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In periodo di dichiarazione dei redditi torna alla mente il tormentone dell’IRAP e delle innumerevoli sentenze di segno opposto che hanno contraddistinto questo tributo e delimitato la portata applicativa.
Per fugare le possibili censure sulla costituzionalità dell’IRAP, con il decreto n. 185/2008 cd. “decreto anticrisi” è stata introdotta a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 la parziale deducibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive, dalle imposte sui redditi (IRPEF e IRES).
La deduzione teoricamente riferita a quella quota di IRAP che colpisce il costo del lavoro e gli interessi passivi è determinata in misura forfetaria pari al 10 per cento dell’IRAP versata.
Misura del rimborso
La deduzione IRAP da IRES/IRPEF è stabilita forfetariamente per un importo pari al 10% dell’IRAP versata per il periodo di imposta 2008 e per i periodi precedenti dal 2004 al 2007.
Poiché questa nuova deduzione dal reddito può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008 (articolo 6, comma 2 e 3, del decreto legge 29/11/2008, n. 185). Il contribuente può rideterminare i redditi dei periodi interessati, considerando la parziale deducibilità dell’IRAP prima non ammessa e chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate.
Presentazione dell’istanza
L’istanza di rimborso deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a partire dal 14.9.2009 fino al 13.11.2009.
Il percorso per la restituzione
1. Il primo passo consiste nel valutare l’opportunità di procedere alla presentazione della domanda. Per farlo occorre quantificare l’IRAP pagata negli anni dal 2004 al 2007, calcolando le imposte corrispondenti.
2. Se si sceglie di ripresentare il rimborso, occorre rintracciare tutti i versamenti IRAP effettuati, dividendoli per periodo di imposta.
3. La deduzione è pari al 10% dell’IRAP pagata nell’anno; gli acconti si considerano nel tetto dell’imposta effettivamente dovuta.
4. Una volta quantificata le deduzione, si procede a ricalcolare il reddito imponibile che risulta dalla differenza tra quello originariamente dichiarato e l’importo del 10% dell’IRAP.
5. Si procede quindi al ricalcolo delle imposte sul minor reddito evidenziato per effetto della deduzione.
6. Il modello di rimborso può essere inviato esclusivamente con modalità telematica dal 14 settembre 2009.
7. Se il rimborso è inferiore a € 1.549,37 sarà liquidato presso le Poste; per importi superiori sarà bonificato sul c/c.
Calcolo di convenienza
Dal punto di vista della convenienza, ipotizzando una società di capitali con aliquota IRES del 33%, possiamo dire che l’importo del rimborso sarà pari a circa il 3,3% dell’IRAP versata (il 33% del 10%) avremo quindi un rimborso pari a 330 euro per ogni 10.000 euro di IRAP versata.
Nel prossimo mese lo Studio provvederà a comunicare ai Clienti l’entità del rimborso spettante e la convenienza nel presentare l’istanza.
Rinvio per approfondimento
Per un maggior approfondimento, previa registrazione, accedendo alla sezione
è possibile scaricare la guida pratica all’adempimento.
20/07/2009