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Il 2010 fa registrare alcune modifiche inerenti le modalità e le procedure da seguire per “scaricare” dalla dichiarazione dei redditi le spese connesse all’acquisto di medicinali. In particolare, su consiglio del Garante della privacy, l’Agenzia delle Entrate ha modificato i requisiti nelle diciture scontrino che servono a documentare la spesa medica per la detrazione fiscale.
A dispetto di ciò che accadeva in passato, infatti, gli stessi non dovranno più riportare l’intero nome del farmaco, ma solo la categoria di riferimento. La motivazione di tale modifica è da rintracciare nella necessità di tutelare la privacy del malato, che non sarà così obbligato a rendere pubblica la patologia di cui soffre.
Allo stesso modo, si è deciso di mitigare le dure restrizioni che interessavano le diciture riportate sugli scontrini. Da oggi, infatti, potranno essere documentati farmaci, medicinali con le abbreviazioni med., f.co, otc, sop, omeopatici, ticket, galenici. Prodotti integratori e fitoterapici restano invece per il momento ancora esclusi. Un’altra importante novità, riguarda invece lo svincolo dell’obbligo di ricetta; è stato infatti annullato l’obbligo di presentare anche copia della ricetta riportante la dicitura ticket.
Novità
Ai fini della deduzione o della detrazione dell’Irpef, sono ammessi gli scontrini che riportano le indicazioni “Otc” (medicinale da banco) e “Sop” (senza obbligo di prescrizione), le diciture “omeopatico”, “preparazione galenica” o “ticket” e le abbreviazioni “med.” per “medicinale” e “f.co” per “farmaco”. L’Agenzia delle Entrate sottolinea come, però, non sia possibile integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti: il documento di spesa deve necessariamente riportare natura, qualità e quantità del prodotto. Non è più necessario, infine, conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base, perché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).
Intervento del Garante per la privacy
Anche il Garante per la privacy è intervenuto per tutelare i diritti dei cittadini. Dal 1° gennaio 2010 sugli scontrini fiscali rilasciati dalle farmacie per le detrazioni fiscali non ci sarà più il nome del farmaco acquistato, ma solo l’indicazione del codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale, codice che consente di identificare in modo univoco ogni singola confezione farmaceutica venduta (dosaggio, somministrazione, presentazione etc.), al pari della specificazione in chiaro del nome del farmaco.
Lo ha previsto un provvedimento deciso dal Garante della Privacy al fine di tutelare i cittadini italiani, non permettendo più allo scontrino "parlante" di rivelare informazioni sul loro stato di salute e sulle loro patologie.
Altre spese mediche detraibili
Sempre l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’individuazione delle protesi sanitarie, al fine di documentare le spese mediche detraibili. Con la R.M. n. 9 del 16 febbraio 2010 chiarisce che la parrucca rientra nel novero delle spese sanitarie detraibili ed è considerata come una protesi sanitaria se viene utilizzata per sopperire ad un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenta il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. La parrucca deve però essere fabbricata ed immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico e, quindi, obbligatoriamente marcata CE ai sensi e per gli effetti della Direttiva 93/42/CEE.
26/03/2010