LE SCADENZE DI UNICO 2012

 

 

Versamento delle imposte e novità dei modelli dichiarativi

 

Dopo il modello 730, che ha aperto la stagione della dichiarazione dei redditi, il modello Unico 2012 completa gli adempi annuali obbligatori per l’anno di imposta 2011.

Salvo proroghe, peraltro già annunciate e possibili, la scadenza sarà il prossimo 18 giugno 2012 per il versamento delle imposte che riguardano sia il saldo relativo al periodo di imposta 2011 sia il primo acconto per il periodo di imposta 2012. Il versamento potrà essere effettuato anche entro il 18 luglio 2012 col versamento di una maggiorazione dello 0,40%.

 

I versamenti del 18 giugno, ovvero al 18 luglio 2012, possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata. La rateazione comporta l’applicazione del tasso di interesse mensile forfetario pari allo 0,33%, indipendentemente dal giorno in cui è avvenuto il versamento. Il secondo acconto per il periodo di imposta 2012 non può essere rateizzato.

 

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 18/06/12 TITOLARE DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 18/06/12 NON TITOLARE DI PARTITA IVA

1° rata

18 GIUGNO

1° rata

18 GIUGNO

2° rata

16 LUGLIO

2° rata

2 LUGLIO

3° rata

20 AGOSTO

3° rata

31 LUGLIO

4° rata

17 SETTEMBRE

4° rata

31 AGOSTO

5° rata

16 OTTOBRE

5° rata

1 OTTOBRE

6° rata

16 NOVEMBRE

6° rata

31 OTTOBRE

 

 

7° rata

30 NOVEMBRE

 

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 18/07/12 TITOLARE DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 18/07/12 NON TITOLARE DI PARTITA IVA

1° rata

18 LUGLIO

1° rata

18 LUGLIO

2° rata

20 AGOSTO

2° rata

31 LUGLIO

3° rata

17 SETTEMBRE

3° rata

31 AGOSTO

4° rata

16 OTTOBRE

4° rata

1 OTTOBRE

5° rata

16 NOVEMBRE

5° rata

31 OTTOBRE

 

 

6° rata

30 NOVEMBRE

 

Scadenzario e modelli

 

TIPO MODELLO

PAGAMENTO

entro

PRESENTAZIONE

= invio telematico

n O T E

Unico P. Fisiche

Persone fisiche senza partita Iva

18/06/2012 senza maggior.

18/07/2012 +0,4% magg.

Al 02/07/2012 cartacea

Entro 01/10/2012 telemat.

Anche con modello

Unico MINI

 

Persone fisiche con partita Iva

18/06/2012 senza maggior.

18/07/2012 +0,4% magg.

Entro 01/10/2012

 

Unico S. Persone

Società con periodo di imposta coincidente con anno solare

18/06/2012 senza maggior.

18/07/2012 +0,4% magg.

Entro 01/10/2012

 

Società di persone cessate o sciolte (senza liquidazione), entro 31/12/2011

18/06/2012 senza maggior.

18/07/2012 +0,4% magg.

Entro 01/10/2012

Modello nuovo Unico 2012 solo Redditi, senza unificazione

Società di persone trasformate o altre operazioni straordinarie

18/06/2012 senza maggior.

18/07/2012 +0,4% magg.

Entro 9° mese dalla delibera dei soci

Modello disponibile

Società di persone in liquidazione volontaria – periodo ante liquidazione

18/06/2012 senza maggior.

18/07/2012 +0,4% magg.

Entro 9° mese dalla delibera dei soci

Modello disponibile

Società di persone in liquidazione volontaria – periodo di liquidazione coincidente con anno solare

18/06/2012 senza maggior.

18/07/2012 +0,4% magg.

Entro 01/10/2012

Modello nuovo Unico 2012

Unico S. Capitali ed Enti

Società di capitali con periodo coincidente con anno solare e approvazione bilancio entro 120 giorni (29/04/12) o oltre se privi di obbligo

18/06/2012 senza maggior.

18/07/2012 +0,4% magg.

Entro 01/10/2012

 

Società di capitali con periodo coincidente con anno solare e approvazione bilancio oltre 120 gg, ma entro 180 giorni (28/06/12)

il gg. 16 del mese successivo senza maggior.

oltre nei gg.30+0,4% mag.

