RAVVEDIMENTO OPEROSO “SPRINT”

 

 

Possibilità di sanare i tardivi versamenti entro 14 giorni

 

Con il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 è stato istituito il ravvedimento operoso "sprint" che dà la possibilità al contribuente di sanare i tardivi versamenti in misura ridotta se effettuati entro i primi 14 giorni dal termine di scadenza, con la possibilità di usufruire della sanzione dello 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo.

Rimangono invariate le percentuali del 3% per il ravvedimento breve e del 3,75% per il ravvedimento lungo.

 

Il ravvedimento “sprint” può essere effettuato entro 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento; quello breve può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; il ravvedimento lungo può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione.

 

Novità normativa

Il co. 31 dell’art. 23 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (c.d. Manovra Correttiva 2011) entrata in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta lo scorso 06 luglio 2011, ha modificato l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 prevedendo un nuovo tipo di ravvedimento: al ravvedimento breve e al ravvedimento lungo si aggiunge il ravvedimento definito "sprint".

Di conseguenza, l’art. 13, co. 1 ora dispone che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 30% oltre a quanto previsto dalla lettera a) del co. 1 dell’art. 13 del decreto legislativo 472/1997 è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

 

Il nuovo calcolo

Con il ravvedimento “sprint”, da effettuare entro 14 giorni dalla scadenza, esteso a tutti i contribuenti, la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura del 30%, che si riduce al 3% in caso di ravvedimento breve o mensile entro trenta giorni, è infatti ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento breve o mensile.

 

Riepilogo dei possibili ravvedimenti operosi

Per sanare gli omessi versamenti di Iva, Irap e imposte sul redditi (e non anche dei contributi ed i premi), è possibile applicare le sanzioni ridotte nelle seguenti nuove misure:

ð ravvedimento sprint col 0,2% (1/10 del 30% : 15) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 14 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua del 1,5%;

ð ravvedimento breve col 3% (1/10 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 30 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua del 1,5%;

ð ravvedimento lungo col 3,75% (1/8 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguito oltre i 30 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua del 1,5%;

Condizione affinché si possa applicare il ravvedimento operoso è la contestuale regolarizzazione del tributo nonché delle sanzioni ridotte e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera; che non siano già state contestate le violazioni o non siano iniziate ispezioni, accessi o verifiche delle quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

 

Esempio di calcolo

Un contribuente deve pagare l’Iva di 10mila euro relativa al mese di giugno, in scadenza il 18 luglio 2011; il versamento però viene eseguito il 22 luglio, cioè con un ritardo di 4 giorni. In questo caso, la sanzione applicabile è dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, in totale 0,8 per cento.

Nel modello F24 del versamento che eseguirà il 22 luglio 2011, indicherà:

·        l’Iva di 10.000 euro, con il codice tributo 6006;

·        la sanzione da ravvedimento “sprint” di 80 euro, con il codice tributo 8904, pari allo 0,8% sui quattro giorni di ritardo;

·        gli interessi legali di 1,64 euro, per i 4 giorni, calcolati con il tasso annuo dell’1,5%, con il codice 1991.

·        importo totale di 10.081,64 euro.

 

Ravvedimento “frazionato”

L’Agenzia delle Entrate, con la recente risoluzione n. 67/E del 23/06/2011, ha riconosciuto il perfezionamento del ravvedimento anche qualora il versamento delle somme dovute sia effettuato con modalità “scaglionata” o “frazionata”.

A tal fine è necessario che tutti i pagamenti eseguiti per interessi e sanzioni, anche in giorni diversi, siano effettuati entro i termini. Tale possibilità è comunque consentita fino al riscontro, da parte dell’Ufficio, dell’irregolarità a seguito di un controllo fiscale ovvero alla scadenza del termine previsto per il ravvedimento.

Discorso diverso è invece la rateazione delle somme da ravvedimento, che non è invece ammessa ai fini della regolarizzazione. Infatti la rateazione costituisce una modalità di pagamento dilazionato nel tempo applicabile soltanto se espressamente prevista dalla norma e pertanto “non è ammissibile che il ravvedimento della violazione si perfezioni con il versamento della cosiddetta «prima rata» … e che il contribuente possa … beneficiare della riduzione complessiva delle sanzioni applicabili anche quando i versamenti delle «rate» successive siano effettuati oltre i termini ultimi … previsti”.

 

Tabella di calcolo “rapido”

 

 

Importo dovuto

Sanzione principale

Sanzione ridotta con ravvedimento

Ravvedimento

Tipo

Scadenza

100

---

---

---

Ritardo – giorno 1

100

2%

0,20%

sprint

Ritardo – giorno 2

100

4%

0,40%

sprint

Ritardo – giorno 3

100

6%

0,60%

sprint

Ritardo – giorno 4

100

8%

0,80%

sprint

Ritardo – giorno 5

100

10%

1%

sprint

Ritardo – giorno 6

100

12%

1,20%

sprint

Ritardo – giorno 7

100

14%

1,40%

sprint

Ritardo – giorno 8

100

16%

1,60%

sprint

Ritardo – giorno 9

100

18%

1,80%

sprint

Ritardo – giorno 10

100

80%

2%

sprint

Ritardo – giorno 11

100

22%

2,20%

sprint

Ritardo – giorno 12

100

24%

2,40%

sprint

Ritardo – giorno 13

100

26%

2,60%

sprint

Ritardo – giorno 14

100

28%

2,80%

sprint

Ritardo – giorno 15

100

30%

3%

breve

Ritardo – giorno 16

100

30%

3%

breve

Ritardo – giorno 30

100

30%

3%

breve

Ritardo – giorno 31

100

30%

3,75%

lungo

 

 

14/07/2011

 

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