DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2008

 

 

Novità per i modelli di dichiarazione del 2009

 

Con l’approvazione da parte della Agenzia Entrate di tutti i modelli di dichiarazione dei redditi 2008, è possibile stilare il nuovo calendario delle scadenze ed evidenziare alcune importanti novità che hanno modificato sostanzialmente la modulistica rispetto allo scorso anno.

 

Quest’anno, accanto ai tradizionali 730 e Unico debutta anche il modello Unico MINI, studiato su misura per quei contribuenti che si trovano in situazioni poco complesse e non intendono avere a che fare con le complesse istruzioni e il proliferare dei quadri nella modulistica.

 

Scadenzario e composizione dei modelli

MODELLO

SCADENZA

ADEMPIMENTO

Mod. 730  base

Mod. 730-1  (scelta 8‰-5‰)

entro 30/04/2009

al sostituto d’imposta (datore di lavoro)

Mod. 730  base

Mod. 730-1  (scelta 8‰-5‰)

Entro 01/06/2009

         (31/05/2009)

al CAF/professionista

Pagamento imposte

entro 16/06/2009

entro 16/07/2009

senza maggiorazione

con maggiorazione 0,4%

Mod. Unico 2009

Mod. Unico NINI 2009

entro 30/06/2009

entro 30/09/2009

presentazione cartacea

presentazione telematica

Mod. Unico 2009 soggetti Ires

Entro il nono mese dalla chiusura del periodo di imposta

presentazione telematica

Dichiarazione Irap non unificata

entro 16/06 o 16/07

entro 30/09/2009

pagamento

presentazione

Conguaglio da modello 730 (rimborso o versamento)

dal mese di luglio ‘09

da agosto/settembre ‘09

per i dipendenti

per i pensionati

 

Novità e proroghe

þ     Proroga della detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e la possibilità di ripartire la detrazione in un numero di rate da tre a dieci anni;

þ     Proroga della detrazione Irpef del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia;

þ     Proroga della detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori per l’acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità;

þ     Aumento del limite di detraibilità per gli interessi passivi su mutui;

þ     Previsione di una detrazione d’imposta del 19% per le spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti;

þ     Possibilità per gli studenti universitari fuori sede di fruire della detrazione del 19% anche nel caso di spese sostenute per canoni relativi ai contratti di ospitalità;

þ     Previsione di una detrazione d’imposta del 19% per le spese di acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

þ     Possibilità di godere di una detrazione del 19% sui contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico;

þ     Proroga della detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido;

þ     Possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito dal datore di lavoro compensi per lavoro straordinario di scegliere una differente modalità di tassazione di detti compensi;

þ     Possibilità di restituire il “bonus fiscale”, fruito con riferimento ai redditi posseduti nell’anno 2006, e/o il “bonus straordinario”, fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2007 o 2008, nel caso in cui uno solo o entrambi i benefici siano stati indebitamente percepiti;

þ     Ampliamento a nuovi soggetti della destinazione del cinque per mille; tra i possibili destinatari è stato previsto anche il comune di residenza;

þ     Possibilità di chiedere il “bonus famiglia” previsto per i nuclei familiari a basso reddito.

 

Chi può utilizzare il modello 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2009 sono:

ú pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);

ú soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (trattamento di integrazione salariale, indennità di mobilità ecc.);

ú soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

ú sacerdoti della Chiesa cattolica;

ú giudici costituzionali, parlamentari, i consiglieri, altri titolari di cariche pubbliche elettive;

ú soggetti impiegati in lavori socialmente utili:

ú i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono rivolgersi:

- al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2009;

- ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf) o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2009 e si conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;

ú personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2008 al mese di giugno dell’anno 2009;

ú nel 2009 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa - “co.co.co”) almeno per un periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2009 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 ad in Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato;

ú produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione dei sostituti di imposta (Mod. 770), dall’Irap e dall’Iva (volume affari inferiore a € 7.000,00).

I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

 

Redditi che si possono dichiarare con il modello 730

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel 2008:

• redditi di lavoro dipendente;

• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.co.);

• redditi dei terreni e dei fabbricati;

• redditi di capitale;

• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva, diversi da quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni abituali;

• alcuni dei redditi diversi;

• alcuni dei redditi assoggettati a tassazione separata.

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi, non legalmente o effettivamente separati, possiedono esclusivamente redditi indicati nei punti precedenti e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Redditi che si devono dichiarare con il modello Unico

Non possono utilizzare il Mod. 730, ma devono presentare il modello Unico 2009 le persone fisiche che nel 2008 hanno posseduto:

* redditi di impresa, anche in forma di partecipazione (soci);

* redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva, anche in forma associata;

* redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 (es. cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);

* realizzano plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata;

* redditi provenienti da trust.

Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:

* devono presentare anche solo una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap e sostituti di imposta Mod. 770 ordinario e semplificato (esempio imprenditori agricoli non esonerati e venditori porta a porta);

* non sono residenti in Italia nel 2008 e/o nel 2009;

* devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;

* nel 2009 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare la ritenuta di acconto (es. colf e altri addetti alla casa).

 

Altri redditi da dichiarare utilizzano il modello Unico

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2009 devono, altresì, presentare:

• il quadro RM del mod. Unico 2009 Persone Fisiche

-         se hanno percepito nel 2008 redditi di capitale di fonte estera, interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;

-         se hanno percepito nel 2008 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;

-         se nel 2008 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%;

-         se nel 2008 hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni (L. 448/2001) ed hanno effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva del 4% sull’importo rideterminato.

