LA MANOVRA MONTI E L’IMPATTO SU LAVORO E IRAP

 

 

Le novità per la gestione del personale, delle imprese e professionisti

 

Il 14 dicembre scorso l’esecutivo guidato da Monti ha approvato il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. La norma, ribattezzata “salva Italia”, va a interessare molti ambiti, che sono anche di interesse per il datore di lavoro, ed è nella serie l’ultimo di questo tipo di provvedimenti che negli ultimi sei mesi arriva per fare fronte alla delicata situazione economica del paese.

 

Alcuni dei provvedimenti presi hanno un impatto immediato per datori di lavoro, già dalle operazioni di conguaglio 2011, da effettuarsi entro il 28 febbraio prossimo, con la massima attenzione quindi per i sostituti di imposta. La norma è stata convertita dal Parlamento, con alcuni emendamenti, di cui si tiene conto nella tavola riassuntiva che segue.

 

Nuove aliquote dal 2011 delle addizionali regionali

L’art. 28 co. 1 e 2 del Decreto prevedono l’innalzamento dell’aliquota di addizionale regionale base, che passa dallo 0,9% al 1,23%. Questo aggravio di tassazione scatta già a partire dall’anno fiscale 2011 e quindi interessa per primi i percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, che in occasione dei prossimi conguagli si vedranno determinare l’addizionale con la nuova aliquota di base.

Per coloro il cui rapporto continua oltre il 31 dicembre 2011, la trattenuta avverrà in rate a partire da gennaio 2012.

La norma va a modificare l’art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, innalzando l’aliquota di base. Lo stesso art. 6 prevedeva che le addizionali all’Irpef di importo maggiore all’aliquota di base rimangano immutate fino al 31 dicembre 2012, resta la facoltà da parte delle Regioni di abbassarle fino a concorrenza dell’importo minimo. Data questa precisazione si può analizzare l’impatto della norma sui conguagli di fine anno; per il Piemonte, l’aliquota di base del 1,23% aumenta per scaglioni da 15 mila a 22 mila euro a 1,53% (+ 0,30%) e oltre i 22 mila euro a 1,73% (+ 0,50%).

 

Anticipo del termine di pubblicazione delle addizionali comunali

Altra novità di interesse per i datori di lavoro è data dalla variazione della data di pubblicazione sul sito internet www.finanze.it delle addizionali comunali, al fine della determinazione dell’acconto di addizionale.

La norma precedente prevedeva tale termine entro il 31 dicembre. La revisione, a opera dell’art. 13 co. 16 invece, prevede l’anticipo al 20 dicembre di ciascun anno del termine di pubblicazione delle addizionali comunali al fine della determinazione dell’acconto dell’addizionale comunale dell’anno successivo.

I sostituti d’imposta per l’acconto 2012 che tratterranno a partire dal mese di marzo 2012, dovranno considerare le aliquote pubblicate alla data del 20 dicembre 2011, considerando solo per il saldo le eventuali aliquote pubblicate successivamente a tale data.

 

Deduzioni IRAP

Sono corpose le novità in materia di deducibilità Irap attinenti il costo del lavoro. L’art. 2 del provvedimento stabilisce l’aumento delle deduzioni che competono al datore di lavoro per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale aumento compete per i dipendenti donne di qualsiasi età, e uomini di età inferiore ai 35 anni, con la finalità di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro di donne e giovani, facendo leva sull’imposta Irap.

La deduzione per il cuneo fiscale passa da euro 4.600,00 su base annua a euro 10.600,00 mentre per le aziende nelle regioni del mezzogiorno, la deduzione da euro 9.200,00 diventa euro 15.200,00.

In pratica per questi rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato si risparmierà l’Irap su 6.000 euro all’anno per persona. Nella normalità vi sarà un risparmio annuo per queste persone di € 234,00; il risparmio è minore per le imprese agricole e per le cooperative sociali che hanno aliquote Irap ridotte.

Queste maggiori deduzioni si applicano dal periodo di imposta 2012 e quindi dalle prossime assunzioni.

 

Tassazione IRAP

Altra novità è quella che riguarda la deducibilità dal reddito del datore di lavoro dell’Irap; come noto l’imposta è indeducibile al 90% ai fini della determinazione del reddito dell’imprenditore. Lo stesso art. 2 in commento stabilisce, sempre per il 2012, la possibilità di dedurre dal reddito la quota di Irap riferita al costo del personale. L’importo della deduzione è pari all’aliquota Irap del 3,9%, applicata all’imponibile riferito al costo del personale, al netto delle deduzioni spettanti.

Pertanto, a decorrere dal periodo d’imposta comprendente il 31/12/2012 (dal 1.01.12 per chi ha il bilancio coincidente con l’anno solare) non vi sarà più la ripresa fiscale sull’Irap relativa al costo del lavoro. Per un lavoratore con stipendio medio vi sarà un risparmio annuo di circa € 140,00. Nessuna variazione vi sarà per le cooperative di produzione lavoro dove il costo del lavoro dei soci rappresenta più di un terzo del totale dei costi della società in quanto sono attualmente esonerate dalla ripresa fiscale.