Entro 01/10/2012

 

Società di capitali con bilancio non approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio

18/07/2012 senza maggior.

oltre nei gg.30+0,4% mag.

Entro 01/10/2012

 

Società di capitali con bilancio non approvato entro il termine stabilito

il gg. 16 del mese successivo alla scadenza

oltre nei gg.30+0,4% mag.

Entro 01/10/2012

 

Società di capitali cessata entro 31/12/2011, o periodo ante liquidazione

il gg. 16 del 6° mese dalla chiusura senza maggior.

oltre nei gg.30+0,4% mag.

Entro 9° mese da iscrizione al R.I.

Vecchio modello Unico 2011 senza unificazione

Società di capitali in liquidazione volontaria – periodo di liquidazione coincidente con anno solare

il gg. 16 del 6° mese dalla chiusura senza maggior.

oltre nei gg.30+0,4% mag.

Entro 01/10/2012

Modello nuovo Unico 2012

Società di capitali con periodi intermedi ad altre operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni)

il gg. 16 del 6° mese dall’effetto senza maggior.

oltre nei gg.30+0,4% mag.

Entro 9° mese da data dell’effetto

Vecchio modello Unico 2011 senza unificazione

Società di capitali con periodo NON coincidente con anno solare (a cavallo d’anno)

il gg. 16 del 6° mese dalla chiusura senza maggior.

oltre nei gg.30+0,4% mag.

Entro 9° mese dalla chiusura

Modelli approvati nell’anno in cui chiude esercizio, senza unificaz.

Società di capitali con periodo superiore a 12 mesi, ma coincidente con anno solare

il gg. 16 del 6° mese dalla chiusura senza maggior.

oltre nei gg.30+0,4% mag.

Entro 01/10/2012

Modello nuovo Unico 2012 senza unificazione

Irap

Dichiarazione in forma autonoma

18/06/2012 senza maggior.

18/07/2012 +0,4% magg.

Entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

Modello nuovo

Dichiarazione per periodi di imposta non coincidenti con anno solare (soggetti Irpef)

18/06/2012 senza maggior.

18/07/2012 +0,4% magg.

Entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

Modello disponibile

Dichiarazione per periodi di imposta non coincidenti con anno solare (soggetti Ires)

il gg. 16 del 6° mese dalla chiusura senza maggior.

oltre nei gg.30+0,4% mag.

Entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

Modello vecchio

Altre scadenze

IMU – Versamento

18/06/2012 - acconto

17/09/2012 - acconto

17/12/2012 - saldo

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E’ previsto il pagamento generalizzato con l’F24

IMU – Dichiarazione 2012

per le variazioni entro il 30/09

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Entro 01/10/2012

 

ICI – Dichiarazione 2011

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Entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

 

Versamenti IVA da dichiarazione annuale (7)

18/06/2012 +1,2% magg.

18/07/2012 + 1,6% magg.

Entro 01/10/2012

se dichiarazione autonoma

Adeguamento IVA da Studi di Settore

Entro i termini ordinari di pagamento delle imposte

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Adeguamento IVA da Parametri

Entro 01/10/2012

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con annotazione sui registri Iva

Versamento secondo acconto imposte

Entro 30/11/2012

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Presentazione tardiva della dichiarazione

(con ravvedimento)

Entro 29/09/12 se cartaceo

Entro 31/12/12 se telemat.

Entro 90 gg dalla scadenza

Redazione Libro Inventari

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Entro 31/12/2012

 

 

Novità e proroghe

þ     Introduzione di una cedolare secca (imposta sostituiva del 20 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati sull’intero territorio nazionale (quadro RB - sezioni I e II).

þ     La previsione di uno specifico codice di utilizzo degli immobili di interesse storico e/o artistico concessi in locazione, da indicare nel quadro relativo ai redditi dei fabbricati (codice 16 nella colonna 2 del quadro RB sez. I).

þ     La proroga dell’agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi (quadro RC - rigo RC4).

þ     La proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d’imposta entro il limite di 141,90 euro (quadro RC - rigo RC13).

þ     L’eliminazione dell’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per fruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia (“decreto sviluppo”, entrato in vigore il 14 maggio 2011). In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (quadro RP - sezione III- righi da RP51 a RP54).

þ     La proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti (quadro RP - righi da RP61 a RP65).

þ     L’introduzione a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, a decorrere dal 2011, di un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo.

