RIFORMA DELLE RENDITE FINANZIARIE

 

 

Tassazione al 20% e nuovo affrancamento

 

La riforma dei redditi di natura finanziaria operata dall’art. 2, co. da 6 a 34, del recente D.L. n. 138 del 2011 è finalizzata principalmente all’adozione di un’unica aliquota del 20 per cento (intermedia tra quelle attuali del 12,5 e del 27%) per le ritenute e le imposte sostitutive da applicare in relazione ai redditi di capitale di cui all’art. 44 e a quelli diversi di natura finanziaria cui all’art. 67 del Tuir.

 

L’entrata in vigore delle modifiche è peraltro differita al 1° gennaio 2012 per cui i redditi che saranno percepiti entro la fine dell’anno continueranno a essere tassati secondo le regole attuali.

 

Cosa cambia

Dal 1° gennaio 2012, l’aliquota base delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria sarà unificata al 20% a cui si affiancherà:

Ø l’imposta sostitutiva dell'11% sui risultati di gestione dei fondi pensione italiani;

Ø la ritenuta o imposta sostitutiva del 12,5% su: titoli dello Stato italiano ed equiparati; titoli di Stato esteri white list; titoli di risparmio per l’economia meridionale; piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti (che saranno oggetto di una specifica regolamentazione).

I titoli equiparati ai titoli di Stato sono i buoni postali fruttiferi, i titoli obbligazionari di amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, di enti territoriali (quali i Boc) e di enti pubblici istituiti per l’esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio. Sono inoltre da considerarsi equiparati i titoli di enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia (ad esempio Bers, Bei, Ceca, Birs, Euratom).

 

Tassazione interessi da conto corrente

La riforma inerente le rendite finanziarie rimodula anche le tassazioni inerenti i proventi e gli interessi che derivano da impiego di somme in conti corrente. Per quanto riguarda gli interessi di prodotti finanziari l’aliquota scenderà dall’attuale 27 per cento al 20 per cento (interessi previsti dal co. 2 dell’art. 26 del D.P.R. 600 /73). In ogni caso continueranno a non essere assoggettati a ritenuta :

 

Altre novità

Altre importanti novità sono:

-         la soppressione del prelievo aggiuntivo del 20% sugli interessi dei depositi a garanzia di finanziamenti alle imprese residenti;

-         la soppressione della maggiorazione del 20% sugli interessi dei titoli con scadenza non inferiore a 18 mesi rimborsati anticipatamente.

Il passaggio al nuovo regime, a partire dal 1° gennaio 2012 seguirà regole diverse a secondo della tipologia di investimento finanziario e alla circostanza che il contribuente abbia o meno esercitato l’opzione per il regime del risparmio gestito.

 

Tipi differenti di regimi

Nel caso di contribuenti in regime di risparmio gestito il risultato di gestione maturato fino al 31 dicembre 2011 sarà tassato al 12,5%; quello maturato a partire dal 2012, al 20 per cento. Le perdite maturate fino al 31 dicembre 2012 saranno deducibili dai risultati positivi del 2012 e seguenti nella misura del 62,5 per cento.

Per i contribuenti in regime dichiarativo o amministrato, per quanto riguarda i titoli obbligazionari (ovviamente quelli per i quali si modifica la tassazione) i ratei di cedola o scarto di emissione saranno tassati al 12,5% per la parte maturata nel 2011 e al 20% per la parte maturata nel 2012. Questa regola però riguarderà solo i titoli bancari, i titoli esteri e quelli di società italiane quotate. Per gli altri titoli, l’intero ammontare delle cedole scadute nel 2012 sarà tassato al 20%. I dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate saranno tassati al 20% se percepiti a partire dal 1° gennaio 2012. I proventi delle polizze vita saranno scomposti nella parte maturata fino al 31 dicembre 2011 e nella parte maturata successivamente. Si applicheranno, a ciascuna parte, le aliquote di pertinenza.

Le differenze positive fra prezzo a termine e prezzo a pronti, nei contratti di pronti contro termine saranno tassate integralmente al 20% se il contratto scade nel 2012 e ciò a prescindere dalla circostanza che il titolo sottostante sia o meno tassato al 20 per cento.

Le plusvalenze realizzate con la vendita di strumenti finanziari saranno tassate al 20% a partire dal 1° gennaio 2012. Eventuali minusvalenze riportabili da precedenti periodi d'imposta saranno computabili nella misura del 62,5%. Lo stesso va detto per gli altri redditi diversi di natura finanziaria (differenziali da contratti derivati, plusvalenze derivanti da cessioni di valute, ove imponibili).

 

Utili e partecipazioni

Tra le tipologie reddituali alle quali si applica la nuova aliquota rientrano anche gli utili e le plusvalenze relativi alle partecipazioni societarie non qualificate detenute da persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e trust al di fuori dell’attività d’impresa. Resta, invece, invariato il regime attualmente previsto per le partecipazioni qualificate e per quelle non qualificate (e non quotate) in società residenti nei cosiddetti paradisi fiscali (nonché per quelle possedute nell’ambito dell’attività d’impresa).

L’incremento del prelievo dal 12,5 al 20 per cento si applicherà:

- ai dividendi e ai proventi agli stessi assimilati percepiti dal 1° gennaio 2012, come stabilito nel comma 10 dell’art. 2 del D.L. n. 138;

- alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie realizzate dal 1° gennaio 2012, come previsto nel co. 9 dello stesso decreto con riferimento ai redditi diversi.

Per quanto concerne i dividendi e i proventi assimilati, l’aliquota della ritenuta a titolo d’imposta del 20 per cento si applicherà, quindi, soltanto a quelli provenienti da partecipazioni non qualificate possedute al di fuori dell’attività d’impresa e non relative a società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (se le partecipazioni non sono negoziate in un mercato regolamentato). I dividendi percepiti dai soggetti IRES restano esclusi dalla formazione del reddito d’impresa nella misura del 95 per cento.

Si ricorda che si considerano non qualificate le partecipazioni che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria non superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Il nuovo regime si applica anche ai dividendi distribuiti a soggetti non residenti, che sono assoggettati alla ritenuta “in uscita” con l’aliquota del 20 per cento o con quella inferiore eventualmente stabilita nelle convenzioni contro le doppie imposizioni.

 

Possibile allineamento

Sarà possibile optare per l’allineamento dei valori fiscali dei titoli, delle valute e degli altri strumenti finanziari in portafoglio, versando l’imposta sostitutiva del 12,5%, ma l’allineamento dovrà riguardare tutti i titoli posseduti in regime dichiarativo e tutti quelli appartenenti a ciascun rapporto in regime amministrato.

Inoltre, chi deciderà di procedere all'allineamento dovrà farlo anche per i fondi comuni nazionali e gli OICVM europei (o istituiti in Stati SEE con scambio d'informazioni) e, in tal caso, l'allineamento avrà valenza sia ai fini del capital gain sia ai fini della tassazione dei redditi di capitale.

 

 

04/11/2011

 

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