RIMBORSO CREDITO IVA 2009

 

 

 


I contribuenti che a seguito delle operazioni di conguaglio della dichiarazione annuale, risultino a credito di Iva per il 2009, in alternativa alle compensazioni rese più difficoltose dal 2010, possono chiedere all’Erario il rimborso del credito Iva, ovvero di una parte di esso.

La richiesta potrà avvenire con la presentazione del modello VR a partire dal 1 febbraio 2010 e fino al 30 settembre prossimo ed è consentito solo in alcune specifiche situazioni, elencate dagli art. 30 e 34 co. 9 del D.P.R. 633/72.

 

La procedura di rimborso è consigliabile a coloro che si trovino in situazioni “ricorrenti” di credito Iva, e che tale credito sia superiore ai versamenti presumibilmente da effettuare nel corso del 2010. Possono anche prendere in considerazione la richiesta di rimborso i contribuenti che per il 2010 non intendono soggiacere alle nuove regole sulle compensazioni dei crediti Iva.

 

Novità

Dal 2010 la compensazione dei crediti Iva è soggetta a importanti limitazioni, sia in termini di importo da utilizzare in compensazione, che di decorrenza dell’utilizzo, nonché nei controlli necessari ad apporre il visto di conformità.

Per un maggior approfondimento: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=902

 

Presupposti per ottenere il rimborso

E’ possibile richiedere il rimborso del credito che emerge dalla dichiarazione annuale Iva, se ricorre una delle seguenti fattispecie:

Ø      l’attività è cessata nel corso dell’anno 2009 (senza limiti di importo, anche se inferiore a 2.582,28 euro) ð art. 30, co. 2;

Ø      l’aliquota media delle operazioni attive è inferiore a quella degli acquisti di oltre il 10%, con esclusione delle operazioni inerenti i beni ammortizzabili ð art. 30, co. 3 let. a);

Ø      le operazioni non imponibili per esportazioni o assimilate sono superiori al 25% del totale di quelle effettuate ð art. 30, co. 3 let. b);

Ø      sono stati effettuati acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche, limitatamente all’imposta relativa, anche se registrati in anni precedenti ð art. 30, co. 3 let. c);

Ø      sono state effettuate prevalentemente operazioni non soggette all’Iva per il requisito della territorialità ð art. 30, co. 3 let. d);

Ø      soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia o che hanno nominato un rappresentante fiscale ð art. 30, co. 3 let. e);

Ø      produttori agricoli che hanno effettuato esportazioni e altre operazioni non imponibili, limitatamente all’importo corrispondente alla c.d. Iva teorica ð art. 34 co. 9.

In tutti questi casi, il credito annuale (rigo VR3 del modello VR) deve essere superiore a 2.582,28 euro, anche se l’importo che viene chiesto a rimborso è inferiore a questa cifra.

Se le dichiarazioni Iva del 2007, 2008 e 2009 sono a credito, si potrà richiedere il minore dei tre anni, anche se inferiore a 2.582,28 euro e comunque al netto di quanto già chiesto a rimborso o compensato con il modello F24.

 

Rimborso per acquisto di beni strumentali

Una delle situazioni più frequenti in cui si manifesta il diritto ad ottenere il rimborso è il caso dell’acquisto di beni strumentali ed il diritto di vedersi riconosciuto il rimborso dell’Iva pagata in relazione all’acquisto.

Il rimborso spetta tanto per gli acquisti effettuati nel 2009, quanto per gli acquisti relativi a periodi d’imposta precedenti, purché la relativa imposta non sia stata compensata o già richiesta a rimborso.

Sulla questione degli immobili si deve ricordare la presa di posizione della Agenzia delle Entrate, secondo cui l’indeducibilità ai fini delle imposte dirette delle quote di ammortamento relative ai terreni sui quali insistono i fabbricati incide anche sulla determinazione dell’Iva rimborsabile.

 

Rimborso per aliquota media

Possono accedere al rimborso dell’Iva i contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni, che determinano in credito di imposta “fisiologico”.

Il diritto al rimborso sorge nel momento in cui l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%.

 

Rimborso del credito triennale

Altra fattispecie di rimborso che spesso viene utilizzata in assenza di altre casistiche è il protrarsi di una situazione creditoria per almeno tre anni. Il rimborso può essere chiesto di importo pari al minore credito esposto nella dichiarazione Iva relativa ai tre anni presi in considerazione, tenendo in considerazione i crediti già richiesti o compensati in F24.

