LE SCADENZE DEI REDDITI 2009

 

 

Vademecum per il versamento delle imposte

 

Come ogni anno, in vista dell’appuntamento con le scadenze di versamento delle imposte e degli eventuali contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2010, forniamo un vademecum che riassuma i principali adempimenti in scadenza e fornisca chiarimenti in ordine agli istituti della rateazione e della compensazione.

 

Una delle novità più importanti riguardanti il pagamento delle imposte e la loro compensazione è la possibilità concessa con la circolare 56/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale i soci o associati delle società di persone possono acconsentire che le ritenute attribuite da queste ultime vengano poi nuovamente “rigirate” alle stesse società/associazioni – quando eccedono il debito Irpef dei soci/associati – affinché vengano da queste utilizzate in compensazione delle imposte a debito.

 

Scadenze classiche

Due sono le scadenze “tipiche” dei redditi:

4    il prossimo 16 giugno 2010 scadrà e il termine entro il quale i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte derivanti da Unico 2010. Il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo d’imposta 2009, quanto il primo acconto per il periodo d’imposta 2010. Il secondo acconto sarà invece versato entro il 30 novembre 2010;

4    il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, potrà essere effettuato anche entro il 16 luglio 2010 con versamento di una maggiorazione pari allo 0,4%.

 

Irpef - Irap

I versamenti dovuti dalle persone fisiche e dalle società di persone seguono le medesime regole previste per i versamenti dovuti dalle persone fisiche (quindi scadenza al 16 giugno 2010 ovvero al 16 luglio con maggiorazione).

 

Rateazione

La rateazione delle somme risultanti dal modello Unico è libera. Il saldo ed il primo acconto calcolati possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate e la loro scadenza variano a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e sulla base della data del primo versamento (entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio con maggiorazione).

La rateazione comporta l’applicazione dell’interesse in misura pari allo 0,33% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento.

 

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 16/06/10 TITOLARE DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 16/06/10 NON TITOLARE DI PARTITA IVA

1° rata

16 GIUGNO

1° rata

16 GIUGNO

2° rata

16 LUGLIO

2° rata

30 GIUGNO

3° rata

16 AGOSTO

3° rata

2 AGOSTO

4° rata

16 SETTEMBRE

4° rata

31 AGOSTO

5° rata

18 OTTOBRE

5° rata

30 SETTEMBRE

6° rata

16 NOVEMBRE

6° rata

2 NOVEMBRE

 

 

7° rata

30 NOVEMBRE

 

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 16/07/10 TITOLARE DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 16/07/10 NON TITOLARE DI PARTITA IVA

1° rata

16 LUGLIO

1° rata

16 LUGLIO

2° rata

16 AGOSTO

2° rata

2 AGOSTO

3° rata

16 SETTEMBRE

3° rata

31 AGOSTO

4° rata

18 OTTOBRE

4° rata

30 SETTEMBRE

5° rata

16 NOVEMBRE

5° rata

2 NOVEMBRE

 

 

6° rata

30 NOVEMBRE

 

Ires e società di capitali

Le società di capitali hanno un termine di versamento che è legato alla chiusura del periodo d’imposta ed in parte alla data di approvazione del bilancio:

Ü     In caso di approvazione del bilancio entro il 120° giorno dalla chiusura del periodo d’imposta (situazione ordinaria): il termine per il versamento delle imposte è il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta; pertanto le società che chiudono l’esercizio il 31 dicembre 2009, verseranno le imposte entro il 16 giugno 2010.

Ü     In caso di approvazione del bilancio oltre i 120 giorni: il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo quello in cui è avvenuta l’approvazione del bilancio (se l’approvazione è intervenuta nel mese di maggio il versamento sarà effettuato entro il 16 giugno; se l’approvazione è intervenuta nel mese di giugno, il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 luglio); se il bilancio non è approvato entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello previsto (in pratica, per i periodi che si chiudono al 31 dicembre, entro il 16 luglio).

Anche per i versamenti dovuti dalle società di capitali valgono le regole descritte sia per il versamento differito di 30 giorni con maggiorazione dello 0,4%, sia per le rateazioni sia per le compensazioni.

 

Diritto camerale

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 16 giugno 2010, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

La maggiorazione dello 0,40% va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali, la cifra non si arrotonda e va versata anche in caso di compensazione con altri crediti.

 

Inps Ivs

Per quanto riguarda le scadenze, il contributo dovuto sul minimale per il 2010 dovrà essere versato nelle seguenti date tramite modello F24 in quattro scadenze:

Mentre per quanto riguarda gli acconti sempre per il 2010, eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, questi dovranno essere versati in concomitanza con i termini di versamento delle imposte da UNICO 2010 Persone Fisiche, cioè:

L’eventuale saldo andrà versato in sede di Unico 2011.

 

Iva

L’importo dovuto a titolo di saldo Iva ordinariamente in scadenza al 16 marzo potrà essere versato dai soggetti che presentano il modello Unico entro il termine per il versamento a saldo delle imposte in esso liquidate, quindi:

per il versamento entro il 16 giugno 2010 dovrà essere applicata una maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese compreso tra il 17 marzo ed il 16 giugno;

per il versamento entro il 16 luglio 2010 occorrerà applicare agli importi già maggiorati per il versamento al 16 giugno un’ulteriore maggiorazione dello 0,4%;

il saldo Iva può essere compensato con eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione (sulla quota parte di tale credito compensata non è dovuta la maggiorazione dello 0,40%);

il saldo Iva può essere rateizzato, con le medesime scadenze già indicate relativamente al saldo e primo acconto delle altre imposte liquidate in Unico 2010.

 

Compensazione dei crediti

I contribuenti che hanno debiti e crediti risultanti dal modello Unico, dall’Iva o dall’Irap possono effettuare le compensazione incrociata tra dare ed avere di tributi, contributi e premi diversi.

Tutti i crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo d’imposta per il quale tale dichiarazione viene redatta. Generalizzando, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ovviamente il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi ed il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni che successivamente verranno presentate.

E’ bene ricordare che l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a
€ 10.000,00 può essere effettuato a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale esso emerge. Se tale credito fosse invece superiore ad € 15.000,00 l’utilizzo della compensazione è subordinato all’apposizione di visto di conformità nella dichiarazione da parte di un professionista abilitato. 

Il limite massimo dei crediti d’imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati è di
€ 516.456,90 per ciascun anno solare, Se il credito vantato verso l’erario fosse superiore a tale soglia l’eccedenza potrà essere chiesta a rimborso nei modi ordinari o portata in compensazione nell’anno solare successivo.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

24/05/2010

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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