VERSAMENTO DEL SALDO I.C.I. 2009

 

 

Versamento del saldo entro il 16 dicembre

 

Abbiamo appena finito di pagare l’acconto delle imposte dirette di novembre, e ci rendiamo conto che dobbiamo pagare un’altra imposta entro il 16 dicembre: il saldo dell’I.C.I. del 2009.

Andranno alla cassa i proprietari di immobili commerciali, industriali e residenziali diversi dall’abitazione principale, per coloro che hanno scelto di pagare l’imposta comunale in due soluzioni, procedendo al conguaglio di quanto anticipato in termini di acconto lo scorso giugno.

 

L’obbligo nella maggior parte dei casi riguarda solo gli immobili diversi dall’abitazione principale. L’Ici sulla “prima casa”, infatti, non si paga più, tranne che per le abitazioni di pregio classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). L’abitazione principale, salvo prova contraria, è quella dove il contribuente ha la residenza.

 

Chi deve pagare l’ICI

Il saldo dell’imposta per il corrente anno è dovuto in base al possesso del:

-         proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;

-         titolare di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) sui precedenti beni immobili;

-         titolare del diritto di superficie (superficiario) e del diritto di enfiteusi (enfiteuta);

-         utilizzatore degli immobili concessi in leasing (locatario);

-         utilizzatore di immobili insistenti su aree demaniali in concessione (concessionario).

 

Ai fini del calcolo del saldo ICI si deve tener conto delle variazioni intervenute nell’anno in corso, e fino alla data del 16 dicembre 2009, monitorando:

▪ acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, ecc.;

▪ variazioni catastali intervenute sugli immobili;

▪ accatastamento con attribuzioni di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;

▪ assunzione di contratti di leasing immobiliare;

▪ trasferimenti per successioni ereditarie.

L’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.

Se l’immobile è posseduto da più proprietari, l’imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro, in base alle quote di proprietà, e versata separatamente.

 

Immobili esenti o esclusi

La norma prevede una lunga serie di immobili esenti dal tributo o esclusi, ossia che sono del tutto fuori dall’area impositiva, quali:

û l’abitazione principale e le relative pertinenze, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

û gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, ed altri enti, se destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

û i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

û i fabbricati totalmente adibiti a musei, biblioteche, cineteche, di privati, enti pubblici e istituzioni, quando dal possesso non derivi alcun reddito dall’utilizzazione dell’immobile;

û i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;

û i fabbricati di proprietà della Santa Sede;

û i fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali;

û i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati e destinati alle attività di assistenza e all’integrazione sociale;

û i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (elenco allegato alla circolare 9/E del 14/06/1993 delle Finanze);

û gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, ma attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, al culto e alla cura dell’anima (art. 39 D.L. 223/06);

û gli immobili adibiti ad abitazione dei coltivatori diretti ed altri immobili strumentali delle attività agricole, qualora ricorrano i requisiti di ruralità dell’art. 9 D.L. 557/93, modificato dal D.L. 159/07.

 

Base imponibile dell’ICI

A norma dell’art. 5 del D.Lgs. 504/1992 il valore dell’immobile su cui applicare le aliquote è determinato come segue:

Ÿ Per i fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto, il valore è pari alla rendita al 1° gennaio dell’anno in corso, aumentata del 5% e quindi moltiplicata:

a)      per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);

b)      del 140 per i fabbricati nella categoria catastale B;

c)       per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;

d)      per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

E’ stata abolita la disposizione che per i fabbricati non iscritti in catasto o per i quali sono intervenute variazioni permanenti, si possa far riferimento alla “rendita presunta”, in base alla rendita attribuita a fabbricati similari.

Per i fabbricati di interesse storico-artistico, il valore è stabilito aumentando la rendita determinata mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni nella zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.

 

Ÿ Per gli immobili posseduti da imprese, classificabili nel gruppo catastale D e privi di rendita, si determina la base imponibile applicando i coefficienti di rivalutazione ai costi risultanti dalla contabilità, stratificati per anno di formazione, secondo la tabella contenuta nel decreto del 23/03/09, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 31/03/09.

 

Ÿ Per le aree fabbricabili utilizzate, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 01/01/2009, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevanti sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il legislatore è intervenuto con norma di interpretazione autentica (art. 36, co.2 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/06) ed ha chiarito che la semplice adozione del piano regolatore generale da parte del consiglio comunale, obbliga al versamento il titolare dell’area, senza che rilevi l’approvazione dello stesso da parte degli organi regionali. Al riguardo la Corte Costituzionale con sentenza del 28/11/2008 n. 394 ha confermato tale principio.

