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Il trattamento fiscale degli omaggi
Come è consuetudine, in occasione delle festività natalizie ritorna di attualità il tema del trattamento fiscale degli omaggi, che quasi esclusivamente in questo periodo vengono erogati ai dipendenti, ai clienti o fornitori.
Secondo un sondaggio di Ipr Marketing, il budget dovrebbe essere lo stesso, o leggermente inferiore, allo scorso anno.
La problematica va esaminata, dal punto di vista fiscale, sia sotto il profilo dell’imposizione diretta che sotto il profilo dell’Iva. La disciplina applicabile presenta delle differenze in relazione ai seguenti elementi considerabili: il soggetto a cui sono destinati gli omaggi:
dipendenti;
soggetti terzi (clienti, fornitori, ecc.);
ovvero la tipologia di beni oggetto dell’omaggio, che possono essere:
beni prodotti o commercializzati dalla stessa impresa;
beni acquistati appositamente al fine della donazione.
Novità per gli omaggi
La novità del 2008 riguarda il trattamento delle imposte dirette “costo” degli omaggi, che è diventato interamente deducibile se di importo fino a € 50,00 in luogo del precedente limite di € 25,82.
La Finanziaria 2008 ha previsto l’aumento del limite del “valore unitario” dei beni distribuibili gratuitamente da € 25,82 a € 50,00 solo però ai fini della deducibilità del reddito, mentre ai fini Iva non vi sarà un analogo incremento, e continueranno a valere le vecchie regole di detraibilità.
La nuova regola varrà per gli acquisti e le consegne effettuate dal 2008, non rilevando il momento in cui il bene viene regalato a terzi, ma la data di registrazione del documento contabile.
Nulla è invece cambiato in tema di Iva: l’imposta pagata per l’acquisto di omaggi è detraibile se l’imponibile unitario è fino a € 25,82; è indetraibile sugli acquisti di omaggi di costo superiore a € 25,82 e dovrà essere sommata all’imponibile, non essendo stato modificato l’art. 19-bis1 co. 1 let. h) del D.P.R. 633/72.
Novità per le spese di rappresentanza
La Finanziaria 2008 ha riscritto la disciplina relativa alle spese di rappresentanza, e con il D.M. 11 novembre 2008, peraltro diffuso solo a gennaio 2009, sono state finalmente disegnate le regole per stabilire quando una spesa è da classificare come di rappresentanza o no, in funzione della natura e della destinazione della stessa e del volume dei ricavi dell’attività caratteristica.
L’entrata in vigore è stata prevista per le spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007, e pertanto già dal 2008.
Scompare la deducibilità di 1/3 da ripartire in 5 quote annuali (= deduzione 1/15), viene introdotta la deducibilità integrale, con limiti prefissati, fondati sul concetto di gratuità, inerenza e funzionalità.
Sono sempre deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50,00 il cui importo non dovrà essere considerato nei limiti di seguito indicati.
La nuova deducibilità delle spese di rappresentanza farà riferimento a criteri di inerenza e congruità, previsti dal nuovo art. 108, co. 2 del Tuir e sarà commisurata ai ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa, con una struttura a scaglioni; il tetto di deducibilità sarà pari a :
- 1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni;
- 0,5% per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni;
- 0,1% dei ricavi o altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni.
Nessuna novità invece per l’Iva, che rimarrà indetraibile sulle spese di rappresentanza.
Novità per gli omaggi ai dipendenti
Non sono considerati ai fini delle imposte dirette spese per omaggi o di rappresentanza, ma “spese per prestazioni di lavoro” e come tali deducibili ai sensi dell’art. 60 del Tuir, e non concorrono quale reddito per il lavoratore dipendente (art. 51) se:
- sono concessi in occasione di festività o ricorrenze;
- riguardano la generalità o a categorie di dipendenti;
- non superano nel periodo di imposta l’importo di € 258,23;
- rappresentato sussidi occasionali concessi per rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente o dei suoi familiari (C.M. n. 326/E del 23/12/1997).
A riguardo della franchigia di € 258,23 occorre segnalare che fino al 28/05/2008 il Tuir (art. 51, co.2 let. b) prevedeva di non tassare e di non assoggettare a contributi le erogazioni liberali effettuate dal datore di lavoro in occasione di festività o ricorrenze nel limite annuo di € 258,23; A seguito della soppressione della norma, con la circolare 58/08 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che il pacco di Natale può essere detassato nelle ipotesi in cui ricorrano le condizioni di applicabilità della c.d. “franchigia dei fringe benefit”, regolamentata dal Tuir (art. 51, co.3). Questa norma esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23.
Tavola riassuntiva
Con l’ausilio delle tabelle che seguono, si forniscono, oltre all’analisi degli “omaggi” in senso stretto, anche alcune indicazioni in ordine ad altre cessioni che non prevedono pagamento di corrispettivo.
BENI CHE RIENTRANO NELL’ATTIVITA’ PROPRIA DELL’IMPRESA
tipologia |
Iva acquisto |
Imposte dirette |
fattura |
note |
Bene unitario fino a € 50,00 (imponibile, Iva esclusa) |
detraibile |
Spese per omaggi interamente deducibile |
SI |
con o senza rivalsa autofattura/omaggi |
Bene unitario superiore a € 50,00 (imponibile, Iva esclusa) |
detraibile |
Spese di rappresentanza deducibile nel limite del D.M. 19/11/08 (art. 108 c.2 Tuir) |
SI |
con o senza rivalsa autofattura/omaggi |
BENI CHE NON RIENTRANO NELL’ATTIVITA’ PROPRIA DELL’IMPRESA
tipologia |
Iva acquisto |
Imposte dirette |
note |
Bene unitario fino a € 25,82 (imponibile, Iva esclusa) |
detraibile |
Spese per omaggi interamente deducibile |
Cessione fuori campo Iva art. 2 co. 2 n.4) |
Bene unitario superiore a € 25,82 (Iva inclusa), ma fino a € 50,00 (Iva inclusa) |
INdetraibile |
Spese per omaggi interamente deducibile |
Cessione fuori campo Iva art. 2 co. 2 n.4) |
Bene unitario superiore a € 50,00 (Iva inclusa) |
INdetraibile |
Spese di rappresentanza Deducibile nel limite del D.M. 19/11/08 (art. 108 c.2 Tuir) |
Cessione fuori campo Iva art. 2 co. 2 n.4) |
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.eu
03/12/2009