SLITTANO LE SCADENZE FISCALI DI AGOSTO
Scadenze dal 1° al 20 spostate al 22 agosto
Il D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2011 n. 111, stabilisce che le scadenze per versamenti e adempimenti in agenda tra il 1° e il 20 agosto verranno tutte spostate a sabato 20 e, quindi, automaticamente, a lunedì 22 agosto.
In ogni caso, non rientrano in questa previsione i versamenti con la maggiorazione dello 0,40%, che vanno effettuati dal 7 luglio al 5 agosto 2011.
Con il Decreto, quindi, i contribuenti in materia di adempimenti fiscali e di versamenti potranno evitare e far fronte a disagi legati al periodo estivo; delle vacanze estive tiene conto anche il Fisco.
Slittano al 22 agosto anche le scadenze fissate al 31 luglio, in quanto quest’anno cade di domenica e le fa quindi rientrare in quelle oggetto della proroga.
L’Agenzia delle Entrate ha comunque precisato come in tale finestra non rientrino i versamenti delle imposte che, con la maggiorazione dello 0,40%, devono essere effettuati dal 7 luglio e fino e non oltre il 5 agosto 2011.
Proroga degli adempimenti al 22 agosto
L’articolo 3 del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 12 maggio scorso ha stabilito lo spostamento al 20 agosto delle scadenze ricadenti nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto stesso.
Ma
il 20 agosto è sabato. Il giorno da cerchiare sull’agenda dei contribuenti è
lunedì 22.
Passano alla stessa data anche le “naturali” scadenze del 31 luglio, che
quest’anno cade di domenica e si giova dell’effetto “trascinamento” della
proroga.
Le
uniche eccezioni riguardano i versamenti risultanti da Unico 2011 (compreso il
primo acconto per il 2011), dovuti dalle persone fisiche e dai soggetti diversi
dalle persone fisiche “interessati” dagli studi di settore, e la prima rata di
acconto dell’imposta sostitutiva per coloro che hanno scelto il regime della
cedolare secca. Per questi adempimenti, se non effettuati entro il 6 luglio,
resta ferma la scadenza del 5 agosto se si vuole sfruttare la seconda “chiamata”,
nei successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,40%.
I contribuenti che avrebbero dovuto adempiere a obblighi fiscali entro la
scadenza del 31 luglio quest’anno avranno più tempo, dal momento che il termine
previsto cade di domenica e, in virtù della “proroga ferragostana” accordata
con il D.P.C.M. del 12 maggio, slitta anch’esso al 22 agosto.
Proroga dei contributi
L’INPS, con il messaggio n. 12442 dell’8 giugno 2011, ricorda che il differimento comprende anche i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.
La proroga riguarderà, come di consueto, anche i pagamenti dei premi Inail e contributi Enpals (lavoratori dello spettacolo).
Diversamente, trattandosi di adempimenti previdenziali (“non fiscali”), non beneficia della proroga e quindi va effettuato entro l’1.8.2011 l’invio telematico:
- del mod. UNI-EMENS contenente i dati contributivi e retributivi relativi al mese di giugno;
- del mod. DMAG relativo alle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.
Quali versamenti in scadenza al 22 agosto
Il 22 agosto diventa il “fiscal day” anche per tutti gli adempimenti con scadenza ricadente nell’arco dei primi 20 giorni del mese.
Vengono dunque chiamati in cassa o devono assolvere gli adempimenti fiscali anche:
• le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2011 (scadenza ordinaria 16 agosto);
• i contribuenti Iva (mensili e trimestrali) che devono versare l’imposta dovuta per il mese di luglio o per il secondo trimestre 2011 e quelli che devono assolvere i diversi adempimenti previsti entro il quindicesimo giorno del mese (registrazione dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio, invio del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di luglio, emissione e registrazione delle fatture differite riguardanti beni consegnati o spediti nel mese di luglio);
• coloro che si avvalgono del ravvedimento per i versamenti di imposte e contributi non effettuati o effettuati in misura insufficiente, entro il 18 luglio;
• i sostituti d’imposta che devono versare le ritenute operate nel mese di luglio;
• le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici che hanno operato ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese di luglio;
• le banche e le Poste Italiane Spa che devono versare la ritenuta eseguita sui bonifici effettuati nel mese di luglio all’esecutore dei lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica che danno luogo a oneri deducibili e detrazioni d’imposta del 36 e 55 per cento;
• gli enti, pubblici e privati, che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18mila euro annui, che devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno e la rata del canone Rai per conto dei pensionati che hanno presentato la richiesta di rateizzazione entro lo scorso 15 novembre;
• coloro che esercitano attività di intrattenimento che devono provvedere al versamento dell’imposta riguardante le attività svolte con carattere di continuità nel mese di luglio.
Quali adempimenti “slittano”
Queste le principali scadenze per le quali si genera l’”effetto domino”:
• invio telematico del modello 770, semplificato e ordinario, da parte dei sostituti d’imposta;
• versamenti derivanti da Unico 2011 da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva che hanno optato per il pagamento rateale delle imposte;
• versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di giugno da parte degli enti non commerciali;
• invio telematico degli elenchi Intra-12, relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno, da parte degli enti non commerciali e degli agricoltori esonerati;
• invio della comunicazione telematica (riguardante il mese di giugno e il 2° trimestre 2011) da parte dei soggetti Iva che hanno rapporti commerciali con operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi “black list”;
• invio telematico, da parte degli intermediari finanziari, della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati dei soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese di giugno;
• versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese di giugno da parte delle imprese di assicurazione.
