FORMAZIONE PER I DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO LE FUNZIONI DI RESPONSABILE
CORSO R.S.P.P.
Se il datore di lavoro vuole assumere in prima persona l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione può farlo a condizione che frequenti apposito corso R.S.P.P. datore lavoro e inoltre che l’azienda non superiori i trenta dipendenti per imprese artigiane ed industriali (escluse alcune ad alto rischio), i dieci dipendenti per imprese agricole, i venti dipendenti per imprese della pesca e i duecento dipendenti per tutte le altre imprese.
Come previsto dall'art. 34 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 il datore di lavoro che ritiene di poter svolgere direttamente la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, può farlo solo dopo aver partecipato ad un apposito corso di formazione per R.S.P.P. datore lavoro.
Questo tipo di corso ha lo scopo di fornire al datore di lavoro gli elementi basilari sulla sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro, in modo da poter eseguire correttamente le funzioni previste per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
I contenuti minimi del corso R.S.P.P. datore lavoro sono quelli previsti all’art. 2 del D.M. 16 gennaio 1997 e sono:
- quadro normativo;
- organi di vigilanza;
- tutela assicurativa:
- rapporti con i R.L.S.;
- appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
- la valutazione dei rischi;
- i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
- la prevenzione sanitaria;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori.
Il Datore di Lavoro non può svolgere direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31, comma 6 del D.Lgs. 81/2008) nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Il corso R.S.P.P. datore lavoro deve avere la durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, opportunamente tarato rispetto ai rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Il datore di lavoro che svolge i compiti di R.S.P.P. è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma.
Per ulteriori informazioni contattate i nostri Uffici, o inviate richiesta di informazioni all’indirizzo: info@ansaldisrl.it