati nel triennio 2007-2009.

þ     Le agevolazioni Tremonti-ter e bonus capitalizzazione non trovano applicazione per le attività professionali.

þ     Le associazioni professionali possono utilizzare in compensazione per il pagamento dei debiti tributari le ritenute Irpef trasferite dai soci, che residuano dopo la liquidazione delle imposte personali.

 

 

28/04/2011

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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