DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA’
Come recuperare le somme percepite negli anni 2008 e 2009
I lavoratori dipendenti che negli anni 2008 e/o 2009 hanno percepito compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario riconducibili a incrementi di produttività, possono richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate nel caso in cui i compensi siano stati assoggettati a tassazione ordinaria anziché all’imposta sostitutiva del 10 per cento.
Con la risoluzione n. 83/2010 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 10 per cento (anziché a tassazione ordinaria) l’intero compenso erogato per lavoro notturno e le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario finalizzate a incrementi di produttività, (art. 2, comma 1, lett. c, del D.L. n. 93 del 2008).
Novità
La novità più sostanziosa del 730/2011 riguarda la possibilità di richiedere il rimborso delle somme pagate in più sulle somme erogate a titolo di incremento della produttività nel 2008 e 2009, assoggettate a tassazione ordinaria anziché all’imposta sostitutiva del 10%.
Limiti al rimborso
Per l’anno 2008 il rimborso può essere richiesto solo se il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno 2007 non è superiore a 30.000 euro e per l’anno 2009 il rimborso può essere richiesto solo se il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno 2008 non è superiore a 35.000 euro, considerando anche le somme che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva.
Dati esposti nel modello CUD 2011
Con la circolare n. 14/E del 14/03/2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per ottenere il rimborso è necessario essere in possesso del CUD 2011 che attesti la corresponsione di somme erogate a titolo di incremento della produttività. I dati delle somme erogate negli anni 2008 e/o 2009 sono stati indicati ai punti 97 e/o 99, compilati con le relative annotazioni.
Come ottenere il rimborso
E’ possibile, alternativamente, ottenere il rimborso nei seguenti modi:
Ø Mediante la compilazione del modello 730/2011.
Coloro che hanno presentato il modello 730 per gli anni 2008 e/o 2009 e si avvalgono per il 730/2011 dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta, devono compilare la sezione IX del quadro F, rigo F13 per chiedere il rimborso, soltanto se lo stesso sostituto ha prestato assistenza fiscale al contribuente anche con riferimento agli anni per i quali viene effettuata la richiesta (2008 e/o 2009).
Il sostituto d’imposta deve ricalcolare per gli anni in questione il reddito da lavoro dipendente, le detrazioni legate al reddito complessivo e l’importo da rimborsare, quest’ultimo pari alla maggior Irpef, diminuita dell’imposta sostitutiva dovuta. Si tratta di eseguire una nuova liquidazione per ciascuna delle annualità pregresse interessate.
Ø Con il modello Unico 2011.
Per determinare il rimborso spettante per gli anni 2008 e/o 2009 il contribuente deve rideterminare l’IRPEF e le addizionali regionale e comunale, riferite al 2008 e/o 2009, riducendo l’importo del reddito di lavoro dipendente di quanto indicato nel punto 97 del CUD 2011 rilasciato dal datore di lavoro che ha erogato le somme per l’incremento della produttività e confrontare le imposte così rideterminate (minor debito o maggior credito) con le imposte originariamente calcolate ed esposte nella dichiarazione dei redditi originarie, al fine di determinare il rimborso spettante relativo all’IRPEF e alle addizionali regionale e comunale (da riportare nelle colonne 5, 6 e 7 del rigo QR1/2).
Calcolare l’ammontare dell’imposta sostitutiva, pari al 10 per cento dell’importo indicato nel punto 97 del CUD 2011 (da riportare nella colonna 8 del rigo QR1/2) e determinare l’ammontare complessivo del rimborso spettante (da riportare nella colonna 9 del rigo QR1/2), pari alla somma degli importi a rimborso calcolati per IRPEF e addizionali, diminuita dell’imposta sostitutiva dovuta.
Ø Con la dichiarazione integrativa.
E’ anche possibile presentare una dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e/o 2009 per far valere la tassazione più favorevole, assoggettando ad imposta sostitutiva i compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario.
Ø Presentazione dell’istanza di rimborso alla Agenzia delle Entrate.
Mediante presentazione dell’istanza di rimborso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
Compilazione del modello 730/2011
Rigo F13:
- colonna 1 indicare il codice fiscale del sostituto d’imposta che nel 2008 ha erogato compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario e che ha rilasciato un CUD 2011 nel quale ha certificato l’erogazione di tali somme;
- colonna 2 riportare l’importo indicato nel punto 97 del CUD 2011;
- colonna 3 indicare il codice fiscale del sostituto d’imposta che nel 2009 ha erogato compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario e che ha rilasciato un CUD 2011 nel quale ha certificato l’erogazione di tali somme;
- colonna 4 riportare l’importo indicato nel punto 99 del CUD 2011.
Sarà cura del sostituto d’imposta determinare la somma da rimborsare, rielaborando i prospetti di liquidazioni delle dichiarazioni presenti negli anni fiscali 2008 e/o 2009 ed indicare il rimborso nei righi da 81 a 84 del prospetto di liquidazione del 730-3.
Compilazione del modello Unico 2011
Compilare il quadro QR.
Nella colonna 1 del rigo QR1/2 indicare il codice fiscale del sostituto d’imposta che nel 2008 e/o 2009 ha erogato compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario e che ha rilasciato un CUD 2011 nel quale ha certificato l’erogazione di tali somme e nella colonna 2 riportare l’importo indicato nel punto 97del CUD 2011.
Se le somme sono state erogate anche da un secondo sostituto le informazioni devono essere indicate nelle colonne 3 e 4 del rigo QR1/2.
Nelle colonne 5, 6 e 7 del rigo QR1/2 riportare l’ammontare degli importi a rimborso relativi a IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale, determinati seguendo le istruzioni precedentemente fornite. Nella colonna 8 riportare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta, pari al 10 per cento dell’importo indicato nel punto 97 del CUD 2011. Nella colonna 9 riportare l’ammontare complessivo del rimborso spettante, pari al risultato della seguente operazione: colonna 5 + colonna 6 + colonna 7 – colonna 8.
11/04/2011