Più precisamente, per il triennio 2007-2008-2009 bisogna considerare i seguenti importi:

anno 2007: credito Iva 2007 in detrazione/compensazione, meno gli importi compensati nel 2008;

anno 2008: credito Iva 2008 in detrazione/compensazione, meno gli importi compensati nel 2009;

anno 2009: credito Iva 2009.

 

Limiti alle richieste di rimborso

Con la risoluzione n. 179/E del 27 dicembre 2005 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la casistica dei rimborsi Iva per acquisto di beni ammortizzabili in relazione a particolari fattispecie dubbie, quali la fattura di acconto emessa in correlazione con la stipula di un preliminare di cessione di bene ammortizzabile e la casistica delle spese per migliorie su beni di terzi, quali gli immobili utilizzati in virtù di locazione (anche finanziaria) o comodato o, addirittura, la edificazione di un immobile su suolo altrui.

La recente R.M. n. 392/E/2007 del 28/12/2007 da parte delle Agenzia delle Entrate è volta a negare la sussistenza del requisito del rimborso in capo all’utilizzatore per le acquisizioni in base a contratti di leasing.

Acconti su preliminare

Nell’ipotesi di stipula di un contratto preliminare per l’acquisto di un bene non si configura, nemmeno nel caso di consegna immediata, l’effetto traslativo (trasferimento della proprietà) ma unicamente l’insorgere di un vincolo obbligatorio a carico delle parti. Per tale motivo, nella accennata ipotesi manca il presupposto dell’articolo 30, terzo comma, lettera c) del DPR 633/72, vale a dire l’acquisto o l’importazione di beni ammortizzabili, con la conseguenza che l’eventuale imposta assolta su fatture di acconto non può essere richiesta a rimborso dal futuro acquirente ma solo riportata. Rimane ovviamente fermo il diritto di ricomprendere, congiuntamente con l’imposta gravante sul saldo, anche l’imposta relativa alla fattura di acconto (non compensata o portata in detrazione dall’Iva a debito) nella istanza di rimborso che potrà essere presentata, ricorrendone i presupposti, nel momento in cui sarà perfezionato l’acquisto  che dà seguito al preliminare.

Migliorie su beni di terzi

La realizzazione di lavori, anche di rilevante importo, su beni appartenenti a terzi è questione che si verifica assai sovente nella pratica, specialmente nel caso di beni immobili condotti in locazione. I principi contabili indicano il corretto trattamento di tali spese, sostenendo che le stesse rappresentino vere e proprie immobilizzazioni materiali solo se dotate di autonoma funzionalità (tecnicamente il principio contabile n. 24 parla di separabilità dal bene principale), mentre debbano essere ascritte alla categoria degli oneri pluriennali (fiscalmente il riferimento è all’articolo 108 del Tuir), sia pure dovendo essere collocate tra le altre immobilizzazioni immateriali dell’attivo dello stato patrimoniale.

Partendo da tale presupposto, l’Agenzia nega la possibilità di ottenere il rimborso dell’Iva assolta sugli acquisti sostenuti a tale fine, proprio per la circostanza che non ci si trova dinnanzi a veri e propri beni ammortizzabili, come invece richiede la normativa in tema di imposta sul valore aggiunto.

Acquisto di beni ammortizzabili in leasing

In controtendenza rispetto all’attuale orientamento, di completa assimilazione tra l’acquisizione di un bene in proprietà e la locazione finanziaria (essendo quest’ultima vista come una operazione di finanziamento volta ad acquisire il bene), l’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai rimborsi Iva, torna sui propri passi per negare ai contribuenti la possibilità di recuperare l’Iva assolta sui canoni di locazione finanziaria relativi all’acquisto di beni strumentali.

Dubbi interpretativi sussistono sulla possibilità di recupero dell’imposta al momento che si verifica l’effetto traslativo del bene (c.d. riscatto).

 

Società non operative

Alle società non operative o di comodo è preclusa la possibilità di richiedere il rimborso del credito Iva; a seguito del D.L. 223/06 tali soggetti hanno anche preclusa la possibilità di utilizzare il credito in compensazione, mentre è ammesso il riporto in detrazione sui registri Iva, solo nei primi tre anni in cui la società risulta non operativa.

