NUOVI REGIMI CONTABILI DAL 2012

 

 

Cambia il regime dei minimi dal 2012

 

La Manovra Correttiva (D.L. n. 98/11 convertito nella L. 111/11) ha modificato all’art. 27 il regime dei minimi che dal 2012 risulterà applicabile, al sussistere di specifiche condizioni, esclusivamente dalle persone fisiche che iniziano una nuova attività ovvero che l’hanno intrapresa a decorrere dal 2008, per i primi 5 periodi d’imposta o anche oltre tale limite fino al compimento del 35° anno d’età.

 

Il “nuovo” regime, che consente di usufruire delle medesime agevolazioni precedentemente previste (esonero da liquidazione / versamento dell’Iva, dalla tenuta delle scritture contabili, ecc.), prevede il versamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5%.

I contribuenti che nel 2011 adottano il regime dei minimi e non presentano i requisiti per l’accesso al nuovo regime saranno soggetti ad Iva ed alla tassazione ai fini delle imposte dirette con le modalità ordinarie ma usufruiranno di un regime semplificato nonché dell’esenzione dall’Irap.

 

Nuovo regime dal 2012

Di fatto si tratta di un “nuovo” regime dei minimi che pur prevedendo le stesse semplificazioni contabili del vigente regime richiede, ai fini dell’accesso, anche il rispetto delle seguenti condizioni:

Ø riguarda esclusivamente persone fisiche che:

§ iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo;

§ hanno iniziato un’attività d’impresa o di lavoro autonomo a partire dal 2008;

Ø ha durata di 5 anni a partire dall’inizio dell’attività, con un’eccezione per chi non ha ancora compiuto il 35esimo anno di età: per questi soggetti la durata del nuovo regime contabile potrà andare anche oltre i 5 anni e fino al compimento del 35esimo anno di età.

Pertanto, un contribuente ventenne nel 2012, che intraprende nel medesimo anno un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, beneficiando del nuovo regime, potrà applicarlo anche oltre il quinquennio 2012-2016 e, potenzialmente, addirittura fino al 2027 qualora mantenga ininterrottamente le condizioni per la permanenza nel nuovo regime e non si verifichino cause di esclusione o decadenza.

 

Requisiti per il nuovo regime dei minimi

Per poter applicare il nuovo regime sono previsti requisiti specifici:

ü non aver esercitato un attività d’impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività;

ü l’attività da esercitare non deve costituire in alcun modo prosecuzione di un’altra attività precedente svolta quale dipendente o autonomo, con esclusione del periodo di pratica professionale;

ü in caso di prosecuzione di attività d’impresa esercitata da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a 30 mila euro.

Si ritiene che, analogamente a quanto attualmente previsto, siano esclusi dall’applicazione delle novità in esame i soggetti:

û che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (ad esempio, agricoltura, agenzie di viaggio, vendita di sali e tabacchi, vendite a domicilio);

û  non residenti;

û  che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), DPR n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n. 331/93;

û  soci / associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116 del Tuir.

 

Adempimenti per i nuovi minimi

Il nuovo regime, richiamando di fatto la medesima normativa prevista per i “minimi”, conferma le medesime agevolazioni per essi previste. In particolare:

-         no addebito Iva su operazioni attive;

-         no diritto alla detrazione su operazioni passive;

-         obbligo di applicazione del reverse charge (acquisti intraUE, acquisto servizi generici Ue-ExtraUe, subappalti, ecc.) con obbligo di versamento dell’Iva;

-         esonero da obblighi registrazione, tenuta scritture contabili e dichiarazioni;

-         obbligo di numerazione, conservazione fatture acquisto e bollette doganali;

-         certificazione corrispettivi;

-         obbligo intrastat;

-         esonero elenchi cli-for, comunicazione operazioni black-list;

-         determinazione del reddito d’impresa/lavoro autonomo con applicazione criterio di cassa;

-         esclusione da studi di settore e parametri;

-         esclusione da Irap.

 

Tassazione del nuovo regime dei minimi

La vera novità, che rende il nuovo regime ancor più appetibile di quello che va di fatto a sostituire, è l’assoggettamento del reddito d’impresa/lavoro autonomo ad una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5% (nell’attuale regime la stessa è pari al 20%).

Nei confronti di tali contribuenti dovrà essere chiarito se i sostituti d’imposta dovranno operare, analogamente a quanto previsto nell’attuale regime, la ritenuta del 20% sulle somme corrisposte.

Va considerato peraltro che per il regime delle nuove iniziative produttive che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%, la CM 26.1.2001, n. 7/E ha riconosciuto la non applicazione della ritenuta.

 

Regime transitorio per gli “ex minimi”

Per chi dal 2012 non possiede le caratteristiche per poter accedere al nuovo regime contabile, ma presenta quelle che gli consentivano di essere considerato un “minimo”, è previsto il passaggio automatico ad un regime di semplificazioni che per la verità si presenta davvero poco appetibile e dal quale si potrà uscire optando per il regime ordinario.

Nel “regime semplificato per gli ex minimi” vi rientrerà dal 2012 chi presenta i requisiti per continuare ad applicare il regime dei “minimi” (abrogato) ma non possiede i requisiti aggiuntivi previsti per applicazione del nuovo regime, che è destinatario delle seguenti semplificazioni:

A fronte di tali esoneri vengono meno, tuttavia, le agevolazioni più consistenti e cioè il non assoggettamento ad Iva delle prestazioni e l’assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva. Tali soggetti, infatti, dovranno assoggettare il reddito alle aliquote Irpef progressive a scaglioni, assoggettare ad Iva le operazioni attive ancorché con versamento annuale in unica soluzione. La mancata previsione di esonero fa ritenere tali soggetti assoggettati alla disciplina degli studi di settore.

Va infine precisato che tali semplificazioni sono riservate in via automatica a coloro che a partire dal 2012 mantengono le condizioni per essere considerati “minimi” ai sensi della previgente disciplina ma che non soddisfano le condizioni per accedere al nuovo regime. Tali semplificazioni cesseranno o al verificarsi di una causa di esclusione o decadenza o per scelta del contribuente stesso che potrà optare fin dal 2012 per l’applicazione del regime ordinario.

 

Problemi applicativi ancora aperti

Ciò che invece appare ancora dubbio è se il nuovo regime andrà anche a sostituire il regime delle nuove iniziative produttive, contemplato dall’art. 13 della L. n. 388/00. Il dubbio nasce dal fatto che, seppur tale disposizione non è stata formalmente abrogata, il nuovo regime si “sovrappone” con questo, creando non pochi problemi di compatibilità.

Sul punto si dovranno attendere chiarimenti ufficiali; per stabilire le modalità attuative del nuovo regime è prevista l’emanazione di uno specifico provvedimento direttoriale.

 

 

08/08/2011

 

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