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La legge n. 122 del 30 luglio 2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, prevede anche la regolarizzazione dei fabbricati iscritti in catasto, e la creazione di una anagrafica immobiliare integrata in grado di individuare tutti gli intestatari degli immobili.
Si tratta di una sanatoria catastale, con la quale l’Agenzia del Territorio il 30 settembre
terminerà i rilievi degli edifici sconosciuti al Catasto ed entro il 31
dicembre i proprietari o titolari di altri diritti reali sugli immobili non
censiti dovranno presentare una dichiarazione di aggiornamento. La
dichiarazione di aggiornamento deve essere presentata anche da coloro che hanno
effettuato ristrutturazioni e interventi edilizi con variazione di consistenza
o cambio di destinazione.
Contenuto normativo
L’articolo 19 della manovra prevede l’emersione degli “immobili fantasma” e l’individuazione dei titolari dei diritti reali sugli stessi. A tal fine sono state introdotte azioni di monitoraggio degli edifici esistenti e qualche modifica in materia di locazioni e compravendite.
Oltre all’iscrizione in Catasto degli immobili non censiti, devono essere comunicate le variazioni subite dagli edifici. Hanno rilevanza catastale tutti gli interventi che influiscono sul classamento e la rendita degli immobili. Tra questa tipologia di lavori non è inclusa la modifica esterna dei fabbricati ampliati che non incide sul perimetro.
Tempi attuativi
Entro il 30 settembre l’Agenzia del Territorio dovrà terminare il censimento dei fabbricati
sconosciuti al Catasto, ma che risultano dai rilievi fotografici ottenuti con
un’operazione di verifica avviata due anni fa. Grazie alla sovrapposizione delle
mappe catastali con le fotografie aeree sono state individuate oltre 2 milioni
di particelle non ancora registrate. Per 518 mila di queste sono state
presentate le pratiche di aggiornamento, con un incremento delle rendite
catastali di circa 250 milioni di euro.
Il 31 dicembre scadrà invece il termine a
disposizione dei titolari dei
fabbricati per presentare la
dichiarazione di aggiornamento catastale, che consentirà di pagare le tasse
dovute dal 1° gennaio 2009 e ridurre a un terzo le sanzioni. Entro la stessa
data devono essere dichiarate le variazioni di consistenza o destinazione
dovute ad interventi edilizi.
Fabbricati rurali
La regolarizzazione dei fabbricati rurali che perdono il requisito di ruralità
e per l’accertamento sugli immobili in corso di costruzione o definizione che
acquisiscono l’abitabilità è proposta la possibilità di riconoscere all’Agenzia
del Territorio il potere di sostituirsi ai Comuni, ai quali resterebbe il
potere di prevedere sanzioni successive ai controlli in materia di edilizia e
urbanistica.
Entro il 31 dicembre i proprietari o titolari di diritti
reali sugli immobili sconosciuti al catasto devono presentare domanda di aggiornamento
e regolarizzazione fiscale.
Competenze dei Comuni
A tutti i Comuni è garantita la consultazione delle banche dati del catasto terreni e di quello edilizio urbano, con particolare riferimento ai dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria. Le funzioni catastali di accettazione e registrazione degli atti di aggiornamento sono svolti da Comuni e Agenzia del Territorio sulla base delle regole emanate dal Ministero delle Finanze, valide anche nelle Regioni a statuto speciale.
Competono invece allo Stato altre funzioni, che sono svolte dall’Agenzia del Territorio, come l’individuazione di metodologie per l’esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici, il controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti, la gestione dell’infrastruttura tecnologica e l’applicazione delle sanzioni.
Anagrafe immobiliare integrata
È prevista la creazione di una anagrafe immobiliare integrata, costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio in grado di individuare il soggetto titolare dei diritti reali su ciascun immobile.
Immobili esclusi
Sono esclusi dall’applicazione della norma e dall’obbligo di comunicare le variazioni gli immobili classificati sotto la categoria F dal D.M. 28/1998 ed i beni comuni non censibili, come androni e scale. La situazione può cambiare per gli alloggi dei portieri, definiti come beni comuni censiti, quando vengono sottratti alla comproprietà condominiale attraverso la vendita ad un condomino o a un soggetto terzo.
Non devono essere segnalate al Catasto neanche le particelle censite al Catasto terreni, i fabbricati rurali, gli edifici diroccati iscritti come unità collabenti, gli edifici in corso di costruzione e gli spostamenti di pareti interne che non creano nuovi vani.
Mancata iscrizione in catasto
Nel caso l’obbligo non venga adempiuto dai contribuenti interessati, l’accatastamento avverrà a cura dell’Agenzia del Territorio a partire dal 1° gennaio 2011.
Ai soggetti che non rispettano i termini per le dichiarazioni sarà applicata una rendita presunta da iscrivere in via transitoria in Catasto. La circolare chiarisce che vale la stessa tempistica per gli immobili sui quali sono stati effettuati interventi con variazioni non dichiarate di consistenza e destinazione. Per effettuare i controlli la legge ha esteso agli uffici dell’Agenzia del Territorio i poteri istruttori previsti dal D.P.R. 633/72.
06/09/2010