 

I rimborsi “prioritari”

Come già lo scorso anno, si registra una nuova casella, per la richiesta di rimborso “prioritario”, ovvero entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

Sono interessati i soggetti che:

§         effettuano operazioni di subappalto in edilizia rientranti nell’ambito del regime del reverse charge (codice 1);

§         svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, corrispondente al codice attività 38.32.10, ex 37.10.1 (codice 2);

§         producono zinco, piombo e stagno, nonché semilavorati degli stessi metalli in base non ferrosi, corrispondente al codice attività 24.43.00, ex 27.43.0 (codice 3);

§         producono alluminio nonché semilavorati degli stessi metalli, corrispondente al codice attività 24.42.00, ex 27.42.0 (codice 4).

E’ opportuno ricordare che per accedere al rimborso annuale prioritario le suddette categorie di contribuenti devono possedere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

-         l’attività deve essere esercitata da almeno tre anni;

-         l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso deve essere almeno di 10mila euro (3mila euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale);

-         l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso deve essere almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno di riferimento.

 

Presentazione del modello di rimborso

Il modello VR deve essere presentato in duplice esemplare, entrambi sottoscritti in originale, al competente Concessionario di zona per la riscossione, a partire dal 1º febbraio 2010 e fino al 30 settembre 2010.

Al modello VR devono inoltre essere allegati:

-         la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti come non operativi (C.M. 146/E/1998) che potrà essere resa anche mediante autocertificazione allegando una fotocopia del documento di identità del richiedente;

-          l’autocertificazione prevista dall’articolo 38-bis, commi settimo ed ottavo, del DPR 633/1972, nel caso in cui il richiedente ritenga di avere diritto all’esonero dalla prestazione della garanzia.

Il modello VR non deve invece essere utilizzato dai soggetti che hanno partecipato per tutto il 2009 alla liquidazione di gruppo prevista dall’articolo 73, ultimo comma del D.P.R. n. 633/1972. Ciò in quanto l’eventuale rimborso annuale deve essere richiesto dalla società controllante, compilando opportunamente il prospetto IVA 26/PR/2010.

 

Presentazione della garanzia

Per ottenere il rimborso il contribuente deve prestare delle garanzie (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’azione accertatrice dell’Ufficio (art. 57, 1° co.).
Per i seguenti soggetti, non è necessario presentare la garanzia:

 

w              coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore ad euro 5.164,57

w              coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati

w              i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore ad euro 258.228,40

w              le imprese cosiddette “virtuose”, ossia quelle imprese che soddisfano determinate condizioni di affidabilità e solvibilità specificatamente indicate nell’art. 38 bis, 7° comma e seguenti

 

Contribuenti “virtuosi”

Sono “virtuosi”, e quindi non necessitano di garanzie per il rimborso dell’Iva, i contribuenti che:

Tali soggetti devono presentare autocertificazione al Concessionario della riscossione dove si attesta che:

-      il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall’ultimo bilancio approvato;

-      non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell’attivo dell’ultimo bilancio approvato, escluso per le società immobiliari;

-      l’attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende;

-      non sono state cedute azioni per oltre il 50% del capitale, escluse le società quotate;

-      sono stati eseguiti tutti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

 

Decorrenza degli interessi

Si tenga presente che nei casi di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme erogate si ha diritto al riconoscimento di un interesse annuo, maturato a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale per i rimborsi annuali liquidati dall’Ufficio, mentre nel caso di rimborsi chiesti al concessionario la decorrenza è dal sessantesimo giorno successivo a quello della presentazione dell’istanza o della dichiarazione.

 

Richiesta di rimborso per i soggetti non residenti

La R.M. n. 31/E del 01/03/2005 aveva ammesso il recupero dell’imposta, attraverso il meccanismo della detrazione e mediane la procedura del rimborso, al soggetto passivo estero per gli acquisti effettuati in Italia, prima della identificazione diretta o prima della nomina di un proprio rappresentante fiscale.

Il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/9/CE ha introdotto nuove disposizioni in tema di rimborsi da parte di soggetti non residenti e riguardano coloro che non dispongono in Italia di una stabile organizzazione, ancorché si siano identificati direttamente o abbiano nominato un rappresentante fiscale.