þ     Il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF per l’anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l’acconto IRPEF è dovuto nella misura dell’82 per cento anziché del 99 per cento).

þ     Il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto cedolare secca per l’anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l’acconto cedolare secca è dovuto nella misura del 68 per cento anziché dell’85 per cento).

þ     L’ introduzione di un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e di un’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero per i contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero (Quadro RM, sez. XVI).

þ     Introdotta una casella da compilare per i contribuenti che esercitando un’attività di impresa detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il codice 2) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto. Va indicato il codice 3 qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra.

 

Conferme

ú L’art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Federalismo Fiscale Municipale) ed il successivo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 07/04/2011 hanno introdotto, a partire dall’annualità 2011, il regime facoltativo di tassazione del canone di locazione ad uso abitativo, estendendo quindi l’applicazione della cedolare secca.

ú Introduzione di un credito d’imposta previsto a seguito del reintegro delle somme anticipate sui fondi pensione (quadro CR, rigo CR12).

ú Introduzione di un credito d’imposta relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali (quadro CR, rigo CR13).

ú Eliminata la sezione dedicata al “domicilio per la notifica degli atti” da parte della Amministrazione Finanziaria.

ú Proroga della detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido.

ú Possibilità per gli studenti universitari fuori sede di fruire della detrazione del 19% anche nel caso di spese sostenute per canoni relativi ai contratti di ospitalità.

ú Possibilità di godere di una detrazione del 19% sui contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico.

ú E’ stata soppressa la sezione riservata alle “Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 20%”, in quanto tale detrazione non è più riconosciuta, nella quale andavano riportate le spese per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l’acquisto di motori a elevata efficienza e di variatori di velocità.

ú Scompare la richiesta del bonus straordinario per i nuclei familiari a basso reddito.

ú Nel quadro dei fabbricati viene prevista una indicazione analitica di alcune tipologie di utilizzo degli immobili, con l’indicazione di cinque nuovi codici.

ú Versione semplificata del modello Unico, denominata Unico MINI ideata per agevolare le persone fisiche che si trovano in situazioni meno complesse.

ú Aumenta a 4.000,00 euro il limite di detraibilità per gli interessi passivi su mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale.

ú Aumentato a 3.615,20 euro il limite di deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi del S.S.N.

ú Regime fiscale agevolato per i contribuenti che rientrano nel regime dei “minimi”.

ú La dichiarazione IRAP non può più essere inclusa in quella unificata e va presentata autonomamente; i termini di presentazione seguono quelli previsti per la dichiarazione dei redditi e la presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica.

ú Ampliamento a nuovi soggetti della destinazione del cinque per mille; tra i possibili destinatari è stato previsto anche il comune di residenza.

ú La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, con esclusione dei contribuenti che non hanno potuto presentare il modello 730 in quanto privi di datore di lavoro o perché non titolari di pensione; oppure pur potendo presentare il modello 730, devono comunicare alcuni dati con il modello Unico (RM, RT, RW, AC), oppure devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti o ancora sono privi di un sostituto di imposta al momento della presentazione della dichiarazione. Per tutti questi soggetti è ammessa la presentazione cartacea.

ú La presentazione cartacea può solo avvenire per il tramite degli uffici postali e non più con gli istituti bancari.

ú Prevista una deduzione di imposta del 19% sulle spese per addetti all’assistenza personale, attività sportive praticate dai ragazzi, canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede. Spese per intermediazione immobiliare.

ú Detrazione di imposta per i giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale.

ú Esclusi da pagamento dell’imposta i contribuenti che possiedono solo redditi fondiari (terreni e fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500,00 euro.

ú La possibilità, per le dichiarazioni inviate dall’intermediario abilitato, di essere informato direttamente da quest’ultimo su eventuali comunicazioni da parte della Agenzia delle Entrate.

ú Non sono compensabili i crediti di imposta fino a 12,00 euro che rappresentano anche la soglia minima per i pagamenti (L. Finanziaria 2008).

ú Non è più possibile inserire le dichiarazioni modelli 770 all’interno della dichiarazione unificata annuale.

ú Determinazione dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef.

