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Il limite all’utilizzo dei contanti e le comunicazioni telematiche
Con la firma del Capo dello Stato della manovra correttiva e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, entrano subito in vigore alcuni dei provvedimenti, mentre altri vengono posticipati dal 1° luglio prossimo.
Sul fronte fiscale si registrano un stretta sui pagamenti in contanti sopra la soglia dei 5.000 euro, la fattura telematica per importi da 3.000 in su, il nuovo redditometro che misurerà la capacità contributiva mediante nuovi indici correlati al nucleo familiare, la ritenuta di acconto del 10% operata dalle banche sui bonifici per spese soggette al 36% o 55% e molto altro ancora.
Vengono innanzitutto aggiornate le disposizioni sull’accertamento sintentico o redditometro, che analizza le spese sostenute per auto di lusso, barche, iscrizioni a club esclusivi, leasing di beni di lusso, ecc, oppure avvalendosi di una metodologia di stima del reddito individuale basata su elementi significativi per il gruppo familiare di appartenenza.
Per quanto riguarda poi le case “fantasma”, il decreto prevede che i titolari di fabbricati non censiti, individuati attraverso la mappatura fotografica del territorio, debbano denunciare l’immobile e farlo accatastare entro il 31 dicembre 2010.
In materia di antiriciclaggio, la soglia di tracciabilità del contante, sopra la quale è obbligatorio cioè effettuare pagamenti di beni o servizi con assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario, postale, o mediante sistemi di pagamento elettronico, scende da 12.500 a 5.000 euro, adeguandosi alle disposizioni comunitarie.
Confermato anche, come già trapelato dalle prime indiscrezioni, il potenziamento dei Comuni alla lotta all’evasione fiscale: gli enti locali con più di 5mila abitanti devono costituire, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Consiglio tributario, che ha il compito di segnalare ad Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e INPS gli elementi utili per integrare quanto dichiarato dal contribuente al fine di far emergere maggiori imponibili fiscali e contributivi. L’ammontare della quota spettante ai Comuni dalla lotta all’evasione, inoltre, viene innalzata dal 30 al 33% delle maggiori somme riscosse, con l’aggiunta delle sanzioni civili, applicate sui maggiori contributi, che vengono riscosse.
Tra gli altri punti figurano: il potenziamento dei processi di riscossione dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS; una ritenuta a titolo di acconto sui bonifici disposti da chi sostiene spese per le quali spettano le detrazioni in dichiarazione dei redditi (ad es., le ristrutturazioni edilizie che danno diritto alla detrazione del 36% delle spese sostenute), con l’obiettivo di utilizzare in ottica antielusiva il contrasto di interessi tra chi fornisce e chi usufruisce di servizi o cessioni di beni; allineamento alle direttive OCSE in materia di transfer pricing attraverso più trasparenza da parte del contribuente e maggiore speditezza nei controlli, nel rispetto dello Statuto del contribuente; misure sulle compensazioni, per cui dal 1° gennaio 2011 i crediti relativi alle imposte erariali non potranno più essere compensati in presenza di ruoli erariali per cui è scaduto il termine di pagamento; razionalizzazione delle disposizioni relative all’accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale; fiscalità di vantaggio per il Sud, in base alla quale viene trasferito alle Regioni il potere impositivo in materia di IRAP per le nuove imprese; vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari alle aziende appartenenti alle reti di imprese riconosciute.
Limiti al contante
Le misure cardine sono tre: una maggiore tracciabilità del denaro con riduzione dell’uso del contante (il limite si riduce da 12.500 a 5mila euro) e di tutti i mezzi di pagamento (assegni bancari e circolari) che, in qualche modo, complicano l’identificazione delle parti coinvolte in un’operazione commerciale e un incremento degli obblighi di comunicazione da parte di operatori economici, intermediari finanziari e semplici cittadini nei confronti del fisco e di tutta la pubblica amministrazione.