Secondo i calcoli dei tecnici del Tesoro viene stimato che questa norma sia applicabile a una platea di circa 3,9 milioni di lavoratori dipendenti dei quali 2,8 donne e 1,1 uomini entro i 35 anni d’età.

 

In assenza di costo del lavoro, viene confermata la deducibilità del 10% dell’Irap pagata. Con un emendamento approvato in sede di conversione in legge è stata apportata una modifica all’originario impianto normativo (art.6 del D.L. n. 185/08) che prevede la deducibilità del 10% dell’Irap pagata in presenza di costo del lavoro netto o oneri finanziari netti, a prescindere dall’importo degli stessi.

L’interrogativo, legittimo, era quello di comprendere se la disposizione dovesse considerarsi soppressa in considerazione del nuovo meccanismo che prevede l’integrale deducibilità dell’Irap riferita al costo del lavoro. Ebbene, la nuova soluzione normativa salva il vecchio impianto seppure ricalibrandolo e coordinandolo in base alle novellate disposizioni, in vigore dal 2012.

In definitiva, in presenza di oneri finanziari netti, qualsivoglia sia il loro importo, resta la deducibilità del 10% dell’Irap pagata nell’anno.

 

TFR e TFM oltre 1 milione di euro

La misura prevista dal co. 31 dell’art. 24 riguarda le liquidazioni di trattamento di fine rapporto e trattamento di fine mandato con importi superiori a 1 milione di euro. Tali trattamenti, per la parte eccedente il limite di 1 milione di euro, non trovano la tassazione separata prevista dall’art. 19 del Tuir, ma dovranno essere considerati a tassazione ordinaria. La disposizione si applica a tutti i compensi il cui diritto a percezione è nato a far data dal 1° gennaio 2011, e riguarda i compensi a qualsiasi titolo erogati agli amministratori di società di capitali. Con l’applicazione della tassazione ordinaria, appare chiaro che detti importi saranno soggetti, oltre che all’Irpef con scaglioni ordinari, anche alle addizionali regionali ed anche al contributo dì solidarietà del 3% per i redditi superiori a euro 300.000,00.

 

Libro unico alla fine del mese

Il decreto “salva Italia”, oltre la stretta fiscale e previdenziale, contiene delle norme di semplificazione per i cittadini e imprese. Tra queste troviamo l’allungamento del termine per le registrazioni sul Libro Unico del lavoro (LUL).

Tale scadenza era fissata al 16 del mese successivo a quello di competenza, mentre con la nuova disposizione con tenuta all’art. 3 del provvedimento, il termine è fissato all’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Pertanto si allungano i termini per i datori di lavoro per poter adempiere all’obbligo di registrazione dei dati mensili all’interno del LUL.

 

Semplificazione per l’accesso di lavoratori stranieri

Il decreto stabilisce all’art. 40 la possibilità per lo straniero che ha richiesto il permesso di soggiorno o il suo rinnovo, di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere attività di lavoro.

Nel caso in cui lo straniero inizi l’attività lavorativa, l’eventuale diniego del permesso di soggiorno sarà notificato anche al datore di lavoro. Quindi nelle more del rilascio del permesso o del rinnovo, il lavoratore potrà prestare attività di lavoro, a condizione che sia stata presentata la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro all’atto della stipula del permesso di soggiorno, o in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso, e che sia stata rilasciata la ricevuta che attesti la presentazione della domanda di permesso di soggiorno dai competenti Uffici.

 

Revisione delle agevolazioni concesse sulla base dell’Isee

L’art. 5 del decreto in esame tende alla riforma dei criteri per la determinazione dell’Isee, il quale, com’è noto, è rilevante ai fini dell’ottenimento di taluni servizi pubblici. L’attestato contenente l’indicatore Isee (indicatore della situazione economica equivalente) consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.

In pratica verranno riviste le modalità di determinazione del predetto indicatore; entro il 31 maggio 2012, dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, dovrà essere emanato un apposito decreto al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia (ad esempio il valore dell’abitazione o delle rendite finanziarie) nonché della percezione di somme anche laddove esenti da imposizione fiscale (ad esempio le rendite e le pensioni sociali).

Il medesimo decreto individuerà le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, dal 1° gennaio 2013, non potranno più essere riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.

 

Tavola riassuntiva

 

 

 

Aumento dell’aliquota base dell’addizionale regionale

A decorrere dall’anno d’imposta 2011, l’aliquota base dell’addizionale regionale all’Irpef aumenta di 0,33 punti percentuali, passando dallo 0,9 per cento all’1,23 per cento per tutte le Regioni.

All’aliquota base stabilita a livello nazionale dovranno sommarsi:

·     le ulteriori misure delle addizionali deliberate in aggiunta a quella base da parte delle singole Regioni, entro il limite di 0,50 punti percentuali;

·     per le Regioni che registrano gravi disavanzi nel settore sanitario, la quota aggiuntiva fino a 0,30 punti percentuali.

