RITENUTA DI ACCONTO SUL 36% e 55%

 

 

Dal 1° luglio si applica una ritenuta del 10% sui pagamenti

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 30 giugno il provvedimento riguardante l’effettuazione della ritenute alla fonte del 10% sui bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare degli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus 36%) e riqualificazione energetica (bonus 55%). Nei citati casi scatterà dunque, all’atto del bonifico all’esecutore dei lavori o al fornitore dei materiali, la ritenuta del 10% da parte di Poste italiane spa e delle banche.

 

Entra in vigore il 1° luglio la ritenuta d’acconto sulle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, così come previsto dall’articolo 25 del D.L. 78/2010, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica.

 

Novità

La misura è stata introdotta dal D.L. 78/2010 (c.d. “manovra correttiva”), ora in fase di conversione in legge. La norma dispone infatti l’obbligo di ritenuta del 10% - a titolo di acconto dell’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa - a carico di banche e di Poste italiane a decorrere dal 1° luglio 2010.

Per i soggetti che effettuano i pagamenti e che possono godere dell’agevolazione fiscale non cambia nulla perché si continuerà a pagare a mezzo bonifico bancario o postale contenente il codice fiscale dell’autore del pagamento, la partita Iva dell’impresa e la causale del versamento (cioè il riferimento alla legge 449/1997 per il 36% e alla legge 296/2006 per il 55%).

 

Lavori edili in corso

Sono interessati i pagamenti effettuati in conseguenza di ristrutturazioni edilizie (L. 449 del 27 dicembre 1997) e il risparmio energetico (L. 296 del 27 dicembre 2006). Lo scopo è quello di far emergere i pagamenti “in nero”, dal momento che alcune imprese non dichiarano i proventi, benché emettano regolare fattura e ricevano i pagamenti con bonifico. La ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici permetterà, invece, una migliore tracciabilità dei compensi e garantirà al Fisco di incassare denaro in anticipo: stando ai calcoli, circa 700 milioni di euro, visto che nel 2009 entrambe le detrazioni hanno trovato applicazione su spese pari a 7 miliardi di euro.

 

Pagamenti sui quali effettuare la ritenuta

Secondo quanto stabilito dal provvedimento della Agenzia delle Entrate 30/06/2010, la ritenuta in esame si applica ai bonifici disposti per il pagamento delle spese relative ad interventi:

-          recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 36%, ai sensi dell’art. 1 della L. 27.12.97 n. 449 e successive modificazioni;

-          riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per i quali spetta la detrazione IRPEF/IRES del 55%, ai sensi dell’art. 1 co. 344 - 349 della L. 27.12.2006 n. 296 e successive modificazioni.

Scopo della disposizione in esame è quello di contrastare i fenomeni di evasione fiscale collegati al fatto che da una parte, il contribuente che ha sostenuto le spese beneficia della detrazione del 36% o del 55% e dall’altra, il soggetto che ha eseguito gli interventi non fa concorrere i relativi proventi alla formazione del reddito.

Il meccanismo della ritenuta di acconto consente all’Erario di anticipare gli incassi delle imposte delle imprese che eseguono i lavori o fornendo i materiali, emettono fattura.

 

Interventi in favore del condominio

In relazione agli interventi effettuati a favore dei condomini, non appare inoltre chiaro se la ritenuta d’acconto del 10%, di cui all’art. 25 del D.L. 78/2010, si applichi in aggiunta alla ritenuta d’acconto del 4% che deve operare l’amministratore del condominio (o uno dei condomini, in assenza di amministratore), ai sensi dell’art. 25-ter del DPR 600/73.

 

Versamento delle ritenuta

Nell’ambito del medesimo provvedimento, l’Agenzia ha inoltre precisato i successivi adempimenti che gli operatori finanziari (banche e Poste italiane) dovranno operare:

- in primo luogo, ai soggetti spetta l’effettuazione del versamento della ritenuta, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 1039 (istituito ad hoc con la risoluzione n. 65/E del 30/06/2010);

- in secondo luogo, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, dovranno certificare alle imprese beneficiarie del bonifico l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;

- in terzo luogo, saranno tenuti a riportare, nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), i dati relativi al beneficiario, le somme accreditate e le ritenute effettuate.

 

Operatività alla prova

Questa norma, oltre a creare problemi tecnici a banche e poste, mette in seria difficoltà le aziende e i lavoratori autonomi, in quanto crea una doppia tassazione, in quanto nel bonifico è inclusa anche l’Iva che l’impresa dovrà versare. A questa anomalia va aggiunto che le imprese che svolgono lavori nei condomini già subiscono una ritenuta del 4% che viene applicata dagli amministratori in qualità di sostituti d’imposta, e questa si va a sommare alla nuova ritenuta applicata sull’importo del bonifico, che quindi sale al 14%. Non è tutto, nel caso dei lavori che accedono alla detrazione del 55% il costo dei materiali è molto alto e spesso il margine di guadagno è inferiore al 10; in pratica, nel breve periodo, artigiani e imprese edili si troveranno a fare anticipi all’Erario molto superiori alle imposte che dovranno realmente versare, trovandosi da una parte a corto di liquidità e dall’altra con un credito d’imposta sempre più alto. Si crea, quindi, uno squilibrio finanziario che andrà fronteggiato con un maggior ricorso al sistema bancario e tempi più lunghi per pagare i fornitori.

 

 

05/07/2010

 

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