Il modello IVA TR deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, entro il 31 ottobre 2009 per i contribuenti che hanno i requisiti per chiedere il rimborso Iva o la compensazione del credito relativo al terzo trimestre 2009, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 38-bis del D.P.R. 633/72.
Rispetto allo scorso anno, è stato approvato un nuovo modello per la richiesta di rimborso Iva o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, con provvedimento del 19 marzo 2009 del direttore dell’Agenzia delle Entrate. In nuovo modello “Iva TR” dovrà essere usato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo del credito Iva relativo al primo trimestre 2009.
Novità dal 2010
Dal 2010 la compensazione del credito Iva per importi superiori a 10mila euro potrà essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o istanza da cui emerge il credito.
Per importi superiori a 15mila euro annui, si dovrà presentare la dichiarazione Iva dalla quale emerge il credito con il “visto di conformità”.
Modello TR e visto di conformità
Questa nuova regola non riguarda però le richieste di compensazione (o di rimborso) Iva trimestrali, da presentare col modello TR.
E’ possibile quindi presentare il modello Iva TR relativo al terzo trimestre 2009 (codice tributo 6038) e utilizzare il credito in compensazione con l’F24 fino alla data di presentazione del modello Iva 2010 relativo al 2009, ma non è necessario apporre alcun visto di conformità al modello TR.
Altre novità
Le modifiche introdotte, che riguardano esclusivamente le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la presentazione telematica dello stesso, rendono il modello aderente alle indicazioni fornite dalla stessa Agenzia Entrate nel corso del 2008.
Tra le novità si segnalano l’integrazione nella tabella generale dei codici carica del rappresentante. Rispetto alla vecchia modulistica, che riportava otto diverse codifiche, l’ultima delle quali riguardava il liquidatore, per le liquidazioni volontarie, il nuovo modello si arricchisce di un altro codice, il numero 9 per chi presenta la richiesta per conto del soggetto estinto di operazioni straordinarie o di altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessione azienda, beneficiaria, incorporante, conferitaria, etc).
Analogamente a quanto affermato nelle istruzioni alla dichiarazione annuale Iva 2009, vengono soppressi tutti i riferimenti alle disposizioni dell’art. 40 co.8 del D.L. n. 331/93 riguardanti il trattamento di alcune prestazioni di intermediazione; tale indicazione interessa la compilazione del rigo TA16 del nuovo modello TR, che per effetto di tale interpretazione non deve più accogliere tali operazioni di intermediazione.
Chi può presentare il modello TR
Può accedere al rimborso o alla compensazione del credito Iva infrannuale, purché di importo superiore a € 2.582,28 euro, chi intende chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza o intende usarla in compensazione con i versamenti da effettuarsi per tributi, contributi e premi. Sono interessati i contribuenti che nel trimestre di riferimento si trovano nelle seguenti condizioni:
a) hanno effettuato esclusivamente o prevalentemente operazioni attive (cessioni o prestazioni) soggette ad aliquote inferiori a quelle sugli acquisti e sulle importazioni, computando anche le operazioni effettuate in reverse charge. Il requisito sussiste se l’aliquota mediamente applicata alle operazioni attive, maggiorata del 10%, risulta inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo, non si tiene conto dei beni ammortizzabili. L’aliquota media si assume fino alla seconda cifra decimale;
b) hanno effettuato operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 del D.P.R. n. 633/72 e operazioni equiparate; artt. 40, co. 9, e 58 del D.L. n. 331/93) per ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. La percentuale va arrotondata all’unità superiore;
c) hanno effettuato acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per ammontare superiore a due terzi del totale degli acquisti imponibili ai fini Iva. In questo caso è rimborsabile (o compensabile) soltanto l’imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili;
d) non residenti che si sono identificati in Italia direttamente o mediante rappresentante fiscale.
Il rimborso o la compensazione possono essere ottenuti contabilizzando il solo credito maturato nel periodo, senza poter recuperare il credito sorto nel periodo o nei periodi precedenti.
