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Chiarimenti per gli oneri detraibili dalle imposte 2008
Con l’approssimarsi delle scadenze di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (Unico o 730), dalle Entrate giungono ulteriori chiarimenti, rispetto a quanto già illustrato nelle istruzioni di compilazione dei modelli. In particolare, nel corso del 2008 e nei primi mesi del 2009, sono stati emanati alcuni interventi di prassi che meglio chiariscono il comportamento da adottare nel caso di acquisto di farmaci e le regole di detrazione degli interessi corrisposti in dipendenza di mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.
Segue anche l’elencazione delle altre novità in termini di spese che possono essere fatte valere dalla prossima dichiarazione dei redditi.
Spese per abbonamento al servizio pubblico
La legge finanziaria 2008 ha previsto, per l’anno corrente, una nuova agevolazione fiscale concernente le spese sostenute per gli acquisti degli abbonamenti relativi a servizi di trasporto pubblico.
La detrazione massima è di 47,50 euro per le spese sostenute nell’anno 2008, in quanto riferita al 19% di detrazione Irpef sulla spesa massima di 250 euro, riferita cumulativamente alle somme pagate dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.
Inoltre, la detrazione può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta nel 2008 per l’abbonamento, anche se lo stesso scade nel periodo di imposta successivo (es. abbonamento con validità dal 1 marzo 2008 al 28 febbraio 2009).
Gli abbonamenti devono contenere l’indicazione dell’impresa che li ha emessi (denominazione o logo distintivo e numero di partita Iva), le caratteristiche del trasporto, il prezzo, il numero progressivo e la data di emissione.
Se non si dispone della documentazione necessaria per dimostrare che il pagamento è stato effettuato nel 2008, farà fede la data di inizio della validità dell'abbonamento. Se l’abbonamento non è nominativo, la detrazione è comunque possibile purché il contribuente autocertifichi che il titolo è stato acquistato per sé o per un familiare a carico.
Scontrini per acquisto farmaci
L’Amministrazione Finanziaria ricorda che per la deducibilità delle spese relative all’acquisto di farmaci è necessario che le stesse siano certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l’indicazione del codice fiscale del destinatario.
Se fino al 31 dicembre 2007 (quindi con riferimento alle spese detratte nella dichiarazione presentata lo scorso anno) era stata ammessa l’indicazione della natura, qualità e quantità dei farmaci venduti anche tramite un documento rilasciato dalle farmacie contestualmente allo scontrino, dal 1° gennaio 2008 non è più utilizzabile l’allegazione allo scontrino fiscale di tale documentazione rilasciata a parte; tutti i dati richiesti dalla normativa, quindi, devono essere contenuti negli scontrini (o nelle fatture), che non potranno essere presi in considerazione se non riportanti specificatamente la natura (basta l'indicazione generica di "farmaco" o "medicinale"), la qualità (va riportata la specificazione del tipo di farmaco) e la quantità dei medicinali, oltre naturalmente al codice fiscale del destinatario.
In conclusione, si rammenta che sono detraibili tutti i medicinali, sia quelli con obbligo di prescrizione medica sia quelli senza obbligo (i c.d. "medicinali da banco", inseriti nella classe C e quindi totalmente a carico dei cittadini). Ma ci sono anche altri prodotti detraibili, vale a dire:
· i prodotti omeopatici (in quanto sono stati equiparati ai medicinali, ai sensi dell’art.1, D.Lgs. n. 178/81, dalla Direzione generale del Ministero della Sanità);
· gli occhiali da vista e i liquidi per lenti;
· le attrezzature sanitarie (macchine per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, aghi, siringhe, eccetera);
· i medicinali per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva (tale spesa confluisce nella voce "spese veterinarie");
· talune specialità farmaceutiche o mezzi ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (sono elencati nel decreto n. 332/99 emanato dal Ministero della Sanità).
Interessi sul mutuo per abitazione prima casa
Con la R.M. n. 117/E, le Entrate spiegano come determinare esattamente la parte di interessi su cui calcolare la detrazione del 19%, nel particolare caso di acquisto di un fabbricato (comprendente fabbricati da adibire ad abitazione principale e fabbricati con destinazione diversa) con un corrispettivo di acquisto “complessivo”.
Viene chiarito che, in questo caso, per determinare la proporzione di costo di acquisto, è possibile utilizzare il criterio di attribuire alle singole unità immobiliari un costo proporzionale alle rendite catastali di ciascuna unità che compone il fabbricato.
Viene ricordato anche che:
· in caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, comprensivo delle spese notarili e degli oneri accessori, la detrazione deve essere limitata all’ammontare del predetto costo, calcolando la sola parte di interessi riferiti all’acquisto dell’abitazione principale e della sua pertinenza (C.M. n.15/E/05);
· per applicare la detrazione del 19% occorre che la circostanza che il contratto di mutuo è stato stipulato per l’acquisto dell’abilitazione principale, risulti espressamente dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca: qualora la banca non sia in grado di attestare tale destinazione, il contribuente potrà ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Spese per l’aggiornamento e la formazione dei docenti
Per il 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, spetta una detrazione del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l’aggiornamento e la formazione. L’importo massimo di spesa detraibile è di 500,00 euro, conseguentemente la detrazione massima è di 95,00 euro.
Contributi versati per il riscatto del corso di laurea per familiari a carico
Sotto il profilo previdenziale, dopo la nuova Legge sul welfare, il riscatto del periodo di laurea, per i lavoratori cui si applica il nuovo sistema contributivo, determinerà un incremento, sia dell’anzianità assicurativa e contributiva, sia del quantum pensionistico spettante.
Tre le novità concernenti l’istituto del riscatto del corso legale di laurea, introdotte dalla L. n. 247 del 2007:
1) l’onere del riscatto può essere rateizzato sino a 10 anni senza interessi;
2) il riscatto vale anche ai fini dell'incremento dell’anzianità assicurativo/contributiva;
3) il riscatto è ammesso anche in favore dei giovani non lavoratori con la possibilità di considerare il relativo costo come onere deducibile nel limite del 19% sul reddito del genitore; in questi casi, difettando una retribuzione o reddito da utilizzare come base per il calcolo dell'onere, si fa riferimento al minimale imponibile stabilito per i commercianti.
Rientrano in questo rigo le spese del riscatto sostenute dai genitori per i figli “a carico”, mentre se è lo studente a sostenere gli oneri del riscatto, si deducono nel rigo E22 - contributi previdenziali.
07/05/2009