Niente più pagamenti in contanti per importi superiori a 5mila euro. Tutte le transazioni operate da aziende, professionisti o cittadini dovranno rispettare questa nuova soglia dalla data di entrata in vigore del decreto legge. La norma interessa anche gli assegni bancari e postali, se emessi con un importo a partire da 5mila euro, dovranno riportare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Anche il saldo dei libretti bancari o postali al portatore non potrà essere pari o superiore a 5mila euro: se di importo superiore i libretti devono essere estinti dal portatore, oppure il loro saldo deve essere ridotto al di sotto della soglia entro il 30 giugno 2011.
Operazioni sospette
Vengono considerati come elementi di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione della soglia massima di 5.000 euro, mediante operazioni di minore importo ma ripetute (c.d. operazioni frazionate).
Pertanto a fronte di una fattura di 12mila euro non sarà possibile aggirare il divieto andando a frazionare il pagamento in tre tranche di 4mila euro ciascuna.
Sotto questo profilo l’operazione di importo pari o superiore a 5mila euro se regolata con assegno sarà sempre tracciabile e dal momento in cui il titolo verrà presentato in banca per essere liquidato. La banca, inoltre, rileverà informaticamente l’operazione e la comunicherà all’anagrafe tributaria. Quindi il dato sarà disponibile al fisco che lo potrà utilizzare in successivi accertamenti.
Se l’operazione effettuata riguarda un acquisto di beni tra operatori economici con emissione di fattura, sarà segnalata al fisco in modo telematico con la nuova comunicazione Iva prevista dalla manovra. Così potrà essere incrociata con la segnalazione della banca. Da questo incrocio (supportato eventualmente da ulteriori rilievi contabili) potrebbe scaturire un meccanismo che fa scattare sulle parti sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali.
Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata
Altra novità, introdotta dal D.L. 40/2010, già convertita definitivamente nella Legge 73 del 22/05/2010 è la comunicazione telematica alla Agenzia entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black-list).
Si tratta di un intervento volto a limitare le possibilità di evasione attraverso l’utilizzo di strutture localizzate in paesi a bassa fiscalità, o che comunque non garantiscono un adeguato scambio di informazioni con le amministrazioni finanziarie di altri stati. I Paesi black-list sono quelli individuati dai decreti 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Il modello con le relative istruzioni per la comunicazione sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 29 maggio 2010. I dati del soggetto estero che dovranno essere comunicati sono, in ogni caso, già delineati dal decreto in esame: trattasi del codice fiscale (o identificativo), della denominazione, del domicilio fiscale, dell’importo delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e dell’imposta sul valore aggiunto riferita alle operazioni imponibili. I periodi di riferimento sono individuati nel mese o nel trimestre, secondo gli stessi criteri già previsti per la periodicità delle comunicazioni dei modelli Intrastat. Le comunicazioni dovranno essere inviate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, quindi il primo invio scadrà il prossimo 31 agosto 2010 per i contribuenti mensili e il prossimo 31 ottobre 2010 per i contribuenti trimestrali.
Fatture telematiche
Sempre sotto il profilo della tracciabilità, il decreto rinvia ad un provvedimento della Agenzia delle Entrate che individuerà le modalità e i termini per le comunicazioni telematiche della operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. Si tratta di un nuovo elenco clienti/fornitori telematico, riguardante le operazioni rilevanti ai fini Iva; in caso di omissione di tale nuova comunicazione, ovvero con dati incompleti o inesatti, si applicherà una sanzione da 258 a 2.065 euro.
Tracciabilità delle operazioni intracomunitarie
La manovra introduce nuovi tasselli negli interventi di contrasto alle frodi Iva internazionali. I soggetti che intendono effettuare operazioni con altri paesi della Ue dovranno prima comunicare la loro volontà nella dichiarazione di inizio attività e il Fisco potrà negare loro l’operatività entro 30 giorni dal rilascio della partita Iva.
Le novità non hanno una decorrenza specifica e saranno quindi immediatamente applicabili dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Banca dati delle operazioni intracomunitarie
Sempre nell’ottica del contrasto all’evasione, le imprese che avviano degli scambi intracomunitari successivamente all’inizio dell’attività dovranno comunicare una opzione alla Agenzia entrate attraverso una apposita comunicazione dati. La norma non detta regole transitorie per i contribuenti che già operano in ambito comunitario.
31/05/2010