SOCIETA’ SEMPLIFICATE PER I GIOVANI

 

 

Adempimenti minimi e società leggere per gli under 35 anni

 

Il decreto legge sulle liberalizzazioni introduce nel nostro ordinamento il nuovo articolo 2463-bis c.c. contenente la nuova norma sulle “società semplificate a responsabilità limitata” SSRL, le quali potranno essere costituite da soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età e con un solo euro di capitale sociale. La norma non è ancora di fatto operativa in quanto l’entrata in vigore è demandata ad un ulteriore disposto normativo da emanarsi entro 60gg dall’entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il 24/03/2012.

 

Le nuove SSRL potranno essere costituite solo da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età. L’atto costitutivo dovrà essere per atto pubblico e dovrà esplicitamente indicare, nella denominazione che si tratta di una Srl semplificata. La SSRL nasce praticamente senza patrimonio infatti la norma prevede che il capitale sociale sia di misura non inferiore ad un euro.

Ovviamente se uno dei soci supera il limite di età imposto per questa tipologia societaria lo stesso va liquidato con le regole del recesso.

 

Età massima 35 ani

La SSRL non sarà però di utilizzo generalizzato, potrà essere costituita solo «da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione». Potrà essere costituita sia con atto unilaterale che con atto plurilaterale; la SSRL a unico socio, durante il corso della sua esistenza, potrà evolvere verso una situazione di pluripersonalità, ma con l’ingresso sempre di soci di età inferiore a 35 anni.

 

Costituzione

La nuova regolare di costituzione dovrebbe seguire quella della società di capitali, ovvero che la società non può essere costituita se non con atto pubblico notarile, l’atto costitutivo della SSRL potrà essere redatto anche nella forma della "semplice" scrittura privata, anche non autenticata (e quindi senza l'assistenza di alcun professionista) con alcune indicazioni indispensabili.

La SSRL dovrà esplicitatamente indicare, nella propria denominazione, che si tratta di una Srl "semplificata". La nuova norma dispone inoltre che la denominazione di «società semplificata a responsabilità limitata», l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società al Registro delle Imprese presso cui la società è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

 

Capitale e patrimonio

La SSRL nasce praticamente senza patrimonio, il che è una vera e propria rivoluzione nel campo delle società di capitali (delle cui obbligazioni, come noto, risponde solo il capitale sociale senza che in questa responsabilità sia coinvolto il patrimonio personale dei soci): la nuova norma impone infatti che il capitale sociale sia versato in misura non inferiore a 1 solo euro.

I conferimenti per la costituzione possono avvenire solamente in denaro e devono essere versati all’organo amministrativo. Tuttavia, quelli successivi possono essere costituiti anche da prestazioni di servizi o beni in natura.

 

Informazioni dell’atto costitutivo

INFORMAZIONI BASE

Generalità dei soci, sede e oggetto della società, norme relative al funzionamento della società (in particolare, quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza), il nome delle persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

DENOMINAZIONE SOCIALE

Contenente l’indicazione di società semplificata a responsabilità limitata;

CAPITALE SOCIALE

Ammontare non inferiore a un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione;

IL RIPARTO

La quota di partecipazione di ciascun socio;

DOVE E QUANDO

Il luogo e la data in cui l’atto è sottoscritto.

 

Operatività

È bene precisare che la SSRL non è ancora operativa, mancando sia la conversione del Decreto Legge che l’ha prevista sia l’emanazione del decreto ministeriale che deve tracciarne lo statuto base.

Secondo le Camere di Commercio, le domande presentate prima dell’emanazione del predetto decreto attuativo saranno rifiutate.

 

Tavola riassuntiva

 

Agevolazione

Costituzione in modo semplificato ed economico.

 

 

Requisito

Tale forma societaria è riservata alle persone fisiche fino ai 35 anni. Questo requisito è essenziale solamente ai fini della costituzione della società, infatti il superamento di detta soglia di età non implica l’esclusione del socio o lo scioglimento della società nel caso in cui sia costituita con atto unilaterale, ossia da un unico socio (Srl semplificata unilaterale). Gli amministratori dovranno essere scelti tra i soci e non si potranno cedere le quote a soggetti terzi con più di 35 anni.

 

Vantaggi

il capitale da versare in contanti può essere anche di 1 solo euro (capitale minimo);

non è necessario il Notaio per redigere l’atto costitutivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adempimenti

La società dovrà essere costituita per atto pubblico gratuito (dunque esente da diritti di bollo, di segreteria e dagli onorari notarili) davanti a un notaio secondo uno statuto standard tipizzato che sarà emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Gli elementi costitutivi sono i seguenti:

- la denominazione della società con I’indicazione che si tratta di una SSRL semplificata;

- l’indirizzo ove ha sede la società e quello delle eventuali sedi secondarie;

- l’importo del capitale sottoscritto e versato e la quota di ciascun socio. Questa nuova forma societaria permette ai giovani la costituzione di una Srl anche con Capitale sociale minimo di €1 e massimo di €10.000 che dovrà essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione;

- l’attività che la società intende svolgere (cioè l’oggetto sociale);

- le regole attinenti al funzionamento della società, comprese quelle riguardanti la sua amministrazione e rappresentanza, con indicazione nominativa della/e persona/e con incarico di amministratore ed eventualmente di quella/e a cui è affidata la revisione legale dei conti;

- nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza di tutti i soci;

- luogo e data di sottoscrizione dell’atto.

 

Svantaggi

La semplificazione dura finchè viene rispettato il requisito dei 35 anni dei soci. Al raggiungimento di tale età, la SSRL semplificata non potrà essere mantenuta e dovrà trasformarsi nell’ordinaria SRL, con l’adeguamento del capitale sociale al minimo di legge: euro 10.000,00.

 

Scioglimento

I motivi che possono condurre allo scioglimento della società sono le normali cause indicate nell’art.2484, co.1 del codice civile, quindi anche la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

 

Rinvio alle norme sulla SRL

Per quanto non specificamente disciplinato dall’art.2463-bis, il Legislatore rimanda alla normativa sulla società a responsabilità limitata.

 

 

20/02/2012

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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