RINVIO DI UNICO PER GLI STUDI DI SETTORE

 

 

Nuovo calendario per la scadenza di Unico 2009

 

E’ stato annunciato il rinvio del termine per il pagamento delle imposte risultanti da Unico 2009 per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Si precisa che al momento non è ancora avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM che consente di pagare le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi fino al 6 luglio senza la maggiorazione, ed al 5 agosto con la maggiorazione dello 0,4%.

 

Lo slittamento di 20 giorni dagli ordinari termini di scadenza trova giustificazione dal ritardo col quale il software Gerico e la modulistica relativa agli studi di settore è stata rilasciata.

Dello slittamento potranno beneficiare anche i contribuenti che detengono partecipazioni in società, associazioni e imprese che applicano gli studi di settore, anche per trasparenza.

Rimangono invece immutate le scadenze per tutti i contribuenti che non sono soggetti agli studi di settore (16 giugno e 16 luglio con lo 0,4%).

 

Novità anche per i pagamenti rateali delle imposte: il ministero dell’Economia e delle Finanze con un decreto pubblicato ieri sulla G.U. ha portato al 4% gli interessi per i pagamenti rateali (prima al 6%), a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute per le dichiarazioni presentate dopo il 1° luglio 2009.

 

Proroga

La proroga dei versamenti di Unico 2009 al 6 luglio spetta dunque ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore.

Lo slittamento riguarda tutti i versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale, modello Unico 2009, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, cioè quelli che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto minimale.

Il differimento della scadenza vale poi anche per i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli studi di settore e cioè per i soci di società di persone, gli associati di associazioni tra artisti o professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali, nonché i soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.

Si ritiene che la proroga in esame sia applicabile anche al diritto annuale Cciaa 2009, in quanto, come chiarito dal ministero dello sviluppo economico, il termine per il versamento del diritto annuale è ancorato al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

 

Esclusi dalla proroga

Non possono ad esempio usufruire della proroga i contribuenti non titolari di partita Iva che non sono soci di società in cui trovano applicazione gli studi, i contribuenti minimi, gli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario.

Per tutti gli altri contribuenti (e rimane da capire la posizione dei soggetti rimasti ancora interessati dall’applicazione dei “parametri”, oltre che quella dei contribuenti per i quali dovrebbero applicarsi gli studi di settore ma per il periodo d’imposta in questione sono interessati da eventuali cause di esclusione o inapplicabilità dei medesimi), le scadenze restano, invece, quelle ordinarie del 16 giugno ovvero del 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Nuovo calendario

Il calendario delle nuove scadenze dovrebbe essere quello sintetizzato nella sottostante tabella e dovrebbe riguardare, per quanto concerne i soggetti coinvolti, i medesimi contribuenti interessati dalla proroga di due anni fa per Unico 2007.

 

TIPO MODELLO

PAGAMENTO entro

PRESENTAZIONE

= invio telematico

n O T E

Unico P. Fisiche

 

 

 

Persone fisiche senza partita Iva

16/06/2009 senza maggior.

16/07/2009 +0,4% magg.

Al 30/06/2009 cartacea

Entro 30/09/2009 telemat.

Anche con modello Unico MINI

Persone fisiche con partita Iva

16/06/2009 senza maggior.

16/07/2009 +0,4% magg.

06/07/09 se Studi Settore

05/08/09 se Studi S.+0,4%

Entro 30/09/2009

 

Unico S. Persone

 

 

 

Società con periodo di imposta coincidente con anno solare

16/06/2009 senza maggior.

16/07/2009 +0,4% magg.

06/07/09 se Studi Settore

05/08/09 se Studi S.+0,4%

Entro 30/09/2009

 

Società di persone cessate o sciolte (senza liquidazione), entro 31/12/2008

16/06/2009 senza maggior.

16/07/2009 +0,4% magg.

06/07/09 se Studi Settore

05/08/09 se Studi S.+0,4%

Entro 30/09/2009

Modello nuovo Unico09 solo Redditi, senza unificazione Irap e Iva

Società di persone in liquidazione volontaria – periodo ante liquidazione

16/06/2009 senza maggior.

16/07/2009 +0,4% magg.

06/07/09 se Studi Settore

05/08/09 se Studi S.+0,4%

Entro 9° mese dalla delibera dei soci

Modello nuovo Unico09 solo Redditi, senza unificazione Irap e Iva

Società di persone in liquidazione volontaria – periodo di liquidazione coincidente con anno solare

16/06/2009 senza maggior.

16/07/2009 +0,4% magg.

06/07/09 se Studi Settore

05/08/09 se Studi S.+0,4%

Entro 30/09/2009

Modello nuovo Unico09

Unico S. Capitali

 

 

 

Società di capitali con periodo coincidente con anno solare e approvazione bilancio entro 120 giorni (30/04/2009) o oltre (se senza obbligo)

16/06/2009 senza maggior.

16/07/2009 +0,4% magg.

06/07/09 se Studi Settore

05/08/09 se Studi S.+0,4%

Entro 30/09/2009

 

Società di capitali con periodo coincidente con anno solare e approvazione bilancio oltre 120 gg, ma entro i 180 giorni (29/06)

Il g. 16 del mese successivo senza maggior.

oltre nei gg.30+0,4% mag.

Entro 30/09/2009

 

Società di capitali con bilancio non approvato

16/07/2009 senza maggior.

oltre nei gg.30+0,4% mag.

Entro 30/09/2009

 

Società di capitali cessata entro 31/12/2008, o periodo ante liquidazione

il g. 16 del 6° mese dalla chiusura senza maggior.

oltre nei gg.30+0,4% mag.

