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Per gli studi di settore differimento al 6 luglio
Diffuso lo schema del provvedimento, attualmente alla firma del presidente del Consiglio dei Ministri, che conferma le anticipazioni dei giorni scorsi in merito alla proroga del termine per il pagamento dei soggetti che applicano gli studi di settore e all’allungamento dei tempi per l’invio dei modelli 730 da parte dei C.A.F.
Slitta al 6 luglio la scadenza per i versamenti di Unico senza maggiorazione dello 0,4% e al 5 agosto quella per il pagamento con un "supplemento". Sono queste le date che (salve modifiche dell’ultima ora) risulteranno dal Dpcm ora alla firma.
Interessata alla proroga non sarà, tuttavia, l’intera platea dei contribuenti che presentano Unico, ma solo la parte di soggetti ai quali si applicano gli studi di settore.
Il motivo dello slittamento è da ricercare nel ritardo del rilascio della versione definitiva di Gerico, dovuta alla necessità di elaborare i correttivi per adeguare gli studi di settore alla crisi economica e finanziaria in atto.
Utilizzando il tempo fissato dalla legge, lo slittamento dei termini fissato dal Dpcm è quindi di 20 giorni. Riepilogando, quindi, la scadenza del 16 giugno si sposta al 6 luglio 2010, mentre quella del 16 luglio 2010 – che comporta l’obbligo del pagamento dello 0,40% in più, si sposta dal 7 luglio al 5 agosto 2010.
Proroga
La proroga dei versamenti di Unico 2010 al 6 luglio spetta dunque ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore.
Lo slittamento riguarda tutti i versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale, modello Unico 2010, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, cioè quelli che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto minimale ed il diritto camerale.
Il differimento della scadenza vale poi anche per i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli studi di settore e cioè per i soci di società di persone, gli associati di associazioni tra artisti o professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali, nonché i soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.
Esclusi dalla proroga
Per i contribuenti “estranei” agli studi di settore, rimane invece fermo il termine del 16 giugno 2010 per eseguire i versamenti a saldo delle imposte e dei contributi 2009, nonché a titolo di acconto della prima rata 2010, senza la maggiorazione dello 0,40 per cento. Aumento che è invece dovuto per i contribuenti estranei agli studi di settore che pagano dal 17 giugno al 16 luglio 2010.
Sono "estranei" agli studi di settore anche i contribuenti che applicano il regime dei minimi e quindi anche per costoro rimangono fermi gli ordinari termini per i versamenti.
Il differimento a favore dei contribuenti "interessati" dagli studi di settore si estende a tutti i versamenti "legati" al termine per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, Unico compreso. Ad esempio, la proroga è applicabile per i versamenti dei contributi previdenziali che superano il minimo di reddito, per il versamento del tributo annuale dovuto dalle imprese alla Camera di commercio, per l'adeguamento Iva agli studi di settore, così come per tutti gli altri versamenti che i contribuenti "interessati" dagli studi di settore devono effettuare entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Nuovo calendario
Il calendario delle nuove scadenze dovrebbe essere quello sintetizzato nella sottostante tabella e dovrebbe riguardare, per quanto concerne i soggetti coinvolti, i medesimi contribuenti interessati dalla proroga di due anni fa per Unico 2007.
