SANATORIA CATASTALE ENTRO IL 30 APRILE
La regolarizzazione degli “immobili fantasma”
Scade il 30 aprile 2011 il termine per la presentazione delle istanze di aggiornamento catastale per gli immobili mai dichiarati o per quelli che hanno perso le caratteristiche di ruralità.
Il termine era stato fissato al 31 dicembre 2010, successivamente al 31 marzo 2011 ma è stato optato per un allungamento del termine per l’aggiornamento.
Dopo la scadenza dei termini, sarà applicata una rendita presunta che, insieme alla rendita definitiva, produce effetti fiscali dal 1° gennaio 2007. Ricordiamo che le procedure per l’aggiornamento del Catasto sono state introdotte dall’articolo 19, commi 8 e seguenti, del D.L. 78/2010.
Evoluzione normativa
Con il decreto Milleproroghe è stata prorogata la possibilità di regolarizzare le case fantasma, che in Italia sono oltre 2 milioni, fino al 30 aprile 2011.
Fino ad allora sarà quindi possibile per i proprietari presentare all’Agenzia del Territorio, le istanze di aggiornamento catastale, prodotte a seguito di una pratica da parte di un tecnico abilitato dietro presentazione di documenti tecnici catastali compilati con l’apposito software DOCFA, per gli immobili non dichiarati.
Immobili interessati
La sanatoria riguarda non solo immobili fino ad oggi sconosciuti al catasto, ma anche quegli immobili per i quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione o cambio di destinazione d’uso e non è stata presentata la relativa denuncia di variazione catastale.
A partire dal prossimo anno, infatti, l’Agenzia del Territorio effettuerà dei controlli incrociati tra le pratiche edilizie presentate presso i Comuni e le denuncie di variazione depositate in Catasto, per cui sarà possibile individuare eventuali difformità.
Procedura
Ricordiamo che non è necessaria alcuna dichiarazione per la modifica esterna di fabbricati ampliati che non incide sul perimetro, per gli immobili rurali, gli immobili classificati come F - androni e scale - le particelle censite al Catasto terreni, gli edifici diroccati o in corso di costruzione. Non va presentata domanda di sanatoria neanche per lo spostamento di pareti interne che non crea nuovi vani.
Adempimenti necessari
I titolari di diritti reali sugli immobili presenti negli elenchi devono dichiararli al Catasto Edilizio Urbano. La denuncia deve essere predisposta da un tecnico abilitato e va presentata in caso di cambiamenti nello stato dei terreni per l’edificazione di una costruzione che possa essere considerata come immobile urbano.
Consultazione elenchi comunali
L’elenco dei comuni in cui sono situati i fabbricati non dichiarati in Catasto, o che hanno perso il requisito di ruralità, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. È possibile accedere a questo database anche collegandosi al sito dell’Agenzia del Territorio e indicando provincia e comune di interesse. Si può anche limitare il numero dei risultati introducendo i dati censuari.
Anagrafe immobiliare integrata
La manovra ha inoltre istituito dal 1° gennaio 2011 l’anagrafe immobiliare integrata, gestita dall’Agenzia del Territorio, cioè la “banca dati” che raccoglie i dati del catasto e dei comuni, al fine di individuare il titolare dei diritti reali sugli immobili.
Sanzioni
Regolarizzare gli immobili non dichiarati eviterà il pagamento delle sanzioni dovute per legge e soprattutto l’attribuzione della rendita presunta con tutti i risparmi oggettivi del caso.
Il caso di mancato adempimento entro i termini previsti, l’Agenzia del Territorio provvede all’accatastamento d’ufficio attribuendo una rendita presunta al proprietario dell’immobile che, insieme alla rendita definitiva, produce effetti fiscali dal 1° gennaio 2007.
Le sanzioni, in caso di mancato aggiornamento degli immobili, risultano essere quadruplicate.
06/04/2011