Entro 9° mese da iscrizione al R.I.

Vecchio modello (Unico 2008) solo Redditi, senza unificazione Irap e Iva

Società di capitali in liquidazione volontaria – periodo di liquidazione coincidente con anno solare

il g. 16 del 6° mese dalla chiusura senza maggior.

oltre nei gg.30+0,4% mag.

Entro 30/09/2009

Modello nuovo Unico09

Società di capitali con periodi intermedi ad altre operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni)

il g. 16 del 6° mese dall’effetto senza maggior.

oltre nei gg.30+0,4% mag.

Entro 9° mese da data dell’effetto

Vecchio modello (Unico 2008) solo Redditi, senza unificazione Irap e Iva

Società di capitali con periodo NON coincidente con anno solare (a cavallo d’anno)

il g. 16 del 6° mese dalla chiusura senza maggior.

oltre nei gg.30+0,4% mag.

Entro 9° mese dalla chiusura

Modelli approvati nel anno in cui chiude esercizio, senza unificaz.

Società di capitali con periodo superiore a 12 mesi, ma coincidente con anno solare

il g. 16 del 6° mese dalla chiusura senza maggior.

oltre nei gg.30+0,4% mag.

Entro 30/09/2009

Modello nuovo Unico09 solo Redditi, senza unificazione Irap e Iva


Irap

 

 

 

Dichiarazione in forma autonoma (senza unificazione)

16/06/2009 senza maggior.

16/07/2009 +0,4% magg.

06/07/09 se Studi Settore

05/08/09 se Studi S.+0,4%

Entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

Modello nuovo

Dichiarazione per periodi di imposta non coincidenti con anno solare (a cavallo d’anno)

il g. 16 del 6° mese dalla chiusura senza maggior.

oltre nei gg.30+0,4% mag.

Entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

Vecchio modello (Unico 2008)

 

Invariati i termini di presentazione

Rimane anche fermo il termine del 30 settembre previsto per la presentazione telematica delle dichiarazioni relative all’anno 2008, Iva 2009, Unico 2009 e Irap 2009.

Nessun differimento, infine, per chi presenta Unico persone fisiche 2009 o Unico mini 2009 alla posta, la cui scadenza è fissata al 30 giugno.

 

Novità per gli interessi

La riduzione degli interessi sui pagamenti e rimborsi dei tributi è finalmente ufficiale. Il ministero dell’Economia e delle Finanze con un decreto annunciato a fine maggio ha portato al 4% gli interessi per i pagamenti rateali (prima al 6%), a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute per le dichiarazioni presentate dopo il 1° luglio 2009.

La nuova rimodulazione degli interessa agevola i pagamenti rateali, ma riduce i benefici per chi deve avere i rimborsi dal fisco.

Si ricordano le regole per la rateazione delle imposte: gli importi risultati da Unico – tanto i versamenti a saldo quanto gli acconti – possono essere rateizzati; il numero massimo, così pure come la scadenza delle rate, varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda del fatto che il primo versamento venga effettuato entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio (o nel caso della proroga per gli studi di settore entro il 6 luglio ovvero entro il 5 agosto) con la maggiorazione dello 0,40%.

La rateizzazione comporta l’applicazione di un interesse mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento, che passerebbe quindi dallo 0,50% allo 0,33% mensile.

Oltre gli interessi da rateizzazione delle imposte, il decreto citato ha modificato numerose altre ipotesi.

Nella tabella che segue sono riepilogate le nuove misure, con l’indicazione delle differenze rispetto alla disciplina previgente.

 

Pagamenti o rimborsi di imposte e tasse

Nuova misura degli interessi

Differenza

Tasse e imposte indirette dovute all’erario (per ogni semestre compiuto)

1% semestrale – dall’1/01/10

- 0,375% semestrale

Rimborso di tasse e imposte indirette non dovute all’erario (a decorrere dalla data della domanda di rimborso)

1% semestrale – dall’1/01/10

- 0,375% semestrale

Rimborso di imposte pagate (a decorrere dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione)

2% annuo e 1% semestrale – dall’1/01/10

- 0,75% annuo

- 0,375% semestrale

Rimborso di imposte con procedura automatizzata (a decorrere dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione)

2% annuo e 1% semestrale – dall’1/01/10

- 0,75% annuo

- 0,375% semestrale

Rimborsi Iva

2% annuo – dall’1/01/10

- 3% annuo

Imposte o maggiori imposte iscritte a ruolo (a decorrere dal giorno successivo alla scadenza)

4% annuo – dall’1/10/09

+ 1,25% annuo

Dilazione di pagamento di imposte

4,5% annuo – dall’1/10/09

+ 0,50% annuo

Sospensione della riscossione

4,5% annuo – dall’1/10/09

- 0,50% annuo

Pagamenti a rate di Iva, imposte e contributi derivanti dalle dichiarazioni annuali

4% annuo – a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni presentate dall’1/07/09

- 2% annuo

Pagamenti rateali in seguito ai controlli automatici o formali delle dichiarazioni

3,5% annuo – dall’1/01/10

-

Imposte di successione e donazione

3% annuo – a scalare per le dilazioni concesse dall’1/01/10

- 2% annuo

Rimborso dell’imposta di successione, ipotecaria e catastale

1% per ogni semestre compiuto – dall’1/01/10

- 3,50% semestrale

Imposte dovute in seguito a liquidazione automatizzata o controllo formale delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap

3,5% annuo – a decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo di imposta in corso al 31/12/07

+ 0,75% annuo

 

 

16/06/2009

 

www.studioansaldi.eu

 

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