TIPO MODELLO |
PAGAMENTO entro |
PRESENTAZIONE = invio telematico |
n O T E |
Unico P. Fisiche |
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Persone fisiche senza partita Iva |
16/06/2010 senza maggior. 16/07/2009 +0,4% magg. |
Al 30/06/2010 cartacea Entro 30/09/2010 telemat. |
Anche con modello Unico MINI |
Persone fisiche con partita Iva |
16/06/2010 senza maggior. 16/07/2010 +0,4% magg. 06/07/10 se Studi Settore 05/08/10 se Studi S.+0,4% |
Entro 30/09/2010 |
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Unico S. Persone |
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Società con periodo di imposta coincidente con anno solare |
16/06/2010 senza maggior. 16/07/2010 +0,4% magg. 06/07/10 se Studi Settore 05/08/10 se Studi S.+0,4% |
Entro 30/09/2010 |
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Società di persone cessate o sciolte (senza liquidazione), entro 31/12/2009 |
16/06/2010 senza maggior. 16/07/2010 +0,4% magg. 06/07/10 se Studi Settore 05/08/10 se Studi S.+0,4% |
Entro 30/09/2010 |
Modello nuovo Unico 2010 solo Redditi, senza unificazione |
Società di persone in liquidazione volontaria – periodo ante liquidazione |
16/06/2010 senza maggior. 16/07/2010 +0,4% magg. 06/07/10 se Studi Settore 05/08/10 se Studi S.+0,4% |
Entro 9° mese dalla delibera dei soci |
Modello disponibile |
Società di persone in liquidazione volontaria – periodo di liquidazione coincidente con anno solare |
16/06/2010 senza maggior. 16/07/2010 +0,4% magg. 06/07/10 se Studi Settore 05/08/10 se Studi S.+0,4% |
Entro 30/09/2010 |
Modello nuovo Unico 2010 |
Unico S. Capitali |
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Società di capitali con periodo coincidente con anno solare e approvazione bilancio entro 120 giorni (30/04/2009) o oltre se privi di obbligo |
16/06/2010 senza maggior. 16/07/2010 +0,4% magg. 06/07/10 se Studi Settore 05/08/10 se Studi S.+0,4% |
Entro 30/09/2010 |
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Società di capitali con periodo coincidente con anno solare e approvazione bilancio oltre 120 gg, ma entro i 180 giorni (29/06) |
Il g. 16 del mese successivo senza maggior. oltre nei gg.30+0,4% mag. |
Entro 30/09/2010 |
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Società di capitali con bilancio non approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio |
16/07/2010 senza maggior. oltre nei gg.30+0,4% mag. |
Entro 30/09/2010 |
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Società di capitali con bilancio non approvato entro il termine stabilito |
il gg. 16 del mese successivo alla scadenza oltre nei gg.30+0,4% mag. |
Entro 30/09/2010 |
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Società di capitali cessata entro 31/12/2009, o periodo ante liquidazione |
il gg. 16 del 6° mese dalla chiusura senza maggior. oltre nei gg.30+0,4% mag. |
Entro 9° mese da iscrizione al R.I. |
Vecchio modello Unico 2009 senza unificazione |
Società di capitali in liquidazione volontaria – periodo di liquidazione coincidente con anno solare |
il gg. 16 del 6° mese dalla chiusura senza maggior. oltre nei gg.30+0,4% mag. |
Entro 30/09/2010 |
Modello nuovo Unico 2010 |
Società di capitali con periodi intermedi ad altre operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) |
il gg. 16 del 6° mese dall’effetto senza maggior. oltre nei gg.30+0,4% mag. |
Entro 9° mese da data dell’effetto |
Vecchio modello Unico 2009 senza unificazione |
Società di capitali con periodo NON coincidente con anno solare (a cavallo d’anno) |
il gg. 16 del 6° mese dalla chiusura senza maggior. oltre nei gg.30+0,4% mag. |
Entro 9° mese dalla chiusura |
Modelli approvati nel anno in cui chiude esercizio, senza unificaz. |
Società di capitali con periodo superiore a 12 mesi, ma coincidente con anno solare |
il gg. 16 del 6° mese dalla chiusura senza maggior. oltre nei gg.30+0,4% mag. |
Entro 30/09/2010 |
Modello nuovo Unico 2010 senza unificazione |
Irap |
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Dichiarazione in forma autonoma |
16/06/2010 senza maggior. 16/07/2010 +0,4% magg. 06/07/10 se Studi Settore 05/08/10 se Studi S.+0,4% |
Entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi |
Modello nuovo |
Dichiarazione per periodi di imposta non coincidenti con anno solare (soggetti Irpef) |
16/06/2010 senza maggior. 16/07/2010 +0,4% magg. 06/07/10 se Studi Settore 05/08/10 se Studi S.+0,4% |
Entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi |
Modello disponibile |
Dichiarazione per periodi di imposta non coincidenti con anno solare (soggetti Ires) |
il gg. 16 del 6° mese dalla chiusura senza maggior. oltre nei gg.30+0,4% mag. |
Entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi |
Vecchio modello |
Invariati i termini di presentazione
Rimane anche fermo il termine del 30 settembre previsto per la presentazione telematica delle dichiarazioni relative all’anno 2009, Iva 2010, Unico 2010 e Irap 2010.
