RIMBORSI CHILOMETRICI 2009

 

 

 


E’ pronta la tabella ACI per il benefit auto del 2009. L’Agenzia delle Entrate ha reso note le tabelle nazionali con le tariffe elaborate dall’ACI dei costi chilometrici da applicare per la quantificazione del reddito in natura derivante dall’utilizzo promiscuo (aziendale e privato) di autovetture aziendali da parte di dipendenti e titolari di redditi assimilati. I nuovi importi avranno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta 2009.

 

I valori sono cresciuti, per i modelli più diffusi, in media tra il 4 e il 5% rispetto al 2008, il che comporterà un corrispondente aggravio di oneri per ritenute fiscali e contributi previdenziali nelle buste paga del prossimo anno.

 

Tipologie di rimborsi

Vi sono due tipologie di rimborso, che interessano l’impiego degli automezzi:

Ø     fringe benefit per i veicoli aziendali, in uso promiscuo al lavoratore dipendente;

Ø     rimborso dei costi chilometrici.

 

Fringe benefit per i veicoli aziendali al dipendente

La tabella ACI del benefit auto è predisposta sulla base di una percorrenza annua di 15mila chilometri che è quella prevista dal Fisco per il calcolo del reddito da includere in busta paga, pari ad un fringe benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.

L’imponibile si ottiene moltiplicando il costo al chilometro dell’autovettura interessata per 15mila e calcolando quindi il 30% del risultato, quota che la legge attribuisce all'uso privato da parte del dipendente (percentuale così stabilita dalla L. n. 286/06).

L’emanazione del provvedimento è conseguenza della stesura dell’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, il quale prevede che entro il 31 dicembre di ciascun anno, con validità per l’anno successivo, per il computo dei benefit delle autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, motocicli e ciclomotori.

Va rilevato che la quantificazione del benefit desunta dalle tabelle avviene in misura forfetaria (a prescindere dall’effettivo utilizzo extra-lavorativo). Tale quantificazione risulta determinata dal legislatore in misura pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza media annua di 15.000 chilometri. La percorrenza viene calcolata sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tariffa ACI, relativa al mezzo di trasporto utilizzato, al netto di quanto trattenuto o pagato dal dipendente al datore di lavoro nello stesso periodo d’imposta per l’uso “privato” del veicolo.

Così, ad esempio, un dipendente che per l’intero anno 2009 utilizza per motivi sia lavorativi sia personali (cosiddetto “uso promiscuo”) un’auto aziendale marca Fiat, modello 500 1.3/16v mjt (75cv), determinerà il compenso in natura sulla base della tariffa chilometrica ACI, relativa all’autovettura utilizzata corrispondente ad una percorrenza annuale di 15.000 km, pari a 0,3337 euro al km. Ciò detto, il compenso in natura da assoggettate a tassazione sarà pari a 1.459,18 euro.

Qualora il datore di lavoro addebiti al dipendente un corrispettivo (tramite emissione di fatture soggette ad Iva) per l’utilizzo extra-aziendale del veicolo, il compenso in natura sarà quindi costituito dall’eventuale differenza tra il benefit – come sopra determinato – ed il totale (comprensivo dunque di Iva) pagato dal dipendente nel periodo d’imposta.

Il valore dell’uso promiscuo dell’auto aziendale è determinato su base annua. Pertanto, nell’ipotesi in cui tale mezzo venga concesso in uso promiscuo al dipendente solo per una parte dell’anno (e ciò risulti da idonea documentazione), l’importo individuato dalle tabelle ACI deve essere parametrato al periodo dell’anno durante il quale il dipendente ha la disponibilità dell’auto in uso promiscuo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. Inoltre, nel caso di concessione al dipendente di beni e servizi accessori ed ulteriori rispetto alla messa a disposizione a fini privati del veicolo aziendale (ad esempio un’autorimessa), questi andranno separatamente valutati ai fini della determinazione del benefit.