 

Contribuenti obbligati alla presentazione

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

• chi ha conseguito redditi nell’anno 2011 e non rientra nelle condizioni di esonero;

• chi è obbligato alla tenuta delle scritture contabili (in genere, i titolari di partita Iva), anche nel caso in cui non si abbia conseguito alcun reddito;

• i lavoratori dipendenti che avendo cambiato datore di lavoro sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2012 e/o CUD 2011), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi il totale delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico e delle ritenute subite di oltre euro 10,33;

• i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti abbiano percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero;

• i lavoratori dipendenti cui sono state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2012 o CUD 2011);

• i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);

• chi ha conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa);

• i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’Irpef. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo da versare per ciascuna addizionale supera euro 10,33;

• chi ha conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

Anche chi non è obbligato, può comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2011 o da acconti versati nello stesso anno.

 

Contribuenti esonerati

Sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazione dei redditi i contribuenti che nel 2011 hanno posseduto esclusivamente i seguenti redditi:

û solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);

û solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto di imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);

û solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio ed eventualmente redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);

û solo redditi esenti  (rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, indennità, assegni erogati ad invalidi, sussidi, pensioni sociali);

û solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi sui Bot o altri titoli del debito pubblico);

û solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (interessi sui c/c bancari o postali, redditi derivanti da LSU).

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che nel 2011 hanno posseduto esclusivamente i seguenti redditi e nei limiti di seguito indicati, senza tenere conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalla sue pertinenze:

û solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a € 500,00;

û un reddito complessivo non superiore a € 8.000,00 nel quale concorrono un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non siano state operate ritenute;

û un reddito complessivo non superiore a € 7.500,00 nel quale concorre il reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e non siano state operate ritenute;

û solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a € 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

û un reddito complessivo non superiore a € 7.750,00 nel quale concorre il reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e non siano state operate ritenute;

û assegno periodico corrisposto al coniuge (con esclusione dell’assegno destinato al mantenimento dei figli) e altre tipologie di reddito, non superiore a € 7.500,00;

û redditi (terreni, fabbricati, lavoro dipendente, pensioni e altri) per i quali non sia obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore a euro 4.800,00;

û compensi derivanti dalla attività sportiva dilettantistica, per un importo fino a € 28.158,28.

Sono inoltre esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti, se non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, per i quali l’imposta lorda, al netto della detrazione per carichi di famiglia e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non supera € 10,33.

 

Novità dei singoli quadri

FRONTESPIZIO

Nel riquadro del modello è stato inserita una nuova casella Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, D.P.R. n. 322/98), da barrare qualora la società che ha richiesto a rimborso il credito risultante dal modello Unico, intenda modificare tale scelta “optando” per l’utilizzo dello stesso in compensazione. A tal fine la dichiarazione integrativa va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario.

Frontespizio di tutti i modelli.

 

CANONE RAI

Le società e le imprese devono indicare gli estremi del canone Rai “speciale”, se detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio o radio-televisive in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, nella quale vanno riportati i seguenti codici: “1” apparecchi per la ricezione di trasmissioni radio; “2” per la ricezione di trasmissioni radio televisive; “3” nessuna detenzione di apparecchi. In caso di indicazione dei codici “1” e “2” i dati relativi all’abbonamento “speciale” Rai per i predetti apparecchi vanno indicati nel quadro RS.

Frontespizio di tutti i modelli. Quadri RS

 

CEDOLARE SECCA SUGLI IMMOBILI

Dal 2011, le persone fisiche possono assoggettare i redditi delle locazioni di abitazioni alla cedolare secca del 21% (19% per contratto concordato), al posto dell’Irpef progressiva.

Quadro RB di Unico PF: colonne da 1 a 14 dei righi da RB10, oltre che rigo RB11 e righi da BR21 a RB23.

 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’

Le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui devono pagare il contributo di solidarietà del 3%, introdotto per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Quadro CS di Unico PF.

 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL 36%

Per la detrazione Irpef sulle ristrutturazioni edilizie, iniziate dal 14 maggio 2011 vanno indicati dati catastali dell’immobile nella nuova sezione III B. Se i lavori sono iniziati precedentemente, questa sezione non deve essere compilata, anche se i pagamenti sono avvenuti dopo il 14/05/2011.

Questi dati vanno indicati anche dall’amministratore di condominio nel proprio quadro AC, indicando i dati del condominio per la fruizione del 36%.

Righi da RP51 a RP54 della sezione III B di Unico PF; Quadro AC per l’amministratore.