Nessun differimento, infine, per chi presenta Unico persone fisiche 2010 o Unico mini 2010 alla posta, la cui scadenza è fissata al 30 giugno.
Rateazione
Anche in caso di pagamento rateale, il differimento del termine subisce delle modifiche.
Il numero massimo di rate e la loro scadenza variano a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva, se soggetto a studi di settore e sulla base della data del primo versamento.
La rateazione comporta l’applicazione dell’interesse in misura pari allo 0,33% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento.
CONTRIBUENTE NON INTERESSATO DAGLI STUDI DI SETTORE
VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 16/06/10 TITOLARE DI PARTITA IVA |
VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 16/06/10 NON TITOLARE DI PARTITA IVA |
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16 GIUGNO |
16 GIUGNO |
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2° rata |
16 LUGLIO |
2° rata |
30 GIUGNO |
3° rata |
16 AGOSTO |
3° rata |
2 AGOSTO |
4° rata |
16 SETTEMBRE |
4° rata |
31 AGOSTO |
5° rata |
18 OTTOBRE |
5° rata |
30 SETTEMBRE |
6° rata |
16 NOVEMBRE |
6° rata |
2 NOVEMBRE |
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7° rata |
30 NOVEMBRE |
VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 16/07/10 TITOLARE DI PARTITA IVA |
VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 16/07/10 NON TITOLARE DI PARTITA IVA |
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16 LUGLIO |
16 LUGLIO |
||
2° rata |
16 AGOSTO |
2° rata |
2 AGOSTO |
3° rata |
16 SETTEMBRE |
3° rata |
31 AGOSTO |
4° rata |
18 OTTOBRE |
4° rata |
30 SETTEMBRE |
5° rata |
16 NOVEMBRE |
5° rata |
2 NOVEMBRE |
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6° rata |
30 NOVEMBRE |
CONTRIBUENTE INTERESSATO DAGLI STUDI DI SETTORE
VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 06/07/10 TITOLARE DI PARTITA IVA |
VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 06/07/10 NON TITOLARE DI PARTITA IVA |
||
06 LUGLIO |
06 LUGLIO |
||
2° rata |
16 LUGLIO |
2° rata |
31 LUGLIO |
3° rata |
17 AGOSTO |
3° rata |
31 AGOSTO |
4° rata |
16 SETTEMBRE |
4° rata |
30 SETTEMBRE |
5° rata |
16 OTTOBRE |
5° rata |
2 NOVEMBRE |
6° rata |
16 NOVEMBRE |
6° rata |
30 NOVEMBRE |
VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 05/08/10 TITOLARE DI PARTITA IVA |
VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 05/08/10 NON TITOLARE DI PARTITA IVA |
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05 AGOSTO |
05 AGOSTO |
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2° rata |
17 AGOSTO |
2° rata |
31 AGOSTO |
3° rata |
16 SETTEMBRE |
3° rata |
30 SETTEMBRE |
4° rata |
16 OTTOBRE |
4° rata |
2 NOVEMBRE |
5° rata |
16 NOVEMBRE |
5° rata |
30 NOVEMBRE |
11/06/2010