In caso di vendita fallimentare il valore venale di un’area edificatoria è determinato in base al prezzo finale di aggiudicazione (Cassazione Sez. V, sentenza 24/09/2003 n. 14148).

 

Ÿ In caso di utilizzazione edificatoria di un’area, a seguito di demolizione del fabbricato esistente, la base imponibile è costituita dal valore dell’area edificabile, senza considerare il fabbricato precedentemente esistito, nè quello in corso d’opera, fino alla ultimazione dei lavori di costruzione.

 

Ÿ Per i terreni agricoli il valore è costituito dal prodotto del reddito dominicale iscritto in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 75.

Nella determinazione dell’imposta dovuta per i terreni agricoli, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 9 del D. Lgs. 504/92.

 

Ÿ I fabbricati rurali non godono più della generalizzata esenzione, secondo una recente sentenza della Cassazione, in quanto la ruralità non ha effetto ai fini del tributo comunale, in mancanza di un’espressa disposizione di esenzione.

 

Come si calcola il saldo

Per ciascuna unità immobiliare si moltiplica alla base imponibile l’aliquota stabilita dal comune per l’anno in corso, e si sottrae quanto versato a titolo di acconto nello scorso mese di giugno.

Non sono invece tenuti al versamento del saldo i contribuenti che hanno effettuato il versamento in unica soluzione a giugno, essendovi la facoltà di versare entro il mese di giugno l’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da conteggiarsi in base all’aliquota ed alle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2009.

 

Le aliquote

Le aliquote e le detrazioni vengono deliberate ogni anno dal Comune ove è ubicato l’immobile (normalmente comprese tra il 4 e il 7 per mille).

I Comuni possono fissare aliquote diverse in relazione al tipo di immobile e prevedere aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille (esempio: in favore dei proprietari che eseguono lavori ed interventi di riqualificazione immobiliare).

Per conoscerne la misura, il contribuente può consultare gli estratti delle deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l’immobile o consultare il sito: http://www.webifel.it/ici/ici2000.asp

 

Abitazione principale

E’ considerata abitazione principale la dimora abituale del proprietario, che trova riscontro con la residenza anagrafica, salvo la “prova contraria” da parte del contribuente.

Con il D.L. n. 93/08 (in G.U. lo scorso 29 maggio 2008) è stata introdotta l’esenzione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente, con esclusione dei fabbricati di maggior pregio, indicati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’esenzione, oltre che all’abitazione principale del contribuente, si applica automaticamente “ex lege” anche alle fattispecie assimilate previste dalla normativa vigente:

-         immobili di proprietà delle Iacp;

-         immobili di proprietà di cooperative a proprietà indivisa;

-         immobile tenuto a disposizione sul territorio nazionale da un cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non sia locato;

-         immobile di proprietà del coniuge separato non assegnatario dell’unità immobiliare (a patto che non possieda nel medesimo Comune un altro immobile destinato ad abitazione principale).

Vi possono poi essere anche “assimilazioni” all’abitazione principale, previste dai regolamenti comunali. Il Comune, con propria deliberazione, può:

·         stabilire l’assimilazione all’abitazione principale dell’alloggio dato in uso gratuito o comodato a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e accordando a detti immobili l’applicazione dell’aliquota ridotta o anche della detrazione;

·         assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per conoscere se, quali condizioni ed in che misura sia stabilita la suddetta detrazione, il contribuente deve interpellare il Comune destinatario del versamento dell’imposta.

Nessuna esclusione ICI invece per gli immobili di proprietà di società e adibiti ad abitazione principale dei soci.

 

Detrazione per l’abitazione principale

Per le unità immobiliari adibite a dimora abituale, per le quali non trova applicazione l’esenzione totale dell’imposta, introdotta dal D.L. del 27/05/2008, in quanto abitazioni ricomprese nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ville, villini e castelli), è riconosciuta una detrazione d’imposta di 103,29 euro, rapportata ai mesi durante i quali l’immobile è stato utilizzato come dimora abituale.

Condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta tale detrazione è che ci sia identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell’ICI ed il soggetto che dimora abitualmente nell’immobile.

La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano nell’immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo, quindi, dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento.

Il Comune, con propria deliberazione, può:

·         elevare l’importo della detrazione in alternativa alla riduzione fino al 50% dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

·         aumentare detta detrazione fino a concorrenza dell’intera imposta dovuta per l’abitazione principale. In tal caso però il Comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

Per conoscere in quali condizioni ed in che misura sia stabilita la suddetta detrazione, il contribuente deve interpellare il Comune destinatario del versamento dell’imposta.

