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ANCORA LE VECCHIE REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI
Il Ministero del Lavoro, in risposta a una Faq del 1° settembre 2010 relativa alla modalità di tenuta e vidimazione del registro infortuni, ha chiarito che, in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale previsto dal c.d. “Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro” (art.8, co.4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81), permangono in capo alle aziende soggette gli obblighi relativi al registro infortuni, individuati con D.M. 12 settembre 1958.
Attesa per il nuovo registro
L’atteso decreto interministeriale dovrà istituire il Sinp (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro), che determinerà l’abrogazione del registro infortuni. I registri degli infortuni e degli agenti cancerogeni e biologici, infatti, non saranno più in vigore dopo sei mesi dall’istituzione del Sinp.
Modalità di tenuta del registro infortuni
Fintanto che non vedrà la luce il nuovo Sinp, il registro infortuni deve essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), vidimato presso l’Asl competente per territorio (laddove il servizio sia ancora erogato) e conservato sul luogo di lavoro per eventuali ispezioni.
Attività con più sedi
In caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità entro l’ambito provinciale, o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, l’obbligo si ritiene assolto anche nell'ipotesi in cui il registro sia tenuto nella sede centrale dell'impresa.
In caso di imprese che svolgano attività prevalentemente fuori della propria sede per lunghi periodi, è d’obbligo, per ciascuna unità produttiva, la conservazione del proprio registro vidimato dall’Asl territorialmente competente.
Rilevazione con procedure automatiche
In ogni caso viene riconosciuta la possibilità, per i datori di lavoro, di utilizzare sistemi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati relativi agli infortuni mediante schede conformi al modello previsto dal decreto e vidimate presso le sedi Asl competenti.
08/11/2010