Termine di presentazione
Con le stesse scadenze dello scorso anno, va ricordato che ciascun modello per la richiesta del rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e quindi:
· entro il 30 aprile per il primo trimestre codice 6036
· entro il 31 luglio per il secondo trimestre codice 6037
· entro il 31 ottobre per il terzo trimestre codice 6038
L’utilizzo del credito in compensazione nel modello F24 è possibile a partire dal primo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre di riferimento.
Modalità di presentazione
La richiesta di rimborso deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica (obbligo previsto dal D.M. Economia e Finanze del 3 marzo 2008, emanato in attuazione dell’art. 1, co. 215, della Legge Finanziaria 2008).
La compensazione dei crediti
La richiesta di rimborso non è l’unica strada per gestire il credito di periodo. I contribuenti in possesso dei requisiti per la richiesta possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 241/97 effettuando la scelta al momento di presentare il modello Iva TR. Pertanto il modello può essere utilizzato in compensazione di altre imposte, contributi e premi entro il limite annuo di 516.456,90 euro.
Casi particolari
Relativamente al rimborso (o compensazione) a seguito di acquisto o importazione di beni ammortizzabili, occorre ricordare che la medesima fattispecie riguarda anche l’acquisto in esecuzione di contratti di appalto.
Occorre però ricordare due interpretazioni fornite dalla prassi ministeriale, circa gli acquisti di immobili strumentali ed i beni acquistati mediante contratti di leasing, per cui l’Iva assolta sui canoni di locazione finanziaria di beni strumentali non può più essere richiesta a rimborso.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 392/E del 28/12/2007 ha ritenuto che il rimborso dell’Iva relativa ai beni ammortizzabili, acquisiti mediante un contratto di leasing, spetti all’impresa concedente e non a quella utilizzatrice. L’utilizzatore di un bene in leasing potrà quindi chiedere il rimborso solo al momento del riscatto del bene, mentre il pagamento dei singoli canoni non realizza il presupposto previsto per il rimborso infrannuale.
Con la recente C.M. 8/E/2009 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di acquisto di un immobile strumentale, dal calcolo dell’Iva rimborsabile è necessario escludere “l’importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell’area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza.
Procedura
Riepilogo della procedura e delle garanzie:
§ la richiesta di rimborso deve essere effettuata mediante presentazione, esclusivamente telematica, dell’apposito modello Iva TR;
§ l’eccedenza di credito minimo deve essere superiore a euro 2.582,28;
§ la richiesta deve essere accompagnata, tranne specifici casi di esonero, dalla prestazione delle usuali garanzie, secondo le regole applicabili per i rimborsi annuali (polizza fideiussoria);
§ particolari categorie di contribuenti possono godere di una priorità nell’ordine dei rimborsi, entro un termine massimo di 3 mesi dalla richiesta;
§ la richiesta trimestrale a rimborso non concorre alla consumazione del tetto massimo di 516.546,90, mentre rileva in caso di compensazione; pertanto, chi avesse già effettuato utilizzi oltre tale soglia non potrà beneficiare della ulteriore quota.
Rimborso prioritario
Sono stati individuati, con appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, talune categorie di contribuenti, che possono beneficiare del rimborso dell’Iva infrannuale in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione dell’istanza.
In considerazione della emanazione di ulteriori decreti, in attuazione della disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72, i soggetti individuati da ciascun decreto dovranno indicare nel modello uno specifico codice nella relativa casella denominata “Contribuenti ammessi alla erogazione prioritaria del rimborso” per avere diritto al rimborso in via prioritaria:
Soggetti non residenti
Le istruzioni alla compilazione del modello precisano che, con il provvedimento datato 30.12.2005, è stato individuato il Centro operativo di Pescara come competente per la gestione dei rapporti con i soggetti identificatisi direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter. Pertanto, le richieste di rimborso mediante il presente modello dei predetti soggetti non residenti, qualora non ci si avvalga della modalità telematica, devono essere presentate presso il Centro operativo di Pescara.
26/10/2009