RAVVEDIMENTO OPEROSO “SPRINT”
Possibilità di sanare i tardivi versamenti entro 14 giorni
Con il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 è stato istituito il ravvedimento operoso "sprint" che dà la possibilità al contribuente di sanare i tardivi versamenti in misura ridotta se effettuati entro i primi 14 giorni dal termine di scadenza, con la possibilità di usufruire della sanzione dello 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo.
Rimangono invariate le percentuali del 3% per il ravvedimento breve e del 3,75% per il ravvedimento lungo.
Il ravvedimento “sprint” può essere effettuato entro 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento; quello breve può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; il ravvedimento lungo può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione.
Novità normativa
Il co. 31 dell’art. 23 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (c.d. Manovra Correttiva 2011) entrata in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta lo scorso 06 luglio 2011, ha modificato l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 prevedendo un nuovo tipo di ravvedimento: al ravvedimento breve e al ravvedimento lungo si aggiunge il ravvedimento definito "sprint".
Di conseguenza, l’art. 13, co. 1 ora dispone che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 30% oltre a quanto previsto dalla lettera a) del co. 1 dell’art. 13 del decreto legislativo 472/1997 è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Il nuovo calcolo
Con il ravvedimento “sprint”, da effettuare entro 14 giorni dalla scadenza, esteso a tutti i contribuenti, la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura del 30%, che si riduce al 3% in caso di ravvedimento breve o mensile entro trenta giorni, è infatti ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento breve o mensile.
Riepilogo dei possibili ravvedimenti operosi
Per sanare gli omessi versamenti di Iva, Irap e imposte sul redditi (e non anche dei contributi ed i premi), è possibile applicare le sanzioni ridotte nelle seguenti nuove misure:
ð ravvedimento sprint col 0,2% (1/10 del 30% : 15) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 14 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua del 1,5%;
ð ravvedimento breve col 3% (1/10 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 30 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua del 1,5%;
ð ravvedimento lungo col 3,75% (1/8 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguito oltre i 30 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua del 1,5%;
Condizione affinché si possa applicare il ravvedimento operoso è la contestuale regolarizzazione del tributo nonché delle sanzioni ridotte e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera; che non siano già state contestate le violazioni o non siano iniziate ispezioni, accessi o verifiche delle quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Esempio di calcolo
Un contribuente deve pagare l’Iva di 10mila euro relativa al mese di giugno, in scadenza il 18 luglio 2011; il versamento però viene eseguito il 22 luglio, cioè con un ritardo di 4 giorni. In questo caso, la sanzione applicabile è dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, in totale 0,8 per cento.
Nel modello F24 del versamento che eseguirà il 22 luglio 2011, indicherà:
· l’Iva di 10.000 euro, con il codice tributo 6006;
· la sanzione da ravvedimento “sprint” di 80 euro, con il codice tributo 8904, pari allo 0,8% sui quattro giorni di ritardo;
· gli interessi legali di 1,64 euro, per i 4 giorni, calcolati con il tasso annuo dell’1,5%, con il codice 1991.
· importo totale di 10.081,64 euro.
Ravvedimento “frazionato”
L’Agenzia delle Entrate, con la recente risoluzione n. 67/E del 23/06/2011, ha riconosciuto il perfezionamento del ravvedimento anche qualora il versamento delle somme dovute sia effettuato con modalità “scaglionata” o “frazionata”.
A tal fine è necessario che tutti i pagamenti eseguiti per interessi e sanzioni, anche in giorni diversi, siano effettuati entro i termini. Tale possibilità è comunque consentita fino al riscontro, da parte dell’Ufficio, dell’irregolarità a seguito di un controllo fiscale ovvero alla scadenza del termine previsto per il ravvedimento.
Discorso diverso è invece la rateazione delle somme da ravvedimento, che non è invece ammessa ai fini della regolarizzazione. Infatti la rateazione costituisce una modalità di pagamento dilazionato nel tempo applicabile soltanto se espressamente prevista dalla norma e pertanto “non è ammissibile che il ravvedimento della violazione si perfezioni con il versamento della cosiddetta «prima rata» … e che il contribuente possa … beneficiare della riduzione complessiva delle sanzioni applicabili anche quando i versamenti delle «rate» successive siano effettuati oltre i termini ultimi … previsti”.
Tabella di calcolo “rapido”
|
Importo dovuto |
Sanzione principale |
Sanzione ridotta con ravvedimento |
Ravvedimento Tipo |
Scadenza |
100 |
--- |
--- |
--- |
Ritardo – giorno 1 |
100 |
2% |
0,20% |
sprint |
Ritardo – giorno 2 |
100 |
4% |
0,40% |
sprint |
Ritardo – giorno 3 |
100 |
6% |
0,60% |
sprint |
Ritardo – giorno 4 |
100 |
8% |
0,80% |
sprint |
Ritardo – giorno 5 |
100 |
10% |
1% |
sprint |
Ritardo – giorno 6 |
100 |
12% |
1,20% |
sprint |
Ritardo – giorno 7 |
100 |
14% |
1,40% |
sprint |
Ritardo – giorno 8 |
100 |
16% |
1,60% |
sprint |
Ritardo – giorno 9 |
100 |
18% |
1,80% |
sprint |
Ritardo – giorno 10 |
100 |
80% |
2% |
sprint |
Ritardo – giorno 11 |
100 |
22% |
2,20% |
sprint |
Ritardo – giorno 12 |
100 |
24% |
2,40% |
sprint |
Ritardo – giorno 13 |
100 |
26% |
2,60% |
sprint |
Ritardo – giorno 14 |
100 |
28% |
2,80% |
sprint |
Ritardo – giorno 15 |
100 |
30% |
3% |
breve |
Ritardo – giorno 16 |
100 |
30% |
3% |
breve |
Ritardo – giorno 30 |
100 |
30% |
3% |
breve |
Ritardo – giorno 31 |
100 |
30% |
3,75% |
lungo |
14/07/2011