SALDO ICI 2011 AL 16 DICEMBRE

 

 

In attesa della super-ICI i proprietari sono chiamati al versamento

 

In attesa del pacchetto casa da 6 miliardi di euro che il Governo dovrebbe annunciare la prossima settimana, il 16 dicembre i proprietari o titolari di diritti reali sui beni immobili sono chiamati a versare il saldo dell’ICI al comune nel quale sono situati gli immobili.

 

Il pagamento è previsto per i contribuenti che versano l’ICI in due rate: acconto di giugno e saldo a dicembre nella misura del 50% e 50% mentre per coloro che hanno optato per il versamento in una unica soluzione l’adempimento non è previsto.

 

Novità allo studio

Da quanto è allo studio, tornerebbe l’imposta sull’abitazione principale, una super ICI sulle seconde e terze case ed una incremento delle rendite con una mini patrimoniale.

In sostanza l’ICI crescerebbe al crescere del valore del patrimonio immobiliare del contribuente, ossia sul numero di beni posseduti e al loro classamento.

Sulla prima casa l’ICI dovrebbe essere accompagnata da una serie di detrazioni legate al reddito, alla composizione del nucleo familiare del contribuente e alla presenza di anziani o disabili.

A completare il nuovo provvedimento ci sarà molto probabilmente la rivalutazione delle rendite catastali, ad oggi il valore è rivalutato del 5% ai fini fiscali, con l’elevazione al 15% o al 20 per cento.

 

Consegna dei moduli di pagamento

Se non ci risaranno stravolgimenti dell’ultimo minuto, la consegna dei moduli di pagamento F24 avverrà a partire da venerdì 9 dicembre p.v.

 

Regola per il calcolo

Per quanto riguarda i fabbricati, l’imposta si calcola moltiplicando la rendita catastale per 100 (nel caso di abitazioni ad uso civile) oppure per 50 nel caso di immobili classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati) o infine per 34 per quelli rientranti nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
In tutti i casi il risultato andrà maggiorato del 5 per cento.

Se al fabbricato non è stata ancora attribuita una rendita catastale oppure la rendita attribuita a suo tempo non è più adeguata per variazioni strutturali o di destinazione d'uso, si può fare riferimento alla categoria e quindi alla rendita catastale attribuita a fabbricati similari.

L’importo ottenuto dovrà essere poi moltiplicato per l’aliquota ICI stabilita dal comune di appartenenza. I comuni possono deliberare aliquote in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille.

Dall’imposta effettivamente dovuta per l’intero anno (quindi sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per il 2011), si scomputa quanto già versato a titolo di acconto entro lo scorso 16 giugno.

Tale acconto era stato calcolato quale 50% dell’imposta determinata sulla base della situazione reale del 2011, ma applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni con riferimento all’anno 2010.

 

Soggettività e possesso di immobili

Allo stato attuale, l’imposta comunale sugli immobili è dovuta soltanto per le seconde case e per gli altri fabbricati previsti dalla vigente normativa. Il versamento ICI per la prima casa non è dovuto, ad eccezione degli immobili di categoria A/1, A/8, A/9.

Presupposto per l’applicazione dell’ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati (ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa), salvo che questi siano esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta oppure esenti dall’imposta medesima (cfr. CM 27 maggio 1999 n. 120).

Al pagamento sono tenuti coloro che possiedono gli immobili in Italia a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. È soggetto passivo ICI, inoltre, il locatario, per gli immobili concessi in locazione finanziaria ed il concessionario, nel caso di concessione su aree demaniali.

 

Abitazione principale

In attesa di questi provvedimenti, resta l’importante scadenza del prossimo 16 dicembre, che per ora non comprende l’abitazione principale.

A decorrere dall’anno 2008 sono esenti da ICI l’abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime nel limite di numero e tipologia previsto dal regolamento comunale): pertanto, i contribuenti che possiedono solo tali immobili non sono tenuti ad effettuate alcun versamento (come peraltro non erano tenuti al versamento in acconto).