Appare importante, infine, evidenziare che, qualora il modello di veicolo utilizzato dal dipendente non sia compreso tra quelli inclusi nelle tabelle, l’importo da assoggettare a tassazione dovrà essere determinato prendendo a riferimento la tariffa ACI relativa ad analogo veicolo presente nel prospetto, con le caratteristiche più simili al modello in questione (per cilindrata, potenza, prezzo, caratteristiche strutturali e così via).

Le tabelle, pubblicate nel supplemento ordinario n. 280 della G.U. n. 296 del 19 dicembre 2008, sono consultabili e scaricabili dal sito internet dell’ACI, all’indirizzo:

http://www.aci.it/index.php?id=93

 

Deduzione dei costi aziendali

Per le auto assegnate in benefit ai dipendenti, che scontano l’Irpef e i contributi come sopra indicato, il datore di lavoro (impresa o professionista) può dedurre tutti i costi sostenuti (compreso ammortamento, canoni di leasing o di noleggio) per il 90% del loro ammontare, senza alcun limite di valore dell’auto.
Diversamente, e dunque quando l’auto sia mantenuta a disposizione per usi solo aziendali, la deduzione si riduce al 40%, con un tetto di costo dell’auto per gli ammortamenti e i leasing pari a 18.076,00 euro. Per i leasing, la deduzione richiede inoltre che il contratto abbia una durata di almeno 48 mesi.

Il benefit ACI assume rilevanza anche per l’assoggettamento a Iva di eventuali corrispettivi addebitati al dipendente. Qualora sia contrattualmente previsto l’assegnazione a fronte di un corrispettivo inferiore, infatti, l’imposta dovrà essere applicata sul valore del benefit, con la possibilità, per l’impresa, di detrarre interamente l’Iva sulle spese relative al mezzo.

Se invece il datore di lavoro non addebita alcuna somma al dipendente (utilizzo gratuito), non occorre l’assoggettamento a Iva del servizio, in quanto il tributo si ritiene assolto attraverso la detrazione sugli acquisti ridotta al 40 per cento.

 

Rimborso dei costi chilometrici

Altra tipologia di rimborso sono i costi chilometrici necessari per quantificare l’importo dei rimborsi spettante ai dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo per trasferte aziendali o svolgendo attività a favore del datore di lavoro, impresa, società o altro, in funzione del costo di esercizio del mezzo stesso.

Per "costo di esercizio del veicolo", è inteso l’insieme delle spese che l’automobilista sostiene per l’uso del veicolo, più le quote di ammortamento (quota capitale e quota interessi) del capitale necessario all’acquisto del veicolo, ammortizzato in un determinato periodo d’uso espresso in Km (vita tecnica).

Il complesso delle spese d’uso più le quote d’ammortamento, riferito ad alcuni valori convenzionali standard di percorrenza media annua, fornisce l’ammontare complessivo del costo di esercizio di un veicolo espresso in "euro per Km".

L’ACI ha convenzionalmente adottate le seguenti percorrenze:

-         per le autovetture (e fuoristrada) a benzina: da un minimo di 5.000 ad un massimo di 50.000 Km annui, suddivise in fasce di 5.000 Km;

-         per le autovetture (e fuoristrada) a gasolio: da un minimo di 10.000 ad un massimo di 100.000 Km annui, suddivise in fasce di 10.000 Km;

-         per i ciclomotori e motocicli: da un minimo di 2.500 ad un massimo di 25.000 Km annui, suddivise in fasce di 2.500 Km;

-         per gli autofurgoni: da un minimo di 20.000 ad un massimo di 90.000 Km annui, suddivise in fasce di 10.000 Km.

La consultazione può avvenire dal sito internet dell’ACI, all’indirizzo:

http://www.aci.it/index.php?id=2286

Con l’introduzione del libro unico del lavoro, dal 1° gennaio scorso deve essere data evidenza ed annotate nel libro unico tutte le somme rimborsate ai dipendenti, compresi anche i rimborsi chilometrici.

 

I Clienti dello Studio riceveranno a fine mese i nuovi conteggi per il rimborso dei costi chilometrici per il 2009.

 

 

21/01/2009

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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