RIMBORSO CREDITO IVA DEL PRIMO TRIMESTRE 2012

 

 

Il 30 aprile la presentazione del modello TR con diverse novità

 

Il prossimo 30 aprile scade il termine per presentare telematicamente la richiesta di rimborso Iva con il modello TR, o di compensazione del credito relativo al primo trimestre 2012, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 38-bis del D.P.R. 633/72.

Al  termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre stesso un’eccedenza di IVA detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare il credito scaturente da ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno ovvero di chiederne il rimborso all’Erario.

 

Novità dal 2012

Dal 2012 sono introdotte due importanti novità nella casistica di compilazione e successiva gestione degli adempimenti del modello TR:

4    abbassamento del limite di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale già dalla data di presentazione del modello da 10.000 euro a 5.000 euro;

4    una nuova ipotesi di presentazione del modello derivante dall’effettuazione a decorrere dal 17 marzo 2012 di operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72.

 

Soggetti interessati

Le imprese che hanno effettuato nel primo trimestre 2012 operazioni di vendita e di acquisto da cui risulti un credito Iva superiore a € 2.582,28, possono richiederne il rimborso purché nel periodo l’aliquota Iva media sulle vendite sia stata inferiore a quella sugli acquisti oppure siano state effettuate operazioni non imponibili, intracomunitarie o extracomunitarie, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate o, infine, qualora abbiano effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni imponibili del periodo.

Dal 17/03/2012 il rimborso può essere richiesto da coloro che svolgono, nell’ambito del trimestre, per più del 50% prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, o prestazioni di servizi rese da soggetti stabiliti fuori dalla Comunità europea, ovvero relative a beni trasportati fuori dalla Comunità stessa.

 

Credito Iva interessato

L’art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/72 prevede la possibilità di compensare o chiedere a rimborso il credito Iva maturato in periodi infrannuali (ossia nel primo, secondo e terzo trimestre), di importo superiore a € 2.582,28 indipendentemente dalla periodicità di liquidazione.

Si precisa che per credito Iva maturato si fa esplicito riferimento alla pura differenza, per ciascun trimestre, del credito risultante dalla differenza fra Iva a debito ed  a credito di quel trimestre, senza tenere in considerazione l’eventuale credito dei periodi precedenti.

In caso di richiesta a rimborso (e non in compensazione) non vige il limite annuo di euro 516.456,90 (previsto invece per l’utilizzo in compensazione in F24 o per le richieste di rimborso annuale al Concessionario), poiché tale rimborso viene liquidato direttamente dall’Ufficio, e non viene quindi imputato al conto fiscale.

 

Possibilità di utilizzo

Due sono i modi per l’utilizzo del credito Iva trimestrale:

Ü       il rimborso

Ü       la compensazione

 

Requisiti soggettivi

Possono accedere alla richiesta i soggetti che:

ü esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando anche le operazioni effettuate in reverse charge;

ü effettuano operazioni non imponibili di cui agli artt.8, 8-bis, 9 e cessioni intracomunitarie, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

ü hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili;

ü essendo operatori non residenti, si sono identificati direttamente in Italia, ovvero hanno formalmente nominato un rappresentante fiscale.

 

Termine di presentazione

Il modello deve essere presentato con modalità telematica entro il 30 aprile 2012. In caso di utilizzo del credito in compensazione, il codice del primo trimestre da utilizzare sul modello F24 è il 6036.

La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, non essendo prevista altra modalità di presentazione.

Il credito Iva trimestrale, a differenza del credito annuale NON prevede la necessità di apporre il visto di conformità da parte del professionista, anche se l’importo da utilizzare in compensazione supera € 15.000,00.

 

Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR

Dal 1° aprile 2012, per utilizzare il credito Iva da modello TR occorre rispettare le regole previste dal D.L. 16/2012 (c.d. Decreto Semplificazioni), che ha ridotto a € 5.000,00 il limite che consente l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito Iva, e rinvia al giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge. Pertanto:

} per crediti non superiori a € 5.000,00 la compensazione può avvenire subito dopo la presentazione del modello TR, occorrerà quindi attendere di aver presentato il modello;

} per crediti Iva superiori a € 5.000,00 la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello.

La soglia di € 5.000,00 deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). Se ad esempio viene compensato il credito del primo trimestre pari ad € 8.000,00 e viene poi presentato un modello TR per il secondo trimestre per € 30.000,00 tutto il credito del secondo trimestre sarà soggetto alle limitazioni della compensazione (occorrerà attendere il 16 agosto per compensare quest’ultimo credito).

 

La compensazione del credito del 1^ trimestre

E’ possibile quindi presentare il modello Iva TR relativo al primo trimestre 2012 (codice tributo 6036) e utilizzare il credito in compensazione col modello F24 con le seguenti scadenze:

-         dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza, se il credito non supera i 5.000 euro; esempio dal 2 maggio se l’istanza viene presentata il 30 aprile p.v.;

-         dal 16 maggio se la presentazione avviene entro il 30/04 p.v. se il credito supera i 5.000 euro, utilizzando solo i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

 

Casi particolari

Relativamente al rimborso (o compensazione) a seguito di acquisto o importazione di beni ammortizzabili, occorre ricordare che la medesima fattispecie riguarda anche l’acquisto in esecuzione di contratti di appalto.

Occorre però ricordare due interpretazioni fornite dalla prassi ministeriale, circa gli acquisti di immobili strumentali ed i beni acquistati mediante contratti di leasing, per cui l’Iva assolta sui canoni di locazione finanziaria di beni strumentali non può più essere richiesta a rimborso.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 392/E del 28/12/2007 ha ritenuto che il rimborso dell’Iva relativa ai beni ammortizzabili, acquisiti mediante un contratto di leasing, spetti all’impresa concedente e non a quella utilizzatrice. L’utilizzatore di un bene in leasing potrà quindi chiedere il rimborso solo al momento del riscatto del bene, mentre il pagamento dei singoli canoni non realizza il presupposto previsto per il rimborso infrannuale.

Con la C.M. 8/E/2009 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di acquisto di un immobile strumentale, dal calcolo dell’Iva rimborsabile è necessario escludere “l’importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell’area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza”.

 

Tavola riassuntiva

 

Modalità di presentazione

La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica.

 

Termine di presentazione

La presentazione del modello TR deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre:

I trimestre c entro 30 aprile

II trimestre c entro 31 luglio

III trimestre c entro 31 ottobre

 

 

 

Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR

Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione rispettando le seguenti regole:

per crediti non superiori a € 5.000 la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione del modello TR;

per crediti Iva superiori a € 5.000 la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello.

La soglia di € 5.000 deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali dell’anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre), ma non influiranno sulla possibilità di compensazione del credito annuale.

Visto di conformità

Il modello TR non richiede l’apposizione del visto di conformità

 

 

 

 

 

 

Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale

Ai sensi del co. 2 dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72, il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, nelle ipotesi di cui alle lett. a), b) ed e) del co. 3 dell'art. 30:

§          quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17, co. 5, 6, 7 (reverse charge) interno;

§          quando effettua operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

§          quando acquista o importa beni ammortizzabili, nonché beni e servizi per studi e ricerche per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

§          soggetti non residenti, identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia;

§          effettuazione di operazioni attive (a decorrere dal 17 marzo 2012) nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell’art.19, co.3 lett. a-bis) del DPR n.633/72. Tali prestazioni, a decorrere da quelle effettuate dal 17 marzo 2012, sono diventate escluse da imposta.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

20/04/2012

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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