L’esenzione relativa all’abitazione principale NON si applica:

§alle abitazioni di pregio censite nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9;

§alle abitazioni tenute a disposizione in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero.

Poiché l’attuale governo Monti ha intenzione di reintrodurre una imposta sulle abitazioni principali, si comunica che si provvederà a fornire tempestiva informazione agli utenti nel caso venissero promulgate nuove norme.

 

Variazioni intervenute nel corso del 2011

Sulla quantificazione dell’imposta dovuta incidono le seguenti variazioni:

Modificazioni relative all’immobile

·    nuovi accatastamenti;

·    frazionamenti;

·    demolizioni;

·    ristrutturazioni;

·    inagibilità;

·    fusioni o comunque altre variazioni che riguardino i fabbricati;

·    variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli;

·    variazioni di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune dell’area edificabile nonché il relativo valore.

Modificazioni relative alla titolarità

·    cessioni o acquisizioni di immobili;

·    cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto;

·    uso o abitazione;

·    ottenimento in concessione o in diritto di superficie di un terreno;

·    sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare.

 

Fabbricati rurali

Poiché ai fini ICI le unità immobiliari rurali (iscritte o iscrivibili in Catasto) non sono considerate fabbricati, le stesse risultano escluse dall’ICI. Pertanto l’esclusione riguarda in generale tutti gli immobili per i quali ricorrono i requisiti della ruralità.

L’Agenzia del Territorio individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

I recenti orientamenti della Corte di Cassazione hanno però sancito che, ai fini dell’ICI, la ruralità può essere riconosciuta soltanto qualora i fabbricati (o porzioni di essi) destinati a edilizia abitativa o strumentali allo svolgimento delle attività agricole risultino accatastati rispettivamente con la categoria A/6 (Abitazioni di tipo rurale) o D/10 (categoria speciale denominata “fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole” e istituita dall’art. 1, co. 5 del D.P.R. n. 139/1998).

 

Calcolo del saldo

Il saldo ICI 2011 si determina in linea di massima come differenza tra l’imposta dovuta per l’anno 2011, determinata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso, e l’acconto versato entro il 16 giugno 2011, con eventuale conguaglio su quest’ultimo. Il conguaglio può rendersi necessario nei casi in cui, rispetto all’anno 2010, siano state modificate le aliquote o le detrazioni dell’imposta comunale in oggetto.

In termini generali, l’ICI dovuta per il 2011 si determina applicando alla base imponibile la corrispondente aliquota deliberata per l’anno in corso dal Comune nel cui territorio l’immobile posseduto dal contribuente risulta in tutto o per la maggior parte ubicato, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 co. 3 del D.Lgs. 504/92.

Ai sensi dell’art. 10, co. 1 del D.Lgs. n. 504/1992, l’importo così ottenuto deve essere assunto proporzionalmente alla quota di possesso del contribuente, per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di possesso nel corso del 2011 (si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni).

 

Versamento

Il pagamento dell’ICI a favore di tutti i Comuni può essere effettuato attraverso il modello di versamento F24, eventualmente utilizzando in compensazione altri crediti erariali e contributivi, senza necessità di verificare che il Comune interessato abbia sottoscritto alcuna convenzione con l’Agenzia delle Entrate.

Dal 1° maggio 2007 è possibile effettuare il versamento dell’imposta ICI oltre che con bollettino di c/c/p o versamento diretto in tesoreria, anche mediante modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

Per i soggetti titolari di Partita Iva è obbligatorio il canale telematico.

A prescindere dalle modalità scelte, l’importo da versare deve essere arrotondato all’unità di euro. Nel caso di utilizzo del bollettino postale deve essere arrotondato solo l’importo del versamento totale, mentre quelli relativi alle singole fattispecie (terreni, aree fabbricabili …) devono essere esposti arrotondati al centesimo.

Si ricorda che il contribuente ha facoltà di dar luogo al versamento dell’ICI dovuta per l’anno di imposizione in un’unica soluzione, versando l’intero ammontare del tributo comunale entro il termine previsto per il versamento dell’acconto (16 giugno).

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

01/12/2011

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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