RIMBORSO CREDITO IVA DEL 3° TRIMESTRE 2010

 

 

 


Scade  il prossimo 2 novembre, cadendo di domenica il 31 ottobre, il termine per presentare telematicamente la richiesta di rimborso Iva con il modello TR, o di compensazione del credito relativo al terzo trimestre 2010, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 38-bis del D.P.R. 633/72.

Il credito può essere sia utilizzato in compensazione nel modello F24, utilizzando il codice tributo 6038,  senza necessità di prestare alcuna garanzia, necessaria invece nel caso in cui l’importo venga chiesto a rimborso. Nella determinazione dell’importo non si tiene conto del credito del precedente trimestre, anche se non precedentemente richiesto a rimborso.

 

Si ricorda che si tratta dell’ultima possibilità per il 2010, dovendosi poi attendere il rimborso annuale, con il modello VR/2011 da presentarsi non prima del 1° febbraio 2011.

 

Credito Iva interessato

L’art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72 prevede la possibilità di compensare o chiedere a rimborso il credito Iva maturato in periodi infrannuali (ossia nel primo, secondo e terzo trimestre), di importo superiore a € 2.582,28, indipendentemente dalla periodicità di liquidazione.

Si precisa che per credito Iva maturato si fa esplicito riferimento alla pura differenza, per ciascun trimestre, del credito risultante dalla differenza fra Iva a debito ed  a credito di quel trimestre, senza tenere in considerazione l’eventuale credito dei periodi precedenti.

In caso di richiesta a rimborso (e non in compensazione) non vige il limite annuo di euro 516.456,90 (previsto invece per l’utilizzo in compensazione in F24 o per le richieste di rimborso annuale al Concessionario), poiché tale rimborso viene liquidato direttamente dall’Ufficio, e non viene quindi imputato al conto fiscale.

 

Possibilità di utilizzo

Due sono i modi per l’utilizzo del credito IVA trimestrale:

Ü       il rimborso;

Ü       la compensazione

del credito scaturente da ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno (il credito del quarto trimestre viene chiesto attraverso il modello Iva annuale).

 

Requisiti soggettivi

Tale possibilità è concessa ai contribuenti che risultano in possesso, nel singolo trimestre, di uno dei requisiti individuati dall’art. 30, comma 3, lettere a), b), c), e) ossia in particolare:

a)      hanno effettuato esclusivamente o prevalentemente operazioni attive (cessioni o prestazioni) soggette ad aliquote inferiori a quelle sugli acquisti e sulle importazioni, computando anche le operazioni effettuate in reverse charge. Il requisito sussiste se l’aliquota mediamente applicata alle operazioni attive, maggiorata del 10%, risulta inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo, non si tiene conto dei beni ammortizzabili. L’aliquota media si assume fino alla seconda cifra decimale;

b)      hanno effettuato operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 del D.P.R. n. 633/72 e operazioni equiparate; artt. 40, co. 9, e 58 del D.L. n. 331/93) per ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. La percentuale va arrotondata all’unità superiore;

c)      hanno effettuato acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per ammontare superiore a due terzi del totale degli acquisti imponibili ai fini Iva. In questo caso è rimborsabile (o compensabile) soltanto l’imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili;

e)      soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante fiscale, per operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei loro confronti.

 

Termine di presentazione

Ciascun modello per la richiesta del rimborso/compensazione del credito Iva trimestrale deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e quindi:

·        entro il 31 ottobre  per il terzo trimestre       codice 6038

·        entro il 30 aprile  per il primo trimestre         codice 6036

·        entro il 31 luglio  per il secondo trimestre    codice 6037

 

Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR

L’utilizzo del credito in compensazione nel modello F24 NON è più possibile a partire dal primo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre di riferimento.

Dal 2010 per utilizzare il credito Iva da modello TR occorre rispettare le regole previste dal D.L. 78/2009:

} per crediti non superiori ad € 10.000 la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione del modello TR, occorrerà quindi attendere di aver presentato il modello;

} per crediti Iva superiori ad € 10.000 la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello.

 

Modalità di presentazione e visto di conformità

La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, non essendo prevista altra modalità di presentazione.

Come detto in premessa, il credito Iva trimestrale non è soggetto all’apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato, anche se l’importo da utilizzare in compensazione supera € 15.000.

 

La compensazione del credito del 3^ trimestre

In alternativa alla richiesta di rimborso, i contribuenti in possesso dei requisiti per la richiesta possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 241/97 effettuando la scelta al momento di presentare il modello Iva TR. Pertanto il modello può essere utilizzato in compensazione di altre imposte, contributi e premi entro il limite annuo di 516.456,90 euro, sempre nel rispetto dei termini previsti per l’utilizzo.

