RIMBORSI KM E FRINGE BENEFIT AUTO

 

 

Tariffe ACI per i rimborsi auto 2011

 

Nel Supplemento Ordinario n. 284 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2010, sono state pubblicate le tabelle relative ai costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall’ACI e valide per i calcoli relativi all’utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti a decorrere dal primo gennaio 2011.

 

Le tabelle, come di consueto, individuano il tipo di vettura e la serie, quindi forniscono il costo chilometrico e l’importo annuo del fringe benefit, ma sono anche necessarie per calcolare l’importo dei rimborsi ai dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo a favore del datore di lavoro.

 

Tipologie di rimborso

Vi sono due tipologie di rimborso, che interessano l’impiego degli automezzi:

Ø     fringe benefit per i veicoli aziendali, in uso promiscuo al lavoratore dipendente;

Ø     rimborso dei costi sostenuti col proprio mezzo.

 

Auto in uso al dipendente

Tra le diverse soluzioni per la gestione delle autovetture aziendali vi è quella di concedere la vettura in uso al dipendente; tale soluzione si distingue in diverse forme, ciascuna delle quali è interessata da un diverso trattamento fiscale:

-         uso esclusivamente aziendale (il dipendente utilizza l’auto solo nell’ambito della sua attività lavorativa);

-         uso privato (l’autovettura è concessa al dipendente affinché la utilizzi per le proprie necessità e per quelle della propria famiglia);

-         uso promiscuo (la vettura è consegnata al dipendente affinché la utilizzi sia per le esigenze aziendali che per le esigenze private e della propria famiglia.

La fattispecie più diffusa è certamente quella dell’uso promiscuo, anche in ragione degli innegabili vantaggi fiscali che ne derivano.

 

Uso promiscuo al dipendente e fringe benefit

Il reddito da assoggettare a contribuzione e ritenute per l’uso dell’auto da parte di dipendenti o collaboratori (compresi gli amministratori di società) si quantifica sulla base del 30% di un valore convenzionale, stabilito annualmente dall’ACI, che corrisponde ad una percorrenza di 15mila chilometri. La legge considera forfetariamente attribuibili all’uso privato dell’auto, 4.500 Km all’anno, indipendentemente dalla percorrenza effettiva, da includere in busta paga, pari ad un fringe benefit, cioè alla retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.

L’emanazione del provvedimento è conseguenza della stesura dell’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, il quale prevede che entro il 31 dicembre di ciascun anno, con validità per l’anno successivo, per il computo dei benefit delle autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, motocicli e ciclomotori, si faccia riferimento alle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno.

Tale quantificazione risulta determinata dal legislatore in misura pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza media annua di 15.000 chilometri. La percorrenza viene calcolata sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tariffa ACI, relativa al mezzo di trasporto utilizzato, al netto di quanto trattenuto o pagato dal dipendente al datore di lavoro nello stesso periodo d’imposta per l’uso “privato” del veicolo.

Al riguardo, si deve ricordare che il benefit effettivamente tassabile in capo al dipendente viene ridotto degli addebiti che il datore di lavoro effettua al lavoratore (il datore di lavoro chiede al dipendente di pagare una determinata somma per l’utilizzo privato del mezzo); tali riaddebiti possono essere alternativamente:

      trattenuti dalla retribuzione del lavoratore;

      addebitati tramite fattura e il corrispettivo deve essere assoggettato ad Iva ordinaria. Anche l’Iva addebitata concorre ad abbattere il fringe benefit calcolato in capo al dipendente (esempio: per azzerare un fringe benefit di € 3.000,00 è necessario emettere una fattura di € 2.500,00 + Iva).

È importante ricordare che in base a quanto previsto dalla C.M. n. 326/E/97 tali addebiti devono avvenire (quindi, se fatturati, deve essere emessa fattura e deve risultare altresì pagata) entro la fine del periodo d’imposta.

Il valore dell’uso promiscuo dell’auto aziendale è determinato su base annua. Pertanto, nell’ipotesi in cui tale mezzo venga concesso in uso promiscuo al dipendente solo per una parte dell’anno (e ciò risulti da idonea documentazione), l’importo individuato dalle tabelle ACI deve essere parametrato al periodo dell’anno durante il quale il dipendente ha la disponibilità dell’auto in uso promiscuo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. Inoltre, nel caso di concessione al dipendente di beni e servizi accessori ed ulteriori rispetto alla messa a disposizione a fini privati del veicolo aziendale (ad esempio un’autorimessa), questi andranno separatamente valutati ai fini della determinazione del benefit.

Quando l’auto assegnata al dipendente o collaboratore non risulta compresa nella lista delle Entrate, al fine di quantificare il benefit, si fa riferimento al modello che per le sue caratteristiche risulta più simile a quello in uso, per cilindrata, potenza, prezzo, caratteristiche strutturali e così via.

I valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell’ACI al seguente link:

http://www.aci.it/index.php?id=93

 

Rimborso dei costi sostenuti col proprio automezzo

Altra tipologia di rimborso sono i costi chilometrici necessari per quantificare l’importo dei rimborsi spettanti ai dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo per trasferte aziendali o svolgendo attività a favore del datore di lavoro, impresa, società o altro, in funzione del costo di esercizio del mezzo stesso.

Per "costo di esercizio del veicolo", è inteso l’insieme delle spese che l’automobilista sostiene per l’uso del veicolo, più le quote di ammortamento (quota capitale e quota interessi) del capitale necessario all’acquisto del veicolo, ammortizzato in un determinato periodo d’uso espresso in Km (vita tecnica).

Il complesso delle spese d’uso più le quote d’ammortamento, riferito ad alcuni valori convenzionali standard di percorrenza media annua, fornisce l’ammontare complessivo del costo di esercizio di un veicolo espresso in "euro per Km".

L’ACI ha convenzionalmente adottate le seguenti percorrenze:

-         per le autovetture (e fuoristrada) a benzina: da un minimo di 5.000 ad un massimo di 50.000 Km annui, suddivise in fasce di 5.000 Km;

-         per le autovetture (e fuoristrada) a gasolio: da un minimo di 10.000 ad un massimo di 100.000 Km annui, suddivise in fasce di 10.000 Km;

-         per i ciclomotori e motocicli: da un minimo di 2.500 ad un massimo di 25.000 Km annui, suddivise in fasce di 2.500 Km;

-         per gli autofurgoni: da un minimo di 20.000 ad un massimo di 90.000 Km annui, suddivise in fasce di 10.000 Km.

Con l’introduzione del libro unico del lavoro, deve essere data evidenza ed annotate nel libro unico tutte le somme rimborsate ai dipendenti, compresi anche i rimborsi chilometrici.

La consultazione può avvenire dal sito internet dell’ACI, all’indirizzo:

http://www.aci.it/index.php?id=1850

 

Trattamento dell’Iva e dei costi aziendali

Per le auto assegnate in benefit ai dipendenti, che scontano l’Irpef e i contributi come sopra indicato, il datore di lavoro (impresa o professionista) può detrarsi l’Iva al 100% e dedurre i costi sostenuti (compreso ammortamento, canoni di leasing o di noleggio) per il 90% del loro ammontare, senza alcun limite di valore dell’auto:

 

detraibilità dell’Iva al 100%

â

in quanto considerate come se fossero utilizzate esclusivamente nell’esercizio dell’attività

 

deducibilità dei costi nel limite del 90%

 

â

senza alcun tetto superiore al valore del mezzo (limite che per le auto destinate all’utilizzo esclusivamente aziendale è pari ad € 18.076)

 

Per i rimborsi dei costi chilometrici ai dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo per trasferte aziendali è possibile dedurre il 100% del rimborso, nel limite dei costi riferiti alle tipologie di auto fino a 17 h.p. fiscali (da 1506 a 1643 c.c.) se alimentate a benzina o nel limite di 20 h.p. fiscali (da 1931 a 2080 c.c.) se alimentate a gasolio:

 

deducibilità dei costi del 100%

â

nel limite di 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o di 20 cavalli fiscali se alimentate a gasolio

 

Diversamente, nei casi di autovettura aziendale, utilizzata dall’imprenditore o professionista per uso sia lavorativo che personale, senza addebito di corrispettivo specifico, con esclusione delle eccezioni e dei beni utilizzati come strumentali all’attività, si applicano le ordinarie regole di detraibilità e deducibilità:

 

detraibilità dell’Iva al 40%

 

â

in quanto considerate come se fossero utilizzate in modo “promiscuo” per l’attività

 

deducibilità dei costi nel limite del 40%

 

â

in quanto considerate come se fossero utilizzate in modo “promiscuo” per l’attività con il limite massimo di € 18.077,99

 

Benefit per il futuro

La Legge n. 88 del 7 luglio 2009 (Comunitaria 2008) ha modificato la nozione di valore normale nel caso di assegnazione in uso a dipendenti di veicoli stradali a motore e di cellulari. In tali casi, il valore normale sarà stabilito da appositi criteri individuati da un Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto essere approvato entro il 26 novembre 2009. A tutt’oggi tale decreto non è ancora stato emanato, pertanto, fino a quel momento, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assumono le regole sopra esplicitate.

 

I Clienti dello Studio riceveranno la prossima settimana i nuovi conteggi per il rimborso dei costi chilometrici per il 2011.

 

 

24/01/2011

 

www.studioansaldi.eu

 

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