 

DETRAZIONE SUL RISPARMIO ENERGETICO (55%)

Per la detrazione Irpef e Ires del 55%, la ripartizione del bonus è in 10 anni per le spese sostenute nel 2011. L’agevolazione per le spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria è applicabile solo per le spese pagate (privati e professionisti) o di competenza (imprese) nel 2012.

Righi da RP61 a RP65 di Unico PF; RN17 di Unico SP; da RS80 a RS85 di Unico SC e da RS62 a RS66 di Unico ENC.

 

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI ESTERI

Dal 2011, le persone fisiche residenti in Italia devono pagare l’imposta dello 0,76% sul valore degli immobili situati all’estero, introdotta dalla manovra «Salva Italia», dall’inizio del 2011.

Quadro RM, sezione XVI di Unico PF.

 

IMPOSTA SULLE ATTIVITA’ FINANZIARIE ESTERE

Dal 2011, le persone fisiche residenti in Italia devono pagare anche la nuova imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero, del 0,1% per il 2011 e 2012 e 0,15% successivamente.

Quadro RM, sezione XVI di Unico PF.

 

INVESTIMENTI ALL’ESTERO E/O TRASFERIMENTI DA E PER L’ESTERO (scudo fiscale)

Chi nel 2010 (entro il 30 aprile 2010) ha effettuato la regolarizzazione delle attività (finanziarie e non) detenute all’estero con lo scudo fiscale, era esonerato dalla compilazione del modulo RW relativo al 2010 (Unico 2011); se ne ricorrono i presupposti deve compilarlo per la prima volta da quest’anno per il 2011 (Unico 2012). Per i rimpatri, invece, non va compilato il quadro RW.

Quadro RW di Unico PF, ENC e SP.

 

RIENTRO DI LAVORATORI ESTERI

È presente la nuova casella “Rientro lavoratrici/lavoratori” che va barrata dai lavoratori/lavoratrici (nati dopo l’1.1.69, con un titolo di laurea, che hanno svolto un’attività di lavoro all’estero), rientrati in Italia che beneficiano del “bonus fiscale” previsto dalla Legge n. 238/2010. In particolare, il reddito d’impresa/lavoro autonomo conseguito da tali soggetti concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del 20% se percepito da una lavoratrice ovvero del 30% se percepito da un lavoratore.

Specifica casella nei quadri RE, RG e RF di Unico PF.

 

PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATE

Le plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate, realizzate fino al 31 dicembre 2011, sono assoggettate ancora all’imposta sostitutiva del 12,5% e non a quella del 20%, in vigore dal 1° gennaio 2012.

Quadro RT di Unico PF, SP e ENC.

 

ACCONTO IRPEF 2012

Per il 2012, l’acconto Irpef è pari al 96% dell’importo indicato nel rigo RN33 “differenza”, e quello della cedolare secca è pari al 92% dell’ammontare del rigo RB11 (colonna 3).

Righi RN23 e RB11 (colonna 3) di Unico PF.

 

AUMENTO DELL’ADDIZIONALE REGIONALE

Dal 2011, l’addizionale regionale all’Irpef base è aumentata di 0,33 punti percentuali, passando dallo 0,9% all’1,23%.

Quadro RV di Unico PF.

 

REDDITOMETRO E REDDITO COMPLESSIVO

Dovrebbe diventare operativo nel 2012 il redditometro, che aiuterà l’Amministrazione Finanziaria a determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente, in base alle “spese di qualsiasi genere sostenute” nell’anno.

Quadro RN di Unico PF.

 

ACE

Per il reddito d’impresa (in contabilità ordinaria), si applica già dal 2011 l’incentivo per la capitalizzazione del patrimonio, cosiddetto Ace (Aiuto alla crescita economica) per determinare l’importo deducibile dal reddito complessivo del rendimento “figurativo” del capitale proprio.

Righi da RS37 di Unico PF; RS45 di Unico SP; RS113 di Unico SC e RS84 di Unico ENC.

 

TREMONTI-TER e TREMONTI TESSILE

Sono stati soppressi gli specifici righi riservati all’esposizione del reddito detassato per l’applicazione della c.d. “Tremonti-ter” (di cui all’art. 5, D.L. n. 78/2009) e della c.d. “Tremonti tessile” (di cui all’art. 4, D.L. n. 40/2010), non più operative. Nel rigo riservato alle “Altre variazioni in aumento” del quadro RF e agli “Altri componenti positivi” del quadro RG permangono gli specifici campi per l’esposizione dell’eventuale importo da assoggettare a tassazione a seguito della revoca delle agevolazioni in esame.

