RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2010

 

 

Novità sulla richiesta di rimborso del credito relativo all’anno 2010

 

I contribuenti che a seguito delle operazioni di conguaglio della dichiarazione annuale, risultino a credito di Iva per il 2010, in alternativa alle compensazioni rese più difficoltose, possono chiedere all’Erario il rimborso del credito Iva, ovvero di una parte di esso.

La richiesta potrà avvenire a partire dal 1 febbraio 2011 e fino al 30 settembre prossimo ed è consentita solo in alcune specifiche situazioni, elencate dagli art. 30 e 34 co. 9 del D.P.R. 633/72.

 

In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovino strutturalmente a credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell’anno 2011, per cui non riusciranno ad esaurire tale credito tramite la compensazione.

 

Novità

Da quest’anno, i contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale devono compilare il nuovo quadro VR contenuto nella dichiarazione stessa e, quindi, non possono più presentare il soppresso modello VR indirizzato all’agente della riscossione.

Per poter effettuare subito la richiesta di rimborso del credito Iva annuale, pertanto, da quest’anno sarà necessario compilare e trasmettere in via telematica la Dichiarazione Annuale Iva in forma autonoma.

Altra novità riguarda il modello semplificato (Iva base 2011) che può essere utilizzato anche per la presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma, in luogo della sua inclusione nel modello Unico.

 

Importo minimo

È importante precisare, prima di tutto, che il rimborso compete solo se il credito è di importo superiore ad € 2.582,28. Tale limite non vale:

§         nei casi di cessazione attività, nel qual caso il rimborso compete qualunque sia la somma che risulta a credito;

§         nel caso di rimborso della minor eccedenza detraibile nel triennio.

 

Chi può richiedere il rimborso

E’ possibile richiedere il rimborso del credito che emerge dalla dichiarazione annuale Iva, se ricorre una delle seguenti fattispecie:

 

Rimborso per acquisto di beni strumentali

Una delle situazioni più frequenti in cui si manifesta il diritto ad ottenere il rimborso è il caso dell’acquisto di beni strumentali ed il diritto di vedersi riconosciuto il rimborso dell’Iva pagata in relazione all’acquisto. Il rimborso spetta tanto per gli acquisti effettuati nel 2010, quanto per gli acquisti relativi a periodi d’imposta precedenti, purché la relativa imposta non sia stata compensata o già richiesta a rimborso. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria.

Sulla questione degli immobili si deve ricordare la presa di posizione della Agenzia delle Entrate, secondo cui l’indeducibilità ai fini delle imposte dirette delle quote di ammortamento relative ai terreni sui quali insistono i fabbricati incide anche sulla determinazione dell’Iva rimborsabile.

 

Rimborso per aliquota media

Possono accedere al rimborso dell’Iva i contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni, che determinano in credito di imposta “fisiologico”.

Il diritto al rimborso sorge nel momento in cui l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%.

 

Rimborso del credito triennale

Altra fattispecie di rimborso che spesso viene utilizzata in assenza di altre casistiche è il protrarsi di una situazione creditoria per almeno tre anni. Il rimborso può essere chiesto di importo pari al minore credito esposto nella dichiarazione Iva relativa ai tre anni presi in considerazione, tenendo in considerazione i crediti già richiesti o compensati in F24.

Più precisamente, per il triennio 2008-2009-2010 bisogna considerare i seguenti importi:

anno 2008: credito Iva 2008 in detrazione/compensazione, meno gli importi compensati nel 2009;

anno 2009: credito Iva 2009 in detrazione/compensazione, meno gli importi compensati nel 2010;

anno 2010: credito Iva 2010.

 

Limiti alle richieste di rimborso

Con la risoluzione n. 179/E del 27 dicembre 2005 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la casistica dei rimborsi Iva per acquisto di beni ammortizzabili in relazione a particolari fattispecie dubbie, quali la fattura di acconto emessa in correlazione con la stipula di un preliminare di cessione di bene ammortizzabile e la casistica delle spese per migliorie su beni di terzi, quali gli immobili utilizzati in virtù di locazione (anche finanziaria) o comodato o, addirittura, la edificazione di un immobile su suolo altrui.

La recente R.M. n. 392/E/2007 del 28/12/2007 da parte delle Agenzia delle Entrate è volta a negare la sussistenza del requisito del rimborso in capo all’utilizzatore per le acquisizioni in base a contratti di leasing.

