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Numerose sono le novità che modificano le procedure di rimborso dell’Iva, sia per quanto riguarda il credito infrannuale trimestrale, che per l’imposta assolta in altri paesi della Comunità Europea. Anche i rimborsi infrannuali recepiscono le nuove disposizioni in materia di compensazioni introdotte dall’art. 10 del D.L. 78/2009, mentre completamente nuova è la procedura per richiedere il rimborso dell’Iva intracomunitaria pagata da soggetti non residenti.
Il 30 aprile 2010 è l’ultimo giorno per presentare telematicamente la richiesta di rimborso Iva con il modello TR, o di compensazione del credito relativo al primo trimestre 2010, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 38-bis del D.P.R. 633/72.
RIMBORSO IVA INFRANNUALE |
Novità
Con provvedimenti del 18 e 19 marzo 2010 sono stati approvati modello e istruzioni per la compilazione del nuovo modello TR, che i contribuenti potranno presentare per ottenere:
Ü il rimborso;
Ü la compensazione
del credito scaturente da ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno (il credito del quarto trimestre viene chiesto attraverso il modello Iva annuale).
Chi può presentare il modello TR
Può accedere al rimborso o alla compensazione del credito Iva infrannuale, purché di importo superiore a € 2.582,28 euro, chi intende chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza o intende usarla in compensazione con i versamenti da effettuarsi per tributi, contributi e premi. Sono interessati i contribuenti che nel trimestre di riferimento si trovano nelle seguenti condizioni:
a) hanno effettuato esclusivamente o prevalentemente operazioni attive (cessioni o prestazioni) soggette ad aliquote inferiori a quelle sugli acquisti e sulle importazioni, computando anche le operazioni effettuate in reverse charge. Il requisito sussiste se l’aliquota mediamente applicata alle operazioni attive, maggiorata del 10%, risulta inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo, non si tiene conto dei beni ammortizzabili. L’aliquota media si assume fino alla seconda cifra decimale;
b) hanno effettuato operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 del D.P.R. n. 633/72 e operazioni equiparate; artt. 40, co. 9, e 58 del D.L. n. 331/93) per ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. La percentuale va arrotondata all’unità superiore;
c) hanno effettuato acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per ammontare superiore a due terzi del totale degli acquisti imponibili ai fini Iva. In questo caso è rimborsabile (o compensabile) soltanto l’imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili;
d) soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia.
Il rimborso o la compensazione possono essere ottenuti contabilizzando il solo credito maturato nel periodo, senza poter recuperare il credito sorto nel periodo o nei periodi precedenti.
Termine di presentazione
Con le stesse scadenze dello scorso anno, va ricordato che ciascun modello per la richiesta del rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e quindi:
· entro il 30 aprile per il primo trimestre codice 6036
· entro il 31 luglio per il secondo trimestre codice 6037
· entro il 31 ottobre per il terzo trimestre codice 6038
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR
L’utilizzo del credito in compensazione nel modello F24 NON è più possibile a partire dal primo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre di riferimento.
Dal 2010 per utilizzare il credito Iva da modello TR occorre rispettare le regole previste dal D.L. 78/2009:
} per crediti non superiori ad € 10.000 la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione del modello TR, occorrerà quindi attendere di aver presentato il modello;
} per crediti Iva superiori ad € 10.000 la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello.
Modalità di presentazione e visto di conformità
La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, non essendo prevista altra modalità di presentazione.
Come detto in premessa, il credito Iva trimestrale non è soggetto all’apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato, anche se l’importo da utilizzare in compensazione supera € 15.000. E’ possibile quindi presentare il modello Iva TR relativo al primo trimestre 2010 (codice tributo 6036) e utilizzare il credito in compensazione con l’F24 - senza apporre il visto di conformità - con le seguenti scadenze:
- dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza, se il credito non supera i 10.000 euro;
- dal 16 maggio se il credito supera i 10.000 euro.
La compensazione dei crediti
La richiesta di rimborso non è l’unica strada per gestire il credito di periodo. I contribuenti in possesso dei requisiti per la richiesta possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 241/97 effettuando la scelta al momento di presentare il modello Iva TR. Pertanto il modello può essere utilizzato in compensazione di altre imposte, contributi e premi entro il limite annuo di 516.456,90 euro, sempre nel rispetto dei termini previsti per l’utilizzo.
Casi particolari
Relativamente al rimborso (o compensazione) a seguito di acquisto o importazione di beni ammortizzabili, occorre ricordare che la medesima fattispecie riguarda anche l’acquisto in esecuzione di contratti di appalto.
Occorre però ricordare due interpretazioni fornite dalla prassi ministeriale, circa gli acquisti di immobili strumentali ed i beni acquistati mediante contratti di leasing, per cui l’Iva assolta sui canoni di locazione finanziaria di beni strumentali non può più essere richiesta a rimborso.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 392/E del 28/12/2007 ha ritenuto che il rimborso dell’Iva relativa ai beni ammortizzabili, acquisiti mediante un contratto di leasing, spetti all’impresa concedente e non a quella utilizzatrice. L’utilizzatore di un bene in leasing potrà quindi chiedere il rimborso solo al momento del riscatto del bene, mentre il pagamento dei singoli canoni non realizza il presupposto previsto per il rimborso infrannuale.
Con la C.M. 8/E/2009 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di acquisto di un immobile strumentale, dal calcolo dell’Iva rimborsabile è necessario escludere “l’importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell’area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza.
