NIENTE PIU’ SCHEDA CARBURANTE SE IL PAGAMENTO AVVIENE CON MONETA ELETTRONICA

 

 

Il decreto sviluppo prevede l’abrogazione in caso di pagamento elettronico

 

Nell’ambito delle semplificazioni previste dal Decreto Sviluppo, una novità rilevante riguarda l’obbligo di tenuta della scheda carburante. Nello specifico, è stato introdotto l’esonero dalla compilazione della scheda per i soggetti Iva che acquistano il carburante per autotrazione esclusivamente mediante carte di credito, bancomat e carte prepagate.

 

La normativa sulla scheda carburante, prevista dell’art. 1 del D.P.R. 444/97, prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, devono risultare da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato al D.P.R. 444/97.

 

Attuale compilazione della scheda carburante

La compilazione della scheda carburante ha validità ai fini Iva, in quanto è sostitutiva della fattura di cui all’art. 22, co. 3 del D.P.R. 633/72. L’obbligo dell’istituzione della scheda carburante e delle annotazioni relative ai singoli acquisti si applica ai contribuenti che intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 633/72, nonché della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette (C.M. 205/98).

E’ bene ricordare che le disposizioni in materia di scheda carburante si applicano esclusivamente agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati, presso impianti stradali di distribuzione, da parte di soggetti economici nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

 

Novità del decreto sviluppo

Il Decreto Sviluppo, che ha ottenuto il via libera dal Consiglio dei Ministri che si è riunito il 5 maggio scorso, interviene sull’art. 1 del citato D.P.R. 444/97 aggiungendo un quarto comma. La nuova disposizione prevede che, “in deroga a quanto stabilito dal comma 1, i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente Regolamento”.

Pertanto, gli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) e carte prepagate consentono ai soggetti Iva, ordinariamente tenuti alla compilazione della scheda carburante, di liberarsi da quest’obbligo.

Peraltro, il pagamento mediante carte di credito o bancomat consente di adempiere all’onere della prova ai fini del diritto alla detrazione dell’Iva (art. 19 del DPR 633/72) e della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette (art. 164 del Tuir).

Si osserva altresì come, con la tracciabilità degli acquisti di carburante effettuati mediante carte elettroniche, viene di fatto rafforzato il monitoraggio sulle spese.

 

Tempi di attuazione

La norma, tuttavia, precisa che i suddetti mezzi di pagamento “elettronici” devono essere emessi dagli operatori finanziari indicati nell’art. 7, co. 6 del D.P.R. 605/73, ossia: le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario.

Tali soggetti hanno, infatti, l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza dei rapporti e di qualsiasi operazione finanziaria; le stesse saranno archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

 

Prova del rifornimento

L’obbligo di tenuta della scheda carburante sarà, quindi, legato alla modalità di pagamento adottata.

Stante il tenore letterale della norma, per non dover sottostare alla disciplina della scheda carburante, occorre effettuare i pagamenti “esclusivamente” mediante le suddette carte elettroniche; non sono, quindi, ammesse modalità di pagamento “miste”.

Pertanto, laddove il contribuente utilizzi contanti per il proprio rifornimento, occorre annotare “tradizionalmente” gli acquisti di carburante per autotrazione nella scheda.

Nella scelta della modalità di pagamento vanno, ovviamente, tenute in debito conto anche eventuali commissioni applicate dagli operatori finanziari sull’acquisto di carburante effettuato tramite carte di credito e prepagate.

 

Problemi applicativi

L’eccesso di semplificazione porta però a problemi pratici ed applicazione, come quanti e quali dati debbano essere registrati in contabilità, dove si passerebbe da un’unica registrazione periodica (mensile o trimestrale) a tante movimentazioni riferite ai singoli acquisti.

Inoltre risulterebbe mancante l’individuazione del mezzo (targa o telaio), dato indispensabile per identificare il veicolo che ha fatto rifornimento.

Altra questione è la detraibilità dell’Iva (totale o parziale): ipotizzando che l’acquisto con la carta di credito sia equivalente alla scheda carburante, si dovrebbe provvedere allo scorporo ed alla rilevazione sul registro Iva degli acquisti, dato che la transazione espone un tributo.

E’ meglio quindi attendere alcune indicazioni operativa più precise prima di sospendere la compilazione della “vecchia” scheda carburante.

 

 

17/05/2011

 

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