E’ possibile quindi presentare il modello Iva TR relativo al terzo trimestre 2010 (codice tributo 6038) e utilizzare il credito in compensazione col modello F24 con le seguenti scadenze:

-         dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza, se il credito non supera i 10.000 euro;

-         dal 16 novembre se la presentazione avviene entro il 31/10 p.v. (o al 16 dicembre se la presentazione avviene dopo il 31/10 ed entro il 02/11) se il credito supera i 10.000 euro, utilizzare i canali telematici messi a disposizione dalla Agenzia Entrate: Entratel o Fisconline.

 

Casi particolari

Relativamente al rimborso (o compensazione) a seguito di acquisto o importazione di beni ammortizzabili, occorre ricordare che la medesima fattispecie riguarda anche l’acquisto in esecuzione di contratti di appalto.

Occorre però ricordare due interpretazioni fornite dalla prassi ministeriale, circa gli acquisti di immobili strumentali ed i beni acquistati mediante contratti di leasing, per cui l’Iva assolta sui canoni di locazione finanziaria di beni strumentali non può più essere richiesta a rimborso.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 392/E del 28/12/2007 ha ritenuto che il rimborso dell’Iva relativa ai beni ammortizzabili, acquisiti mediante un contratto di leasing, spetti all’impresa concedente e non a quella utilizzatrice. L’utilizzatore di un bene in leasing potrà quindi chiedere il rimborso solo al momento del riscatto del bene, mentre il pagamento dei singoli canoni non realizza il presupposto previsto per il rimborso infrannuale.

Con la C.M. 8/E/2009 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di acquisto di un immobile strumentale, dal calcolo dell’Iva rimborsabile è necessario escludere “l’importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell’area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza.

 

Procedura

Riepilogo della procedura e delle garanzie:

§         la richiesta di rimborso deve essere effettuata mediante presentazione, esclusivamente telematica, dell’apposito modello Iva TR;

§         l’eccedenza di credito minimo deve essere superiore a euro 2.582,28;

§         la richiesta deve essere accompagnata, tranne specifici casi di esonero, dalla prestazione delle usuali garanzie, secondo le regole applicabili per i rimborsi annuali (polizza fideiussoria);

§         particolari categorie di contribuenti possono godere di una priorità nell’ordine dei rimborsi, entro un termine massimo di tre mesi dalla richiesta;

§         la richiesta trimestrale a rimborso non concorre alla consumazione del tetto massimo di 516.546,90, mentre rileva in caso di compensazione; pertanto, chi avesse già effettuato utilizzi oltre tale soglia non potrà beneficiare della ulteriore quota.

 

Rimborso prioritario

L’art. 38-bis, comma 9, DPR n. 633/72 (introdotto dalla Finanziaria 2007) prevede la possibilità per determinate categorie di soggetti di ottenere il rimborso in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta.

I soggetti che possono usufruire di tale beneficio sono coloro che:

- pongono in essere prestazioni edili derivanti da contratto di subappalto;

- svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;

- producono zinco, piombo e stagno, e i semilavorati degli stessi metalli;

- producono alluminio e semilavorati.

In particolare, i soggetti che effettuano prestazioni edili derivanti da contratto di subappalto devono anche:

a) esercitare l’attività da almeno 3 anni;

b) avere un’eccedenza detraibile, richiesta a rimborso, di importo pari o superiore a 3.000 euro;

c) possedere un’eccedenza detraibile, richiesta a rimborso, di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

Nel caso in cui l’attività svolta rientri tra quelle elencate, sarà necessario barrare l’apposita casella posta sul frontespizio del modello “Casi particolari di contribuzione Soggetti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso”.

 

Tavola riassuntiva

 

Modalità di presentazione

La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica.

 

Termine di presentazione

La presentazione del modello TR deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre:

I trimestre c entro 30 aprile

II trimestre c entro 31 luglio

III trimestre c entro 31 ottobre

 

 

 

Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR

Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione rispettando le regole previste dal D.L. n. 78/09:

per crediti non superiori ad € 10.000 la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione del modello TR;

per crediti Iva superiori ad € 10.000 la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello.

La soglia di € 10.000 deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali dell’anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre), ma non influiranno sulla possibilità di compensazione del credito annuale.

Visto di conformità

Il modello TR non richiede l’apposizione del visto di conformità

 

 

 

 

 

 

Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale

Ai sensi del co.2 dell’art.38-bis del D.P.R. n. 633/72, il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, nelle ipotesi di cui alle lett.a), b) ed e) del co.3 dell'art.30:

§          quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art.17, co.5, 6, 7 (reverse charge interno;

§          quando effettua operazioni non imponibili di cui agli artt.8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

§          quando acquista o importa beni ammortizzabili, nonché beni e servizi per studi e ricerche per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

 

 

20/10/2010

 

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