Al fine di consentire agli operatori non residenti di ottenere il rimborso dell’Iva assolta su acquisti e importazioni effettuate in altro Stato Membro della UE entro termini ragionevoli, vengono così modificate le relative disposizioni contenute nel D.P.R. n. 633/72:

art. 38-bis1 } fissa le nuove regole in relazione ai rimborsi dell’Iva pagata da soggetti passivi italiani in altri Paesi membri della UE;

art. 38-bis2 } fissa le nuove regole in relazione ai rimborsi dell’Iva italiana da parte di soggetti passivi d’imposta stabiliti in altri Paesi della UE;

art. 38-ter  } mantiene pressoché inalterate le procedure relative ai rimborsi in Italia a soggetti passivi stabiliti fuori dalla UE (tale disposizione, attualmente, risulta applicabile solo per Svizzera, Norvegia e Israele).

 

Pronunce della Cassazione

L’omissione dell’indicazione, nella dichiarazione annuale, di un credito di imposta per un determinato anno non comporta la perdita del diritto al rimborso che va comunque riconosciuto in assenza di una norma sanzionatoria al riguardo.

Lo ha deciso la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 21202/08 con la quale si è stabilito che "in tema di IVA, ove il contribuente fruisca di un credito di imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all’anno successivo non perde il diritto alla detrazione, atteso che la decadenza dallo stesso è comminata dall'art. 28, quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soltanto per il caso in cui il credito (o l’eccedenza di imposta versata) non venga indicato nella prima dichiarazione utile, e che caratteristica dell’istituto di decadenza è la salvezza – una volta per tutte – del diritto a seguito del compimento nei termini dell'attività richiesta da parte dell'interessato (a differenza della prescrizione, che viene interrotta dall'atto, ma riprende nuovamente a decorrere)".

 

Tavola riassuntiva

Con l’ausilio della tabella che segue, si riassumono tutti i casi di rimborso dell’Iva.

 

 

Cessazione di attività

Tale caso riguarda i contribuenti che nel corso dell’anno 2009 hanno cessato l’attività. All’erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli Uffici delle Entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.

 

 

 

 

 

 

Aliquota media

E’ il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate maggiorata del 10%. Nel calcolo dell’aliquota media occorre tenere conto della seconda cifra decimale.

Le operazioni attive da considerare sono le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale di argento puro, le cessioni di rottami di cui all’art. 74, commi 7 e 8 nonché le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati.

Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell’imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.

 

 

 

 

 

Operazioni non imponibili

Si tratta in questo caso dei soggetti che hanno effettuato nell’anno operazioni non imponibili di cui:

-          agli articoli 8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) del DPR 633/1972;

-          di cui agli articoli 40, comma 9 e 58 del D.L. 331/93, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2009.

Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell’Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall’art. 74- ter (vedasi la R.M. n. VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/1995.

 

 

 

Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche

Tale ipotesi di rimborso è limitata all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche, tenuto presente che:

-         il rimborso compete sia relativamente agli acquisti dell’anno di riferimento che dei precedenti, nel caso in cui non ne sia già stato chiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24;

-         il rimborso compete anche per l’acquisizione dei beni ammortizzabili in esecuzione di contratti di appalto.

E’ utile rammentare che, con risoluzione n. 179/E del 27/12/2005, l’Agenzia ha negato la possibilità di rimborso nei casi di imposta assolta in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi.

Con risoluzione n. 392/E del 28/12/2007, l’Agenzia ha escluso la possibilità di recuperare l’Iva sui canoni di locazione finanziaria.

 

Operazioni non territoriali

(art. 7)

Possono richiedere il rimborso i contribuenti che hanno effettuato nel 2009 prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto dell’art. 7 del DPR 633/1972 (calcolate secondo il momento di effettuazione dell’operazione ex art. 6). Si tratta delle operazioni fuori del campo di applicazione dell’Iva, effettuate all’estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.

 

 

Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli

Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell’art. 8, primo comma, dell’art. 38-quater e dell’art. 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.

Il rimborso compete per l’ammontare corrispondente all’Iva (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2009 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L’importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.

 

Minor eccedenza detraibile nel triennio

Il rimborso dell’Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2007-2008-2009) risultino eccedenze d’imposta a credito anche se inferiori ad euro 2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24.

 

 

01/02/2010

 

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