NUOVO REGIME CONTABILE DEI MINIMI

 

 

Dal 2012 il regime dei minimi cambia volto

 

Dal 2012 entra in vigore il “nuovo” regime dei minimi introdotto dalla Manovra correttiva, che prevede l’assoggettamento del reddito ad un’imposta sostitutiva Irpef del 5%, ed è stato riservato ai contribuenti che iniziano una nuova attività.

Ai fini dell’accesso assumono rilevanza l’anno di inizio dell’attività e le caratteristiche dell’attività esercitata nonché del soggetto interessato.

 

E’ bene notare che l’età non costituisce un vincolo all’utilizzo, ma una opportunità per beneficiare di tale regime; in altre parole anche un 70enne potrebbe utilizzare detto regime, rispettando gli altri requisiti, per 5 anni. In un momento in cui aumenta l’età della pensione, potrebbe rilevarsi una opportunità.

 

Agevolate le nuove attività

L’intervento principale riguarda la trasformazione dello stesso da regime a durata illimitata a regime di durata limitata nel tempo in quanto riservato ai soggetti che intraprendono una nuova attività e, in via transitoria, a coloro che l’hanno iniziata dall’1.1.2008.

Il Legislatore ha mantenuto gran parte della struttura e delle regole stabilite nel “vecchio” regime dei minimi (ad eccezione della misura dell’imposta sostitutiva, ora ridotta al 5%) aggiungendo alcune ulteriori condizioni, mutuate dal regime delle nuove iniziative.

Il “nuovo” regime dei minimi entra in vigore dal 2012; considerate le restrizioni introdotte rispetto al precedente regime, lo stesso potrà essere verosimilmente adottato da un numero limitato di soggetti.

 

Nuovo regime dal 2012

Di fatto si tratta di un “nuovo” regime dei minimi che pur prevedendo le stesse semplificazioni contabili del vigente regime richiede, ai fini dell’accesso, anche il rispetto delle seguenti condizioni:

Ø riguarda esclusivamente persone fisiche che:

§ iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo;

§ hanno iniziato un’attività d’impresa o di lavoro autonomo a partire dal 2008;

Ø ha durata di 5 anni a partire dall’inizio dell’attività, con un’eccezione per chi non ha ancora compiuto il 35esimo anno di età: per questi soggetti la durata del nuovo regime contabile potrà andare anche oltre i 5 anni e fino al compimento del 35esimo anno di età.

Pertanto, un contribuente ventenne nel 2012, che intraprende nel medesimo anno un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, beneficiando del nuovo regime, potrà applicarlo anche oltre il quinquennio 2012-2016 e, potenzialmente, addirittura fino al 2027 qualora mantenga ininterrottamente le condizioni per la permanenza nel nuovo regime e non si verifichino cause di esclusione o decadenza.

 

Requisiti per il nuovo regime dei minimi

Per poter applicare il nuovo regime sono previsti requisiti specifici:

ü non aver esercitato un’attività d’impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività;

ü l’attività da esercitare non deve costituire in alcun modo prosecuzione di un’altra attività precedente svolta quale dipendente o autonomo, con esclusione del periodo di pratica professionale;

ü in caso di prosecuzione di attività d’impresa esercitata da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a 30 mila euro.

Si ritiene che, analogamente a quanto attualmente previsto, siano esclusi dall’applicazione delle novità in esame i soggetti:

û che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (ad esempio, agricoltura, agenzie di viaggio, vendita di sali e tabacchi, vendite a domicilio);

û  non residenti;

û  che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), DPR n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n. 331/93;

û  soci / associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116 del Tuir.

 

Adempimenti per i nuovi minimi

Il nuovo regime, richiamando di fatto la medesima normativa prevista per i “minimi”, conferma le medesime agevolazioni per essi previste. In particolare:

-         no addebito Iva su operazioni attive;

-         no diritto alla detrazione su operazioni passive;

-         obbligo di applicazione del reverse charge (acquisti intraUe, acquisto servizi generici Ue-ExtraUe, subappalti, ecc.) con obbligo di versamento dell’Iva;

-         obbligo di numerazione, conservazione fatture acquisto e bollette doganali;

-         certificazione corrispettivi;

-         obbligo intrastat;

-         esonero elenchi cli-for, comunicazione operazioni black-list;

-         determinazione del reddito d’impresa/lavoro autonomo con applicazione criterio di cassa;

-         esclusione da studi di settore e parametri;

-         esclusione da Irap.

 

Tassazione del nuovo regime dei minimi

La vera novità, che rende il nuovo regime ancor più appetibile di quello che va di fatto a sostituire, è l’assoggettamento del reddito d’impresa/lavoro autonomo ad una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5% (nell’attuale regime la stessa è pari al 20%).

Nei confronti di tali contribuenti dovrà essere chiarito se i sostituti d’imposta dovranno operare, analogamente a quanto previsto nell’attuale regime, la ritenuta del 20% sulle somme corrisposte.

Va considerato peraltro che per il regime delle nuove iniziative produttive che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%, la CM 26.1.2001, n. 7/E ha riconosciuto la non applicazione della ritenuta.

 

Regime transitorio per gli “ex minimi”

Per chi dal 2012 non possiede le caratteristiche per poter accedere al nuovo regime contabile, ma presenta quelle che gli consentivano di essere considerato un “minimo”, è previsto il passaggio automatico ad un regime di semplificazioni che per la verità si presenta davvero poco appetibile e dal quale si potrà uscire optando per il regime ordinario.

Per i soggetti minimi nel 2011, lo status di minimo potrà essere conservato:

-         se si è intrapresa l’attività d’impresa, arte o professione a partire dal 01/01/2008 o successivamente;

-         nel caso si sia giunti al compimento del quinquennio di attività e si abbia un’età non superiore a 35 anni.

Per conservare lo status di minimo i due requisiti devono essere entrambi rispettati.

Dunque i soggetti minimi nel 2011, dovranno obbligatoriamente fuoriuscire dal regime dei minimi:

 ü se si è intrapresa l’attività antecedentemente al 31/12/2007;

 ü nel caso si sia giunti al compimento del quinquennio di attività e si abbia un’età superiore a 35 anni.

La fuoriuscita avverrà anche qualora si verifichi solo una delle due condizioni.

La gestione del passaggio dal regime dei minimi al regime ordinario comporta le seguenti problematiche:

ai fini IVA, in maniera simmetrica rispetto all’ingresso nel regime dei minimi, va effettuata la rettifica della detrazione IVA connessa al mutamento del regime di detrazione (da IVA indetraibile a IVA detraibile);

ai fini reddituali:

− va analizzato il trattamento dei beni strumentali acquistati durante il regime dei minimi o anteriormente all’ingresso nello stesso;

− qualora il contribuente sia un imprenditore, è necessario gestire gli eventuali salti o duplicazioni d’imposta connessi al passaggio da un regime di determinazione del reddito con il criterio di cassa a un regime in cui si utilizza il criterio di competenza. In particolare tale problematica coinvolge anche il magazzino esistente al 31.12.2011.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

02/12/2011

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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