Procedura
Riepilogo della procedura e delle garanzie:
§ la richiesta di rimborso deve essere effettuata mediante presentazione, esclusivamente telematica, dell’apposito modello Iva TR;
§ l’eccedenza di credito minimo deve essere superiore a euro 2.582,28;
§ la richiesta deve essere accompagnata, tranne specifici casi di esonero, dalla prestazione delle usuali garanzie, secondo le regole applicabili per i rimborsi annuali (polizza fideiussoria);
§ particolari categorie di contribuenti possono godere di una priorità nell’ordine dei rimborsi, entro un termine massimo di 3 mesi dalla richiesta;
§ la richiesta trimestrale a rimborso non concorre alla consumazione del tetto massimo di 516.546,90, mentre rileva in caso di compensazione; pertanto, chi avesse già effettuato utilizzi oltre tale soglia non potrà beneficiare della ulteriore quota.
Rimborso prioritario
Sono stati individuati, con appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, talune categorie di contribuenti, che possono beneficiare del rimborso dell’Iva infrannuale in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione dell’istanza.
In considerazione della emanazione di ulteriori decreti, in attuazione della disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72, i soggetti individuati da ciascun decreto dovranno indicare nel modello uno specifico codice nella relativa casella denominata “Contribuenti ammessi alla erogazione prioritaria del rimborso” per avere diritto al rimborso in via prioritaria:
Soggetti non residenti
I soggetti non residenti, identificati direttamente in Italia, devono trasmettere il modello alla Agenzia Entrate di Pescara (codice ufficio 250); si deve trattare di soggetti in possesso della P.Iva italiana che scelgono questa procedura alternativa alla richiesta di rimborso nel proprio Stato, prevista dall’art. 38-bis2 del D.P.R. 633/72.
Questi soggetti devono anche indicare il codice identificativo attribuito allo Stato estero di domicilio.
Tabella riassuntiva
Modalità di presentazione |
La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica. |
Termine di presentazione |
La presentazione del modello TR deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre: I trimestre c entro 30/04/2010 II trimestre c entro 31/07/2010 III trimestre c entro 31/10/2010 |
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR |
Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione rispettando le regole previste dal D.L. n. 78/09: per crediti non superiori ad € 10.000 la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione del modello TR; per crediti Iva superiori ad € 10.000 la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello. La soglia di € 10.000 deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali dell’anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre), ma non influiranno sulla possibilità di compensazione del credito annuale. |
Visto di conformità |
Il modello TR non richiede l’apposizione del visto di conformità. |
Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale |
Ai sensi del co.2 dell’art.38-bis del D.P.R. n. 633/72, il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, nelle ipotesi di cui alle lett.a), b) ed e) del co.3 dell'art.30: 4 quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art.17, co.5, 6, 7 (reverse charge interno); 4 quando effettua operazioni non imponibili di cui agli artt.8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; 4 quando acquista o importa beni ammortizzabili, nonché beni e servizi per studi e ricerche per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. |
RIMBORSO IVA CEE |
Novità
Dal 2010, per i contribuenti nazionali che hanno assolto l’imposta in un altro Stato Ue per l’acquisto di beni nell’ambito della propria attività d’impresa o professionale, è prevista una nuova modalità di richiesta di rimborso Iva, ai sensi del nuovo art. 38-bis1 del D.P.R. 633/72.
Soggetti interessati e riferimenti legislativi
Al fine di consentire agli operatori non residenti di ottenere il rimborso dell’Iva assolta su acquisti e importazioni effettuate in altro Stato Membro della UE entro termini ragionevoli, vengono così modificate le relative disposizioni contenute nel D.P.R. n. 633/72:
art. 38-bis1 } fissa le nuove regole in relazione ai rimborsi dell’Iva pagata da soggetti passivi italiani in altri Paesi membri della UE;
art. 38-bis2 } fissa le nuove regole in relazione ai rimborsi dell’Iva italiana da parte di soggetti passivi d’imposta stabiliti in altri Paesi della UE;
art. 38-ter } mantiene pressoché inalterate le procedure relative ai rimborsi in Italia a soggetti passivi stabiliti fuori dalla UE (tale disposizione, attualmente, risulta applicabile solo per Svizzera, Norvegia e Israele).
Soggetti non residenti
Anche gli operatori economici che sono residenti in Svizzera, Norvegia e Israele potranno chiedere all’Italia il rimborso dei loro acquisti nel territorio dello Stato, esistendo accordi di reciprocità con questi stati.
Procedura
La procedura è delineata dalla direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, la quale con effetto dal 1° gennaio 2010, sostituisce l’Ottava direttiva comunitaria e prevede che i soggetti passivi d’imposta possano chiedere il rimborso dell’Iva pagata in un altro Stato Ue, inviando la richiesta per via elettronica all’Agenzia delle Entrate di competenza in base alla residenza del dichiarante.
L’Agenzia delle Entrate a sua volta controlla che il contribuente abbia titolo al rimborso e trasmette la domanda, in via telematica all’Amministrazione finanziaria del Paese Ue interessato, la quale notifica al richiedente la propria decisione di approvare o respingere la richiesta di rimborso entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta in tale Stato membro.
Soggetti esclusi
Il rimborso non può essere richiesto dal soggetto nazionale che:
û non abbia svolto un’attività d’impresa, arte o professione;
û abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette, senza diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del decreto Iva;
û abbia applicato il regime dei minimi o quello dei produttori agricoli.
Casi particolari
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i contribuenti che svolgono anche attività esenti possono richiedere il rimborso in misura proporzionale alle operazioni che danno diritto alla detrazione (direttiva 2008/9/Cee).
Modalità di presentazione
Le istanze vanno presentate per un periodo non inferiore al trimestre solare, purché di importo non inferiore a quattrocento euro. Se l’importo complessivo relativo a uno o più trimestri è inferiore a questo limite, l’istanza è presentata con cadenza annuale sempreché di importo non inferiore a cinquanta euro.
Il termine ultimo per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo.
16/04/2010