 

 

Al 20 dicembre la delibera delle aliquote comunali

È anticipato dal 31 al 20 dicembre di ogni anno il termine ultimo di pubblicazione, da parte dei Comuni, delle delibere che fissano l’aliquota dell’addizionale Irpef e l’eventuale soglia di esenzione, ai fini del calcolo dell’acconto dell’addizionale stessa. Decorso il nuovo termine, l’acconto dovrà essere determinato applicando al reddito imponibile dell’anno precedente l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione nella misura vigente in tale anno.

 

 

 

 

 

Nuova deducibilità dell’Irap

L’articolo 2, co.1, prevede una generale deducibilità, secondo il principio di cassa, dal reddito d’impresa (sia per l’Irpef che per l’Ires) dell’Irap riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art.11, co.1, lett.a), 1-bis, 4-bis 1, del D.Lgs. n.446/97.

Inoltre, al co.2, per il calcolo della base imponibile Irap per ogni lavoratore di sesso femminile, nonché per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni, impiegati a tempo indeterminato nel periodo di imposta considerato, si prevede l’aumento da € 4.600,00 a € 10.600,00 dell’importo ammesso in deduzione. Tale importo, con riguardo ai soggetti passivi dell’Irap fiscalmente domiciliati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumenta fino a € 15.200,00.

 

 

 

 

 

Tfr e Tfm

Sulle indennità di fine rapporto, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui all’art.17, co.1, lett.a) e c) del Tuir, ossia il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme e il trattamento di fine mandato dei c.d. collaboratori coordinati e continuativi, tra i quali possono figurare gli amministratori di società, erogate in denaro e in natura per un importo complessivamente superiore a € 1.000.000,00, non si applica il regime di tassazione separata di cui all’art.19 Tuir, ma la tassazione ordinaria.

Le medesime disposizioni si applicano a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali.

 

LUL entro fine mese

Il Libro Unico del Lavoro deve essere compilato, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo e non più entro il giorno 16 del mese successivo.

 

 

 

 

 

 

Lo straniero in attesa del rilascio o rinnovo

In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e lavorare, anche qualora non venga rispettato il termine di 20 giorni previsto per il suo rilascio, fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno stesso.

L’attività lavorativa è subordinata alle seguenti condizioni:

·     la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro deve essere stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso, oppure entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso;

·     rilascio del dal competente ufficio della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

 

 

 

Nuova determinazione dell’Isee

Dovrà essere fissata, con DPCM, entro il 31 maggio 2012, dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, una nuova determinazione dei parametri al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche esenti da imposizione fiscale.

Nel decreto verrà stabilita la soglia che fa venir meno le agevolazioni che saranno indicate nello stesso decreto.

 

Abrogata la ripetibilità delle sanzioni

È stata abrogata la norma, contenuta nel recente D.L. n. 70/11, art. 7, che stabiliva un limite di ripetibilità delle ispezioni, pari a un semestre.

 

 

Dal 1° gennaio funzioni trasferite all’Inps

A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono soppressi gli enti previdenziali Enpals e Inpdap, le cui funzioni passeranno all’Inps. In attesa dell’effettività del trasferimento delle competenze, che avverrà mediante appositi decreti, gli uffici continueranno ad espletare le attività connesse ai loro compiti istituzionali.

 

 

Nuove regole sull’incidenza del costo del lavoro

Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, sono state rideterminate le regole per l'incidenza del costo del lavoro, nella misura minima garantita dai contratti vigenti, e le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’aggiudicazione degli appalti pubblici.

 

Approvato il decreto Milleproroghe

È stato pubblicato nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2011 il decreto legge c.d. "Milleproroghe" e tra le proroghe in materia di lavoro si segnala:

Æ   la proroga, per tutto l'anno 2012, della possibilità di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000,00 euro per anno solare, da parte dei lavoratori part-time e dei percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;

Æ   la proroga per il 2012 dei trattamenti di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi, gli apprendisti e i collaboratori coordinati e continuativi con l’equiparazione della misura del beneficio per tali soggetti a quella prevista per i lavoratori beneficiari della cassa integrazione in deroga;

Æ   la proroga al 16 luglio 2012 degli adempimenti e dei versamenti tributari, previdenziali e assistenziali per i soggetti colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici nelle province di La Spezia, Massa Carrara e Genova. Prorogato anche il versamento dei premi Inail in scadenza dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012;

Æ   la proroga fino al 31 dicembre 2012 della possibilità per i medici di svolgere la libera professione intramuraria al di fuori delle strutture pubbliche;

Æ   la proroga dei termini per l’assunzione di personale universitario;

Æ   il differimento al 1° gennaio 2013 della sperimentazione della mensilizzazione del modello 770 dei sostituti d’imposta con spostamento a gennaio 2014 dell’avvio del nuovo adempimento;

Æ   la proroga al 31 dicembre 2011 del termine per la deliberazione di aumento o riduzione dell’aliquota regionale Irpef per l’anno di imposta 2011; l’aliquota base su cui calcolare le variazioni è l’1,23% anche per le maggiorazioni già vigenti.

 

 

30/12/2011

 

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