NUOVE NORME SULL’APPRENDISTATO IN AZIENDA
Il nuovo testo ha rivisto le disposizioni di attuazione
Nella seduta del 28 luglio 2011, il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo che riforma l’istituto dell’apprendistato.
In un comunicato stampa il Ministero del Lavoro sottolinea che il regime transitorio è destinato a durare non più di sei mesi, dopo di che troveranno applicazione integralmente le nuove disposizioni così come implementate e adattate settore per settore dalla contrattazione collettiva.
Con il nuovo testo si è cercato di regolamentare il contratto di apprendistato, in quanto ritenuto il principale canale di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Il primo articolo del testo unico conferma la natura dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato; ne deriva che il recesso durante il periodo di formazione deve essere effettuato per giusta causa o giustificato motivo, facendo rientrare tale contratto nella tutela “reale” o “obbligatoria” in relazione alle dimensioni aziendali. Al termine del periodo di formazione invece, per entrambe le parti, sarà possibile recedere dal contratto semplicemente rispettando il preavviso e, se nessuna delle parti manifesta l’intenzione di interrompere il contratto, questo prosegue come un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Novità per i giovani
Tra le novità segnalate ci sarà l’estensione dell’apprendistato di alta formazione, utilizzabile ora anche ai fini del praticantato e per la selezione di giovani ricercatori da inserire in impresa. Di fondamentale importanza, inoltre, per contrastare la dispersione scolastica e avviare un riallineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro è stato rilanciato l’apprendistato di primo livello che diviene ora utilizzabile non solo per i minorenni ma anche per gli under 25, con la possibilità di conseguire in ambiente di lavoro, sulla falsariga del modello tedesco, una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale rilasciati dalle Regioni.
Tipologie di apprendistato
Le tipologie di apprendistato sono, come in passato, tre, ma sono state rimodulate e permettono al lavoratore di acquisire: professionalità, titoli di studio e addirittura il praticantato per l’accesso agli ordini professionali.
I tre tipi di apprendistato sono:
1) l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
2) l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
3) l’apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Apprendistato per la qualifica professionale
È un contratto di durata non superiore ai tre anni (quattro in caso di diploma quadriennale regionale) per l’inserimento di giovani che abbiano compiuto quindici anni di età e fino al compimento del venticinquesimo anno ed è applicabile in tutti i settori di attività, permettendo al giovane di conseguire un titolo di studio, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e Province Autonome, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi del D.Lgs. 17/10/2005 n. 226;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all’azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Il contratto di apprendistato professionalizzante cambia nome e diviene “professionalizzante o contratto di mestiere” e dà la possibilità ai giovani di età tra i 18 e i 29 anni (17 per chi è in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/10/2005 n. 226) di essere assunti con questa tipologia di contratto in tutti i settori di attività, pubblici o privati.
È del tutto demandato alla contrattazione collettiva (accordi interconfederali e i contratti collettivi) il compito di stabilire, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata del contratto anche minima e gli aspetti formativi.
Anche in questo contratto viene stabilito un limite massimo di durata che, per la sua componente formativa, non potrà essere superiore a tre anni (nella prima versione gli anni potevano essere sei) o cinque solo per il settore artigiano.
La formazione verrà svolta sotto la responsabilità dell’azienda, ma dovrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per il triennio, che tengano conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista (vengono cancellate così le quaranta ore per il primo anno più ventiquattro per il secondo, previste nel primo testo).
Un’importante novità nell’applicazione di tale contratto è la previsione inserita al co.4 dell’art.7, che permette di applicare tale tipologia di lavoro ai lavoratori in mobilità a prescindere dall’età anagrafica.
Per essi trovano applicazione:
- il regime contributivo agevolato per l’assunzione dei lavoratori in mobilità (art.25, co.9, L. n.223/91).
- la possibilità per il datore di fruire dell’incentivo ex art. 8, comma 4 della stessa legge.
- le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio1966 n. 604 (in deroga alle previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lett i).
Non trovano invece applicazione il mantenimento dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione (art.7 Testo unico in commento).
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove e a partire dal diciassettesimo anno per i giovani in possesso di una qualifica professionale (ai sensi del D.Lgs. 17/10/2005 n. 226).
L’ultima tipologia di apprendistato permette al lavoratore di porre in essere:
- attività di ricerca;
- conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore;
- conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
- conseguimento di diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti Tecnici superiori di cui all’art. 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008;
- praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.
L’ultimo punto è la vera novità del contratto di alta formazione: infatti è la prima volta che viene data la possibilità di applicare tale contratto per l’espletamento del periodo di praticantato professionale.
Viene chiarito che la regolamentazione e la durata dell’apprendistato è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.
All’ultimo comma viene inserita la possibilità per il datore di lavoro, in assenza di regolamentazione regionale, di attivare tale tipologia di apprendistato di alta formazione o ricerca attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca sopraccitate.
Avvio al lavoro da parte delle scuole
Per aiutare l’occupazione giovanile da
settembre le scuole superiori (anche paritarie) faranno pure
"collocamento". Dovranno cioè pubblicare e rendere disponibili sul
proprio sito i curricula degli studenti all’ultimo anno di corso e fino ad almeno
a un anno dopo il conseguimento del diploma. Per far ciò le scuole dovranno
iscriversi al portale www.cliclavoro.gov.it Per la pubblicazione del curriculum dei
ragazzi non serve alcun consenso specifico. Sarà obbligatorio invece indicare
il numero di cellulare o la e-mail del giovane per consentire un contatto
diretto in caso di selezione.
Contributi e obblighi per le aziende
Alle aziende sono riconosciuti contributi agevolati, ma anche sanzioni in caso di inadempimento nella erogazione della formazione, il datore è infatti tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%.
Inoltre viene stabilito che, per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive il datore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe variare da € 300,00 a 1.500,00 euro.
Per far decollare questo strumento, sono stati stanziati dal Governo 100 milioni per il 2011, che potrebbero salire a 200 nel 2012.
06/09/2011