Ravvedimento operoso
La proroga al 22 agosto si riflette anche sul termine entro il quale è possibile effettuare la regolarizzazione con il pagamento della sanzione ridotta nella misura del 3% (1/10 del minimo), dei versamenti omessi o insufficienti la cui scadenza “naturale” dei 30 giorni per usufruire del c.d. “ravvedimento breve" cade nel periodo di proroga (1.8 – 20.8), quali, ad esempio, il versamento delle ritenute operate nel mese di giugno o delle imposte risultanti dal mod. Unico 2011 per i soggetti che hanno scelto il differimento al 18/07/2011.
Conseguentemente, l’omesso/insufficiente versamento può essere regolarizzato:
- fino al 22.8.2011, con il c.d. “ravvedimento breve” applicando la sanzione ridotta del 3%;
- dal 23.8.2011, con il c.d. “ravvedimento lungo” applicando la sanzione ridotta del 3,75% (1/8 del minimo). Si rammenta che per le violazioni commesse fino al 31.1.2011 la sanzione ridotta è pari al 3% (1/10 del minimo).
Scadenze escluse dalla proroga
Resta invece confermata la scadenza, maggiorata dell’importo nella misura dello 0,40%, per effettuare i versamenti delle imposte per i soggetti in cui trovano applicazione gli studi di settore, quella che per intenderci è stata prorogata dal 6 luglio 2011, al 5 agosto 2011.
La sospensione non opera anche per tutti i versamenti relativi alle somme che prevedono l’utilizzo del modello F23, quali imposta di registro, catastale, bollo, ecc.
Esempio di versamenti prorogati
A titolo esemplificativo sono interessati dalla proroga i seguenti versamenti fiscali e contributivi:
ü le liquidazioni Iva di luglio (contribuenti mensili) e del secondo trimestre (contribuenti trimestrali);
ü le ritenute di lavoro autonomo e dipendente da parte dei sostituti di imposta;
ü le addizionali comunale e regionale;
ü gli importi dovuti a titolo di ravvedimento per le imposte non pagate entro il 16 luglio (contribuenti senza proroga);
ü i contributi previdenziali Inps e Enpals relativi al mese di luglio (nonché ogni altra somma dovuta con il mod. F24 in scadenza entro il 20 agosto);
ü i premi Inail riferiti alla terza rata del premio dovuto ratealmente per l’autoliquidazione 2011;
ü ogni altra somma dovuta con il mod. F24 in scadenza entro il 20 agosto ad eccezione del versamento con maggiorazione dello 0,40%, fissato, per effetto delle proroghe, al 5 agosto 2011;
ü i contributi dovuti all’Inpgi
ü somme a mezzo mod. F24 Accise;
ü somme dovute (compresi sanzioni e interessi) in caso di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione e ravvedimento.
Tabella riassuntiva
Vengono rinviati i principali versamenti oggetto di proroga:
SOGGETTI INTERESSATI |
ADEMPIMENTO |
Termine originario |
Termine prorogato |
Datori di lavoro per le retribuzioni ai dipendenti |
Invio telematico Uni-Emens contenente i dati contributivi e retributivi del mese di giugno; invio telematico DMag per le retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre |
01.08 |
NO |
Modello Unico 2011 persone fisiche; società per le quali sono stati elaborati gli studi di settore |
Versamento, unica soluzione o prima rata del saldo 2010 e acconto 2011 per Irpef, Ires, Irap, cedolare secca e diritto annuale CCIAA con maggiorazione dello 0,40% |
05.08 |
NO |
Contribuenti che hanno effettuato il primo versamento al 16/06 (ovvero 06/07), comprese società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura esercizio |
3° rata imposte ed eventuali contributi da modello Unico 2011 |
16.08 |
22.08 |
Contribuenti che hanno effettuato il primo versamento al 16/07 (con la maggiorazione dello 0,40%), comprese società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura esercizio |
2° rata imposte ed eventuali contributi da modello Unico 2011 |
16.08 |
|
Società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura esercizio |
Versamento, unica soluzione/rate in scadenza in agosto, in relazione al saldo 2010 e acconto 2011 per Ires, Irap e diritto annuale CCIAA con maggiorazione dello 0,40% |
16.08 |
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Contribuenti Iva |
Iva 2° trimestre 2011 e Luglio 2011 |
16.08 |
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Sostituti d’imposta |
Ritenute acconto Irpef operate nel mese di luglio su retribuzioni a lavoratori dipendenti, compensi lavoro autonomo e provvigioni |
16.08 |
|
Sostituti d’imposta |
Contributi Inps trattenuti nel mese di luglio su retribuzioni a personale dipendente e compensi pagati a soggetti iscritti alla gestione separata |
16.08 |
|
Sostituti d’imposta |
Invio telematico modelli 770/2011 semplificato e/o ordinario |
01.08 |
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Condomini |
Ritenuta del 4% operata dai condomini nel mese di luglio |
16.08 |
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Operatori dello spettacolo obbligati al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti |
Imposta del mese di luglio |
16.08 |
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Artigiani e commercianti |
2° rata contributi fissi Ivs sul reddito minimale 2011 |
16.08 |
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Tutti i contribuenti obbligati, in conseguenza del ricevimento di una lettera di intento nel mese di luglio |
Comunicazione in via telematica delle lettere di intento ricevute |
16.08 |
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Credito Iva trimestrale |
Richiesta di rimborso o compensazione del credito Iva del 2° trimestre, esclusivamente via telematica, con modello TR |
01.08 |
26/07/2011