 

DEDUZIONE PERDITE FISCALI PREGRESSE

Per i soggetti Ires, parte dal 2011 la nuova regola per la deduzione dal reddito delle perdite fiscali (anche relative ai periodi d’imposta precedenti), le quali, se non sono relative ai primi tre anni di attività, possono essere dedotte dal reddito d’impresa nel limite dell’80% dallo stesso. Pertanto:

- in misura limitatanon superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare;

- entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo e per l’intero importo (ossia, in misura “piena) che trova capienza in tale ammontare se relative ai primi 3 periodi d’imposta dalla costituzione, purché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Righi RN4 (colonna 1); RQ43 (colonna 7), RQ64 (colonna 2) di Unico SC.

 

ACCONTI E PERDITA SISTEMATICA DELLE SOCIETA’ DI COMODO

Nel prospetto riservato alla verifica dell’operatività della società, è stata introdotta la nuova casella 2 Soggetto in perdita sistematicache va barrata qualora la società abbia presentato dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d’imposta consecutivi, ovvero in perdita fiscale per 2 periodi d’imposta e in quello restante con un reddito inferiore a quello minimo.

Si applica solo dal 2012 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011) la stretta per le società di comodo a seguito di perdita sistemica, ma non per il calcolo degli acconti 2011, con il metodo storico.

Quadri RS di Unico SP e SC.

 

MAGGIORAZIONE IRES PER LE SOCIETA’ DI COMODO

Si applica solo dal 2012 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011) la stretta per le società di capitali e gli enti non commerciali di comodo, la maggiorazione Ires del 10,5%. Pertanto, relativamente al mod. Unico 2012 SC tale prospetto interessa soltanto le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, mentre per i calcolo dell’acconto 2012 con il metodo storico, la novità va considerata come se fosse entrata in vigore nel 2011.

Quadro RQ, sezione XX di Unico SC e ENC.

 

RIDETERMINAZIONE ACCONTI PER SOCIETA’ COOPERATIVE

Nuove ipotesi di rideterminazione degli acconti per le società cooperative, introdotte dal D.L. 138/2011, al cui sussistere è necessario provvedere alla rideterminazione dell’acconto dovuto, se calcolato in base al metodo storico, considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in presenza delle nuove disposizioni. In particolare ciò è richiesto:

1. gli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile concorrono alla formazione del reddito imponibile:

- nella nuova misura del 65% (anziché 55%) per le cooperative di consumo;

- nella nuova misura del 40% (anziché 30%) per le altre cooperative.

Si rammenta che per le cooperative agricole e della piccola pesca l’utile è tassato nella misura, invariata, del 20%.

2. gli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 10%.

Quadro RS di Unico SC.

 

BENI DELL’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI

Dal 2012 (periodo successivo quello in corso al 17 settembre 2011), non sono deducibili i costi dei beni d’impresa dati in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo inferiore a quello di mercato e si applica la tassazione, come reddito diverso, in capo agli stessi, della differenza tra i suddetti due importi.

Ai fini degli acconti Irpef e Ires 2012, calcolati con il metodo storico, però le due disposizioni devono essere già considerate.

Righi RN33 di Unico PF; rigo RN17 di Unico SC; rigo RN27 di Unico ENC.

 

DEDUZIONE IRES E IRPEF DELL’IRAP E AUMENTO DELLA DEDUZIONE CUNEO FISCALE

Sono applicabili solo dal 2012 (periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012), le novità sull’Irap relative alla deduzione dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo del 100% dell’Irap riferita al costo del personale dipendente e assimilato.

Per il 2011, vale ancora la deduzione del 10% dell’Irap riferita a personale e agli interessi, oltre che all’aumento della deduzione del cuneo fiscale per donne e giovani.

Righi RE19, RG20 e RF39 (codice 12) di Unico PF; righi RE19, RG21 e RF47 (codice 12) di Unico SP; rigo RF54 (codice 12) di Unico SC; righi RE19, RG21 e RF41 (codice 12) di Unico ENC.

 

 

07/05/2012

 

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