Acconti su preliminare

Nell’ipotesi di stipula di un contratto preliminare per l’acquisto di un bene non si configura, nemmeno nel caso di consegna immediata, l’effetto traslativo (trasferimento della proprietà) ma unicamente l’insorgere di un vincolo obbligatorio a carico delle parti. Per tale motivo, nella accennata ipotesi manca il presupposto dell’articolo 30, terzo comma, lettera c) del DPR 633/72, vale a dire l’acquisto o l’importazione di beni ammortizzabili, con la conseguenza che l’eventuale imposta assolta su fatture di acconto non può essere richiesta a rimborso dal futuro acquirente ma solo riportata. Rimane ovviamente fermo il diritto di ricomprendere, congiuntamente con l’imposta gravante sul saldo, anche l’imposta relativa alla fattura di acconto (non compensata o portata in detrazione dall’Iva a debito) nella istanza di rimborso che potrà essere presentata, ricorrendone i presupposti, nel momento in cui sarà perfezionato l’acquisto  che dà seguito al preliminare.

Migliorie su beni di terzi

La realizzazione di lavori, anche di rilevante importo, su beni appartenenti a terzi è questione che si verifica assai sovente nella pratica, specialmente nel caso di beni immobili condotti in locazione. I principi contabili indicano il corretto trattamento di tali spese, sostenendo che le stesse rappresentino vere e proprie immobilizzazioni materiali solo se dotate di autonoma funzionalità (tecnicamente il principio contabile n. 24 parla di separabilità dal bene principale), mentre debbano essere ascritte alla categoria degli oneri pluriennali (fiscalmente il riferimento è all’articolo 108 del Tuir), sia pure dovendo essere collocate tra le altre immobilizzazioni immateriali dell’attivo dello stato patrimoniale.

Partendo da tale presupposto, l’Agenzia nega la possibilità di ottenere il rimborso dell’Iva assolta sugli acquisti sostenuti a tale fine, proprio per la circostanza che non ci si trova dinnanzi a veri e propri beni ammortizzabili, come invece richiede la normativa in tema di imposta sul valore aggiunto.

Acquisto di beni ammortizzabili in leasing

In controtendenza rispetto all’attuale orientamento, di completa assimilazione tra l’acquisizione di un bene in proprietà e la locazione finanziaria (essendo quest’ultima vista come una operazione di finanziamento volta ad acquisire il bene), l’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai rimborsi Iva, torna sui propri passi per negare ai contribuenti la possibilità di recuperare l’Iva assolta sui canoni di locazione finanziaria relativi all’acquisto di beni strumentali.

Dubbi interpretativi sussistono sulla possibilità di recupero dell’imposta al momento che si verifica l’effetto traslativo del bene (c.d. riscatto).

 

Società non operative

Alle società non operative o di comodo è preclusa la possibilità di richiedere il rimborso del credito Iva; a seguito del D.L. 223/06 tali soggetti hanno anche preclusa la possibilità di utilizzare il credito in compensazione, mentre è ammesso il riporto in detrazione sui registri Iva, solo nei primi tre anni in cui la società risulta non operativa. Decorsi 3 anni, detto credito viene definitivamente perso.

 

Erogazione prioritaria dei rimborsi

Come già negli scorsi anni, si registra una nuova casella, per la richiesta di rimborso “prioritario”, ovvero entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

Sono interessati i soggetti che:

§         effettuano operazioni di subappalto in edilizia rientranti nell’ambito del regime del reverse charge (codice 1);

§         svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, corrispondente al codice attività 38.32.10, ex 37.10.1 (codice 2);

§         producono zinco, piombo e stagno, nonché semilavorati degli stessi metalli in base non ferrosi, corrispondente al codice attività 24.43.00, ex 27.43.0 (codice 3);

§         producono alluminio nonché semilavorati degli stessi metalli, corrispondente al codice attività 24.42.00, ex 27.42.0 (codice 4).

E’ opportuno ricordare che per accedere al rimborso annuale prioritario le suddette categorie di contribuenti devono possedere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

-         l’attività deve essere esercitata da almeno tre anni;

-         l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso deve essere almeno di 10mila euro (3mila euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale);

-         l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso deve essere almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno di riferimento.