 

Pertinenze dell’abitazione principale

Quanto alle pertinenze, nell’ICI non hanno una disciplina specifica, così da applicare la normativa generale contenuta negli art. 817 e seguenti del codice civile, in base alla quale il regime giuridico delle pertinenze è quello del bene principale, a cui servizio sono poste, nei limiti in cui il regolamento comunale ne abbia disposto l’assimilazione in base all’art. 59, co. 1 lett. d) del D.Lgs. 449/97.

Si considerano pertinenze anche i fabbricati classificati in categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie, soffitte e simili).

Se il regolamento ICI del Comune non ha previsto nulla in proposito, le pertinenze andranno considerate tutte esenti dall’imposta, mentre se il Comune ha limitato il numero delle pertinenze assimilate, rimane dovuto il versamento dell’imposta per le pertinenze non assimilate, riducendo la portata semplificativa della nuova esenzione.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 5755 del 16/03/2005) ha stabilito che, ai fini dell’applicazione dell’ICI, è irrilevante la circostanza che la pertinenza e l’abitazione principale siano censite catastalmente in modo distinto e non sia “graffata”; ciò che conta è la sussistenza di fatto del vincolo pertinenziale (durevole destinazione della cosa accessoria a servizio od ornamento di quella principale e volontà dell’avente diritto di creare la destinazione).

 

Modalità di versamento

L’imposta può essere corrisposta con diverse modalità, a scelta del contribuente: con versamento in c/c/p o mediante modello F24, essendo estesa dal 1° gennaio 2007 la possibilità di compensazione delle imposte.

In assenza di specifici obblighi, il saldo è corrisposto mediante versamento diretto al concessionario della riscossione, nella cui circoscrizione è compreso il Comune in cui si trova l’immobile, ovvero sul conto corrente postale intestato al Comune, se questi ha diversamente deliberato.

Se si posseggono più immobili nello stesso comune, basterà un unico versamento per l’ICI complessivamente dovuta, se invece si posseggono immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.

Con effetto dalla Finanziaria per il 2007, non vanno fatti versamenti di importo inferiore a 13,00 euro (esempio importo di 12,49 euro, si arrotonda a 12,00 il versamento non va fatto). Al riguardo però bisogna verificare il regolamento comunale, in quanto ogni singolo Comune può fissare un importo diverso al di sotto del quale il contribuente è esonerato dal versamento dell’imposta.

 

Compilazione del bollettino di c/c/p

Per il 2009 è previsto un nuovo bollettino di c/c/p, privo della casella in cui andava indicata la detrazione spettante sulla abitazione principale, a carico dello Stato.

Nel modello di versamento, il contribuente deve indicare, oltre all’importo dovuto, le proprie generalità, il codice fiscale e il Comune in cui si trova il fabbricato oggetto dell’imposta. Devono inoltre essere indicati: il numero dei fabbricati o il numero delle unità situate in ciascun Comune e l’anno di imposta.

Il contribuente barra la casella per il versamento a saldo, indicando separatamente gli importi espressi in euro, senza arrotondamento, per terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati e infine la detrazione per l’abitazione principale.

 

Compilazione del modello F24

Dal 2007 viene esteso a tutti i Comuni (e non più solo a quelli convenzionati) la possibilità di pagare l’imposta comunale col modello F24 (co. 55 dell’art. 37 del D.L. 223/2006).

Il pagamento mediante F24 implica che il debito ICI può essere compensato con crediti tributari e relative addizionali, contributi ed altri crediti di imposta, mentre il maggior credito ICI non può essere utilizzato in compensazione con altri debiti.

Nello spazio “codice ente” deve essere indicato il codice catastale del Comune e nello spazio “immobili variati” la barratura qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedono la presentazione delle dichiarazione di variazione, da presentarsi nel 2010.

 

Sanzioni

Le sanzioni amministrative sono previste dal D.Lgs. 472/97:

 

VIOLAZIONE

SANZIONE

Versamento omesso o insufficiente

² sanzione del 30% dell’importo non versato o versato in ritardo

Interessi al tasso dal 3% al 6% massimo annuale

 

Ravvedimento operoso

Il decreto governativo anti-crisi del 28 novembre 2008 ha ridotto la sanzione da “ravvedimento operoso”, stabilendo le seguenti nuove misure:

ð 2,5% (1/12 del 30%) se il versamento viene eseguito entro i 30 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali del 3% su base annua;

ð 3% (1/10 del 30%) se il versamento viene eseguito oltre i 30 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali del 3% su base annua.

Il tributo, la sanzione e gli interessi vanno versati cumulativamente, barrando sul versamento l’apposita casella X ravvedimento.

Il ravvedimento risulta attivabile in tutti i casi in cui la violazione non sia ancora stata contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

 

 

07/12/2009

 

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