LE RETI DI IMPRESA
Agevolazioni fiscali e vantaggi amministrativi per chi aderisce
Via libera della Commissione Europea alle norme italiane sulle agevolazioni fiscali per le reti di impresa. L’agevolazione in questione è rivolta alle imprese che stipulano un contratto di rete, ovvero quello con il quale più imprenditori possono perseguire lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito il software “AgevolazioneReti”, che deve essere utilizzato dalle imprese che intendono presentare il modello per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di rete (art. 42, comma 2-quater, del DL 78/2010).
Cosa riguarda
L’agevolazione consiste in una sospensione d’imposta della quota degli utili dell’esercizio destinata, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare. La quota degli utili deve essere accantonata in una apposita riserva e concorre a formare il reddito se utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio ovvero viene meno l’adesione al contratto di rete.
Scopo del contratto di rete è quello di accrescere e migliorare, sia a livello di singolo imprenditore che di collettività dei soggetti facenti parte della rete, la capacità innovativa e la competitività sul mercato.
L’articolo 3, co. 4-ter del D.L. n.5/09, definisce il contratto di rete come quel contratto con cui:
“più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
I requisiti
I requisiti oggettivi richiesti sono quindi limitati: per stipulare un contratto di rete d’impresa sarà necessaria la presenza di almeno 2 imprenditori come definiti all’art. 2082 c.c.. Non esistono preclusioni di tipo dimensionale, numerico ovvero attinenti al settore economico di appartenenza.
I dati necessari che devono essere riportati nel contratto sono:
· il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di tutti i soggetti facenti parte della rete, siano essi gli originari sottoscrittori o soggetti che hanno aderito in una seconda fase;
· gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei soggetti aderenti alla rete e le modalità per la verifica del grado di raggiungimento degli stessi;
· la definizione del programma di rete con la precisa individuazione dei diritti e degli obblighi che ogni impresa si assume e delle modalità con le quali si persegue lo scopo posto dalla rete;
· la durata del contratto, le modalità di adesione da parte di ulteriori imprese e le eventuali cause di recesso con le connesse modalità di esercizio;
· le regole in tema di decisioni dei partecipanti su tutte le materie ed aspetti di interesse comune;
· le regole di eventuale modificabilità del programma di rete, da prendere con deliberazione a maggioranza nonché le modalità con cui tale decisione deve essere presa.
Vantaggi fiscali
L’agevolazione consiste in una sospensione da imposizione per gli utili relativi ai periodi d’imposta 2010-2012, che vengono destinati al fondo comune della rete. Può essere fruita solo con il versamento del saldo delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) dovute per il periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti, e non riguarda l’Irap.
Gli acconti dell’Irpef e dell’Ires dovuti per il periodo d’imposta successivo devono essere calcolati, invece, considerando come imposta del periodo precedente quella che sarebbe risultata senza considerare l’agevolazione.
L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000,00.
Per la prima applicazione della norma la stipula del contratto, la susseguente iscrizione al registro imprese e l’asseverazione possono essere ottenuti entro il 30 settembre 2011, termine ultimo per la presentazione di Unico 2011.
Vantaggi amministrativi
I vantaggi di natura amministrativa, di cui alla lett. b), co.368 della L. n. 266/05 prevedono la possibilità che sia la rete:
Ø ad intrattenere rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con enti pubblici, anche economici; le domande, le richieste e le istanze e qualsiasi altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto che si è instaurato, si intendono, per quanto riguarda gli effetti, riferiti alle imprese aderenti al contratto di rete;
Ø ad inviare mediante un procedimento collettivo le richieste per l’accesso ad eventuali contributi di natura regionale, nazionale e comunitaria; la rete può altresì provvedere, se necessario, alla stipula di convenzioni, anche collettive, con istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 385/93, volte a presentare la garanzia per l’ammontare della parte di contributi soggetti a rimborso;
Ø a stipulare, per conto delle imprese aderenti al contratto, negozi di diritto privato secondo le norme del mandato.
Presentazione della domanda
Per ottenere il beneficio fiscale, nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 23 maggio di ciascun anno, le imprese interessate devono presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello dal 2 al 23 maggio 2011, 2012 e 2013, relativamente ai periodi d’imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012.
Il modello
comunicativo è denominato RETI ed è stato approvato dal Direttore dell’Agenzia
delle Entrate il 14 aprile con protocollo n. 2011/31139; la gestione è affidata
al Centro operativo di Pescara.
L’Agenzia delle Entrate
comunicherà, con appositi provvedimenti, la percentuale massima del risparmio d’imposta
spettante per ciascuna.
07/05/2011