 

Procedura per ottenere il rimborso

Con Provvedimento del 28 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha definito la tempistica con la quale - in caso di richiesta del rimborso in conto fiscale - l’Agente della riscossione pretenderà dal contribuente la documentazione relativa alla prestazione della garanzia:

      entro 10 giorni dall’invio telematico della dichiarazione annuale Iva contenente nel quadro VR, l’Agenzia delle Entrate dovrà inoltrare all’agente della riscossione i dati relativi alla richiesta di rimborso;

      nei successivi 10 giorni il concessionario della riscossione richiederà al contribuente la garanzia (normalmente la polizza fideiussoria) ovvero in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i contribuenti virtuosi che non devono fornire garanzie (si veda oltre).

 

Le garanzie

Per ottenere il rimborso il contribuente deve prestare delle garanzie (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’azione accertatrice dell’Ufficio (art. 57, 1° co.).
Per i seguenti soggetti, non è necessario presentare la garanzia:

o       coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore ad €5.164,57 (anche se il credito Iva vantato è di importo superiore);

o       coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati;

o       i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore ad € 258.228,40;

o       le imprese c.d. “virtuose”.

 

Imprese “virtuose”

Sono “virtuosi”, e quindi non necessitano di garanzie per il rimborso dell’Iva, i contribuenti che:

Tali soggetti devono da quest’anno barrare una apposita casella contenuta nel quadro VR indicando anche l’importo erogabile senza garanzia; successivamente dovranno presentare autocertificazione al Concessionario della riscossione dove si attesta che:

-      il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall’ultimo bilancio approvato;

-      non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell’attivo dell’ultimo bilancio approvato, escluso per le società immobiliari;

-      l’attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende;

-      non sono state cedute azioni per oltre il 50% del capitale, escluse le società quotate;

-      sono stati eseguiti tutti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

 

Decorrenza degli interessi

Si tenga presente che nei casi di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme erogate si ha diritto al riconoscimento dell’interesse legale annuo, maturato a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale per i rimborsi annuali liquidati dall’Ufficio, mentre nel caso di rimborsi chiesti al concessionario la decorrenza è dal sessantesimo giorno successivo a quello della presentazione dell’istanza o della dichiarazione.

 

Tavola riassuntiva

Con l’ausilio della tabella che segue, si riassumono tutti i casi di rimborso dell’Iva.

 

Cessazione dell’attività nel 2010

All’erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.

 

 

 

 

 

Aliquota media degli acquisti superiore a quella delle vendite di almeno il 10%

È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.

Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale.

Le operazioni attive da considerare sono:

Æ   le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale di argento puro, le cessioni di rottami di cui all’art.74, co.7 e 8

Æ   le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati

Æ   le operazioni c.d. ad “aliquota zero” emesse in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell’art.17 (prestazioni di subappalto nell’edilizia, cessione di fabbricati strumentali, ecc.). 

Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell’imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni non imponibili

Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:

4    agli artt.8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) del DPR n.633/72;

4    agli artt.41 e 58 del D.L. n.331/93;

4    agli artt.71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali);

4    all’art.50-bis, co.4, lett.f) del D.L. n.331/93 (cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro dell’Unione Europea,

effettuate per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2010.

Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell’Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall’art.74-ter (vedasi la RM VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n.41/95.

Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e servizi per studi e ricerche

Il rimborso compete per l’acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (R.M. n.392/E/07). Il rimborso non spetta con riferimento all’imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (R.M. n.179/E/05).

 

 

Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli

Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell’art.8, co.1, dell’art.38-quater e dell’art.72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.

Il rimborso compete per l’ammontare corrispondente all’Iva (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2010 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L’importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.

 

Minor eccedenza detraibile nel triennio

Il rimborso dell’Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2008-2009-2010) risultino eccedenze d’imposta a credito anche se inferiori ad € 2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).

 

Limiti agli utilizzi in compensazione

In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovino strutturalmente a credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell’anno 2011, per cui non riusciranno ad esaurire tale credito tramite la compensazione.

Si ricorda che dal 2010 la compensazione dei crediti Iva è soggetta a importanti limitazioni, sia in termini di importo da utilizzare in compensazione, che di decorrenza dell’utilizzo, nonché nei controlli necessari ad apporre il visto di conformità.

Per un maggior approfondimento: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1090

 

 

04/02/2011

 

www.studioansaldi.eu

 

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