I contribuenti che presentano il Mod. 730 e siamo anche tenuti alla presentazione del quadro RM, non possono usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria.

• il quadro RT del mod. Unico 2009 Persone Fisiche

-         se nel 2008 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate od altri redditi di natura finanziaria al fine di determinare e versare la relativa imposta sostitutiva, o anche se realizzato minusvalenze derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e non qualificate.

• il modulo RW del mod. Unico 2009 Persone Fisiche se nel 2008 hanno detenuto investimenti all’estero di natura finanziaria per un valore superiore a 10.000 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l’estero senza il tramite di intermediari, per un valore complessivo superiore a 10.000 €.

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro AC del mod. Unico 2009 Persone Fisiche relativo all’elenco dei fornitori del condominio.

I quadri RM e RT, il modulo RW e il quadro AC devono essere presentati nei modi e nei termini previsti per il mod. Unico 2009 Persone fisiche.

 

Nuovo modello Unico MINI

Quattro facciate al posto di otto e le istruzioni ridotte a 24 pagine. Sono i numeri di Unico MINI, versione light del modello Unico persone fisiche studiata dall’Agenzia delle Entrate per i circa 4 milioni di contribuenti italiani con i redditi più comuni. Il nuovo modello si presenta all’appello con la prossima stagione delle dichiarazioni con righi ridotti nel numero ma ampliati nelle dimensioni per rendere più agevole la compilazione. I dati anagrafici, ad esempio, che nel modello Unico ordinario richiedono una pagina intera, sono condensati in un solo rigo, dove il contribuente si limiterà a indicare nome, cognome, codice fiscale e domicilio fiscale.

E’ dedicato ai contribuenti che si trovano nelle situazioni più comuni, ma non consente di dichiarare tutte le tipologie di reddito e di spesa.

Può essere utilizzato da pensionati, lavoratori dipendenti e assimilati, come per esempio i co.co.co., i percettori di borse di studio o assegni periodici dal coniuge, di indennità per pubbliche funzioni o per carriere elettive, titolari di trattamenti pensionistici integrativi, a eccezione dei lavoratori socialmente utili in regime agevolato.

I potenziali utilizzatori sono coloro che non hanno un sostituto di imposta, come per esempio i soli titolari di redditi dei terreni e fabbricati o chi ha ricevuto assegni periodici dall’ex coniuge, oppure i dipendenti a tempo determinato che non possono avvalersi del 730, in quanto non lavorano nei mesi di giugno e luglio 2009 e i lavoratori autonomi occasionali, senza partita Iva.

Non possono essere dichiarati nel modello Unico MINI i canoni di affitto in regime vincolistico e la mancata coltivazione dei terreni, i canoni convenzionali di fabbricati ubicati in comuni ad alta densità abitativa, il reddito dell’immobile distrutto o inagibile e i canoni non percepiti per morosità dell’inquilino.

Sul fronte degli oneri, il modello MINI esclude chi vuole usufruire della detrazione per i contributi di previdenza complementare, coloro che hanno sostenuto spese sanitarie per patologie esenti per familiari non a carico, oppure che hanno deciso di rateizzare le spese mediche, nonché gli inquilini che hanno diritto agli sconti per canoni di locazione previsti dall’art. 16 del Tuir.

E’ altresì escluso per i titolari di partita Iva, i non residenti e per chi deve integrare o correggere una dichiarazione già presentata e per i lavoratori socialmente utili.

 

Versamenti

Il termine per il pagamento delle imposte, derivanti dalla liquidazione di Unico 2009, scade il 16 giugno 2009; il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo d’imposta 2008, quanto il primo acconto per il periodo d’imposta 2009. Il secondo acconto sarà invece versato entro il 30 novembre 2009.

Il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, può essere effettuato entro il 16 luglio 2009 con versamento di una maggiorazione pari allo 0,4%; tale maggiorazione viene versata sommandola all’importo cui si riferisce.

Gli importi risultati da Unico – tanto i versamenti a saldo quanto gli acconti – possono essere rateizzati; il numero massimo, così pure come la scadenza delle rate, varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda del fatto che il primo versamento venga effettuato entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio (in quest’ultimo caso gli importi da rateizzare sono quelli maggiorati dello 0,4%)

La rateizzazione comporta l’applicazione dell’interesse dello 0,5% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento.

 

Sanzioni

Le sanzioni amministrative sono previste dal D.Lgs. 471/97:

VIOLAZIONE

SANZIONE

Omessi o inesatti dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e la determinazione del tributo

² sanzione da euro 258 a euro 2.065

Dichiarazione infedele

² sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta o del minor credito

Errata indicazione del codice fiscale

² sanzione da euro 103 a euro 2.065

Omesso, tardivo o insufficiente versamento in acconto o in saldo delle imposte

² sanzione dal 30% dell’importo non versato o versato in ritardo (1)

 

(1)  la sanzione è ridotta al 10% nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazione dell’esito della liquidazione automatica ai sensi dell’art. 36-bis DPR 600/73; al 20% nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell’esito del controllo formale della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-ter DPR 600/73.

 

Rinvio per approfondimenti

Per un maggior approfondimento, previa registrazione, accedendo alla sezione

è possibile scaricare la guida pratica all’adempimento.

 

 

18/04/2009

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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