RITENUTA RIDOTTA AL 4% PER I BONIFICI DEL 36% O DEL 55%

 

 

Ridotta la ritenuta sui bonifici per ristrutturazioni e risparmio energetico

 

Nell’ambito della c.d. “Manovra correttiva” è stata disposta la riduzione dal 10% al 4% della ritenuta che le banche e le poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione del 36% o 55%.

La nuova misura della ritenuta trova applicazione a decorrere dal 6 luglio 2011, giorno di pubblicazione del Decreto sulla G.U.

 

Si ricorda che, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 5 luglio 2011, le banche e le Poste italiane Spa hanno applicato una ritenuta d’acconto del 10% all’atto dell’accredito ai beneficiari dei bonifici bancari/postali che godono, per i soggetti che commissionano gli interventi, delle detrazioni di imposta del 36% o del 55% (art. 25 del D.L. n. 78/10).

L’obbligo di effettuazione della ritenuta non spetta al soggetto disponente il pagamento (come avviene, ordinariamente, per gli altri tipi di ritenuta di acconto) ma alla banca/posta che riceve l’accredito della somma: il soggetto che dispone il bonifico bancario/postale dovrà procedere al pagamento delle fatture per l’importo lordo totale delle stesse (non vi è alcun obbligo di indicazione della ritenuta sulla fattura stessa).

 

Nuova misura della ritenuta al 4%

Al fine di “alleviare” la situazione finanziaria delle imprese interessate dalle disposizioni sopra descritte, il Legislatore ha ritenuto opportuno modificare il citato art. 25, DL n. 78/2010, disponendo la riduzione dal 10% a 4% della ritenuta d’acconto in esame.

Non essendo prevista una decorrenza specifica, ai sensi dell’art. 41, DL n. 98/2011, la nuova disposizione decorre dal 6.7.2011 (data di entrata in vigore del citato Decreto). In merito si evidenzia che rileva la data in cui è effettuato il pagamento con il bonifico bancario/postale e non la data di esecuzione dei lavori o quella della fattura.

Da quanto sopra, quindi, ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale a decorrere dal 6.7.2011, relativi ai lavori per i quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione del 36% ovvero del 55%, la banca/posta è tenuta ad operare la ritenuta d’acconto nella nuova misura del 4%.

 

Base imponibile su cui calcolare la ritenuta

I pagamenti effettuati mediante bonifico bancario/postale dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione del 36% o del 55% sono inerenti al pagamento di fatture emesse da parte di fornitori che agiscono nell’ambito del reddito di impresa o del reddito di lavoro autonomo.

La misura dell’aliquota Iva afferente alle diverse prestazioni di servizi e cessioni di beni agevolabili varia in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico: l’importo del corrispettivo può essere assoggettato ad imposta sul valore aggiunto con aliquota del 10% o del 20%. Nel merito la Circolare n. 40/10 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

Quindi le banche e le poste opereranno la ritenuta del 4% su una base imponibile pari all’importo lordo da accreditare decurtato del 20%, indipendentemente dalla presenza in fattura di corrispettivi assoggettati ad Iva con aliquota pari al 10% o di rimborsi spese anticipati in nome e per conto del committente. Il soggetto beneficiario del bonifico agevolato si vedrà, pertanto, accreditare dalla propria banca un importo decurtato della ritenuta di acconto del 4%, che potrà scomputare in sede di liquidazione delle imposte dovute nella propria dichiarazione dei redditi.

In presenza di altri tipi di ritenute d’acconto, al fine di evitare che in dette ipotesi le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano un doppio prelievo alla fonte sugli stessi corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve essere applicata la sola ritenuta del 4% da parte della banca beneficiaria, non operando in tali casi le ritenute ordinariamente previste.

 

Altre semplificazioni del “Decreto Sviluppo”

Con riferimento agli adempimenti necessari per la detrazione del 36% si rammenta che, nell’ambito delle semplificazioni disposte dal c.d. “Decreto sviluppo”, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. q), DL n. 70/2011, a decorrere dal 14/05/2011, non è più richiesto l’invio preventivo della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. I dati catastali identificativi dell’immobile, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, contratto di affitto per i lavori eseguiti dall’inquilino) nonché gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione dovranno essere indicati nel mod. UNICO/730 che sarà modificato a tal fine.

Con riferimento alla fattura relativa ai lavori in esame si rammenta che, ai sensi della lett. r) del citato art. 17, comma 2, DL n. 70/2011 (c.d. “Decreto sviluppo”), per beneficiare della detrazione del 36% ovvero del 55%, a decorrere dal 14/05/2011, non è più necessario che il costo della manodopera sia esposto separatamente.

 

 

08/08/2011

 

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