IL VERSAMENTO DEL SALDO ICI 2010

 

 

I proprietari di immobili chiamati alla cassa per il saldo

 

Entro giovedì 16 dicembre i proprietari o titolari di diritti reali sui beni immobili sono chiamati a versare il saldo dell’ICI al comune nel quale sono situati gli immobili; il pagamento è previsto per i contribuenti che versano l’ICI in due rate: acconto di giugno e saldo a dicembre nella misura del 50% e 50% mentre per coloro che hanno optato per il versamento in una unica soluzione l’adempimento non è previsto.

 

Regole e novità

Le regole per la determinazione del saldo sono le consuete: si deve determinare l’imposta effettivamente dovuta per l’intero anno (quindi sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per il 2010), scomputando quanto già versato a titolo di acconto entro lo scorso 16 giugno. Tale acconto era stato calcolato quale 50% dell’imposta determinata sulla base della situazione reale del 2010, ma applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni con riferimento all’anno 2009.

Rispetto allo scorso anno, non sono intervenute significative novità legislative in merito ai criteri che sottendono la liquidazione ed il versamento dell’imposta.

 

Soggettività e possesso di immobili

Presupposto per l’applicazione dell’ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati (ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa), salvo che questi siano esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta oppure esenti dall’imposta medesima (cfr. CM 27 maggio 1999 n. 120).

Al pagamento sono tenuti coloro che possiedono gli immobili in Italia a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. È soggetto passivo ICI, inoltre, il locatario, per gli immobili concessi in locazione finanziaria ed il concessionario, nel caso di concessione su aree demaniali.

A norma dell’art. 10, co. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 (da ultimo modificato dal DL n. 223/2006), che stabilisce i termini entro cui versare le due rate, l’ICI dovuta a saldo per l’annualità 2010 deve essere versata entro il 16 dicembre 2010 (l’acconto ICI deve essere versato entro il 16 giugno dell’anno di imposizione).

Si ricorda che il contribuente ha facoltà di dar luogo al versamento dell’ICI dovuta per l’anno di imposizione in un’unica soluzione, versando l’intero ammontare del tributo comunale entro il termine previsto per il versamento dell’acconto (16 giugno).

 

Esenzione per  l’abitazione principale

A decorrere dall’anno 2008 sono esenti da ICI l’abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime nel limite di numero e tipologia previsto dal regolamento comunale): pertanto, i contribuenti che possiedono solo tali immobili non sono tenuti ad effettuate alcun versamento (come peraltro non erano tenuti al versamento in acconto).

L’esenzione relativa all’abitazione principale NON si applica:

§alle abitazioni di pregio censite nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9;

§alle abitazioni tenute a disposizione in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero.

 

Variazioni intervenute nel corso del 2010

Sulla quantificazione dell’imposta dovuta incidono le seguenti variazioni:

Modificazioni relative all’immobile

·    nuovi accatastamenti;

·    frazionamenti;

·    demolizioni;

·    ristrutturazioni;

·    inagibilità;

·    fusioni o comunque altre variazioni che riguardino i fabbricati;

·    variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli;

·    variazioni di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune dell’area edificabile nonché il relativo valore.

Modificazioni relative alla titolarità

·    cessioni o acquisizioni di immobili;

·    cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto;

·    uso o abitazione;

·    ottenimento in concessione o in diritto di superficie di un terreno;

·    sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare.

 

Calcolo del saldo

Il saldo ICI 2010 si determina in linea di massima come differenza tra l’imposta dovuta per l’anno 2010, determinata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso,e l’acconto versato entro il 16 giugno 2010, con eventuale conguaglio su quest’ultimo. Il conguaglio può rendersi necessario nei casi in cui, rispetto all’anno 2009, siano state modificate le aliquote o le detrazioni dell’imposta comunale in oggetto.

In termini generali, l’ICI dovuta per il 2010 si determina applicando alla base imponibile la corrispondente aliquota deliberata per l’anno in corso dal Comune nel cui territorio l’immobile posseduto dal contribuente risulta in tutto o per la maggior parte ubicato, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 co. 3 del D.Lgs. 504/92.

Ai sensi dell’art. 10, co. 1 del D.Lgs. n. 504/1992, l’importo così ottenuto deve essere assunto proporzionalmente alla quota di possesso del contribuente, per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di possesso nel corso del 2010 (si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni).

 

Versamento

Il pagamento dell’ICI a favore di tutti i Comuni può essere effettuato attraverso il modello di versamento F24, eventualmente utilizzando in compensazione altri crediti erariali e contributivi, senza necessità di verificare che il Comune interessato abbia sottoscritto l’alcuna convenzione con l’Agenzia delle Entrate. Il modello F24 non è comunque l’unico strumento di pagamento a disposizione dei contribuenti: rimane possibile effettuare il versamento attraverso il tradizionale bollettino di versamento ICI ovvero utilizzando altri metodi stabiliti dal regolamento comunale (ad esempio, il versamento diretto in Tesoreria).

 

Consegna dei moduli di pagamento

La consegna dei moduli di pagamento F24 avverrà a partire da venerdì 10 dicembre p.v.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

07/12/2010

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.